2 Febbraio 2021

Ammissibilità dell’imprenditore agricolo alle “procedure minori”

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Rimini, ord. 15.12.2020

Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – requisiti soggettivi – imprenditore agricolo

Massima:

L’art. 7 co. 2 bis L 3/12, specificamente riferito all’imprenditore agricolo non menziona infatti fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell’art. 7 co. 2 della medesima legge, ovverossia l’essere soggetto alle procedure concorsuali maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’imprenditore agricolo alle procedure cd. minori, la possibilità per lo stesso di fare accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.f., facoltà estesa all’imprenditore agricolo dall’art. 23 co. 43 del D.L. 98/2011.

Il favor che permea la disciplina dell’imprenditore agricolo in tutto il settore della crisi di impresa, dunque, si estende anche all’accesso alle procedure minori, indubbiamente più celeri e semplificate rispetto a quelle cd. maggiori (come del resto, riconosciuto dallo stesso reclamante nel dichiarare l’impossibilità pratica di conseguire un accordo ex art. 183-bis l.f. per mancanza di provvista per i creditori estranei all’accordo).

Disposizioni applicate: 7 comma 2bis L 3/12, art. 10 L 3/12, art. 182 bis l.f. e art. 182ter l.f.

Il Tribunale di Rimini sul finire dell’anno 2020 torna ad esaminare i requisiti soggettivi e gli aventi diritto – secondo la normativa in materia di sovraindebitamento – all’accesso alle procedure, ed in particolare l’imprenditore agricolo.

CASO

La società agricola Alfa presentava avanti il Tribunale di Rimini un accordo del debitore ex art. 10 L 3/12, nel quale la somma di euro 750.000,00, quale ricavato derivante dalla vendita dell’azienda, unitamente all’ulteriore somma di euro 26.000,00 derivante da altri incassi, sarebbero stati corrisposti a tacitazione della pretesa creditoria, suddivisa ed articolata in ben nove diverse classi. In particolare, sia i creditori prededucibili generali immobiliari e mobiliari sarebbero stati integralmente pagati entro 60 giorni dall’omologa e così parimenti i creditori privilegiati immobiliari. Dei due creditori ipotecari, l’uno sarebbe stato pagato al 75% entro 60 giorni dall’omologa, mentre l’ipotecario declassato, il privilegiato mobiliare ed i chirografari avrebbero ottenuto un pagamento più lungo ed in percentuale nettamente inferiore.

La proposta di accordo del sovraindebitato veniva dichiarata inammissibile, per mancanza in capo al proponente del requisito soggettivo di accesso. Tempestivamente la società agricola Alfa presentava reclamo, chiedendo la riforma del provvedimento di rigetto, sul presupposto della facoltà riconosciuta all’imprenditore agricolo – indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa – di accedere all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, come espressamente previsto dall’art. 7 comma 2bis L.3/12.

SOLUZIONE

Attraverso la presente decisione il Tribunale di Rimini torna si trova nuovamente ad esaminare le criticità legate alla figura dell’imprenditore agricolo.

Non è la prima volta infatti che l’imprenditore agricolo si deve misurare con l’interpretazione normativa in ambito concorsuale, e che il Tribunale riminese viene onerato del momento di riflessione. Già nel febbraio del 2020, con la sentenza 25.2.2020, si era trovato a porre nuovamente l’attenzione sulla necessità di individuare i criteri oggettivi della sfera dell’agrarietà, al fine di maggiormente definirne i confini rispetto l’impresa commerciale, rapportando e rilevando la possibile fallibilità dell’imprenditore agricolo, quando per tipologia di attività, dimensioni dell’impresa, organizzazione della stessa e consistenza delle passività riscontrate, possa riferirsi maggiormente all’attività commerciale, assoggettata – per portata normativa dell’art. 1 l.f. – al fallimento (www.ilcaso.it).

E del resto, l’imprenditore agricolo, nel tempo, si è trovato in diverse occasioni, ad essere ingiustamente escluso, o dimenticato dalla normativa concorsuale, rischiando altresì – a seguito del DL 155/17 di essere anche annoverato tra i soggetti sottoposti alla procedura di liquidazione. È altrettanto vero che la riforma della disciplina e l’ampiamento dell’attività dell’impresa agricola degli anni 2001-2004, ha suggerito a parte della dottrina (Russo, Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell’impresa agricola, in Corr. Mer., 2012, p. 1002, Sannini – Stanghellini, L’imprenditore agricolo insolvente tra fallimento e sovraindebitamento: un caso nel florovivaismo pistoiese, in www.ilcaso.it, 20.7.2015; Stanghellini, Il sottile confine tra impresa agricola e impresa commerciale, in Il Fall., 2017, 1, p. 40) e della giurisprudenza (Cass. 22.2.2019, n. 5342; Cass. 24.5.2018, n. 21176; Cass. 13.7.2017, n. 17343; Cass. 8.8.2016, n. 16614; Cass.10.12.2015, n. 24995; CA Catania, 31.5.2012) a ritenere anche l’imprenditore agricolo assoggettabile ai nuovi parametri commerciali di accesso alle procedure.

Il Tribunale riminese, risolvendo la questione a favore del sovraindebitato, evidenzia come la corretta interpretazione normativa coadiuvata dalla relazione accompagnatoria, correttamente consentano all’imprenditore agricolo di accedere alle procedure da sovraindebitamento, qualsiasi sia la dimensione dell’impresa, non rilevando la dimensione di “piccolo imprenditore”, ma la qualità da esso rivestito.

QUESTIONI

Il Tribunale in sede d’esame della procedura di sovraindebitamento, aveva ritenuto che l’imprenditore agricolo, potendo accedere anche ad alcune delle procedure maggiori, fosse automaticamente escluso dalle minori e quindi dalla normativa in materia di sovraindebitamento.

In realtà tale vincolo era stato abbattuto quando con l’art. 23, comma 43 della legge n. 111/2011 e l’art. 7, comma 2 bis, della legge n. 3/2012 si era disposto che gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza potessero accedere alle procedure di cui agli art. 182 bis e 182 ter, e che «l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi» (sulla difficoltà di comprendere i nuovi ampliamenti si veda Appio, Brevi note critiche in tema di applicabilità all’imprenditore agricolo dell’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Studi senesi, 2011, 368; Prete, La gestione della crisi dell’impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi, in Riv. dir. agr., 2012, I, 139; Di Marzio, Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una opportunità per le imprese agricole, in www.osservatorioagromafie.it).

A porre rimedio e chiarimento, l’art. 18 del DL179/2012 che ha introdotto il comma 2bis dell’art. 7 della L 3/12, che costituisce una deroga a favore dell’imprenditore agricolo in merito all’accesso alternativo alle procedure “maggiori” rispetto alle “minori”.

L’imprenditore agricolo infatti, secondo la Relazione parlamentare di accompagnamento della norma, prevede <<con il nuovo comma 2bis dell’art. 7 della legge è introdotta una deroga per l’imprenditore agricolo che – nonostante la fallibilità – potrà ugualmente accedere anche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento>>.

In tal modo l’imprenditore agricolo, qualsiasi sia la struttura ed il volume d’affari dell’attività esercitata, si trova favorito dal poter scegliere alternativamente tra le procedure da sovraindebitamento e, tra le maggiori, ai piani attestati ed alla transazione fiscale.

Anche se l’estensione in materia intervenuta nell’anno 2001 Buonocore, Il <<nuovo>>imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur. Comm., 2002, I, p.5 e ss), ha sollevato non poche riserve in merito al possibile assoggettamento anche dell’imprenditore agricolo al fallimento, potendo già accedere non solo alle procedure “minori” in materia di sovraindebitamento di cui alla legge 3/12, ma soprattutto agli accordi stragiudiziali di composizione della crisi ed alla transazione fiscale (Abriani – Motti (a cura di), La riforma dell’impresa agricola, Milano, 2003), tuttavia gli interventi del legislatore in ambito concorsuale (L 80/2005, D.lgs. 5/06, D.lgs169/2007) non hanno apportato alcuna modifica: ai sensi dell’art. 1 l.f. oggi in vigore pertanto sono sottoposti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Quindi almeno formalmente l’iscrizione di un’impresa alla sezione speciale delle imprese agricole, esclude l’immediato assoggettamento della stessa al fallimento. Resta tuttavia possibile che tale vincolo venga superato, qualora si dimostri che l’impresa agricola non rispetta i presupposti dell’art. 2135 c.c..

In conclusione, il Tribunale di Rimini, a seguito del corretto raccordo normativo e nella futura lettura dell’art. 374 CCI, nel rispetto dei dettami che la Consulta ha delineato con la sentenza n. 245/2019, riconosce in capo all’imprenditore agricolo la cumulatività dello strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182bis l.f. con quello di cui all’art. 10 L 3/12, dovendosi ritenere consentito l’accesso alla procedure per la composizione della crisi all’imprenditore agricolo per la qualifica rivestita e non per il requisito oggettivo della dimensionalità dell’impresa.