22 Maggio 2018

Non è titolo esecutivo europeo la decisione emessa senza la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui proporre opposizione

di Giancarlo Geraci Scarica in PDF

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. VII, 28 febbraio 2018, n. 289/17 – Pres. Rosas – Rel. Toader

Titolo esecutivo – Titolo esecutivo europeo – Credito non contestato – Debitore contumace – Requisiti minimi Fattispecie (C.p.c., art. 474; Reg. CE n. 805/2004, artt. 3 – 17 – 18

[1] Una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

CASO

[1] Tre diversi creditori presentavano le relative istanze di procedimento sommario d’ingiunzione di pagamento nei confronti dei rispettivi debitori innanzi al tribunale di primo grado della città di Tartu, in Estonia (Tartu Maakhosus). Le dette istanze, insieme alle richieste di pagamento e ai relativi moduli di opposizione, venivano regolarmente notificati ai debitori i quali, tuttavia, non proponevano opposizione.

Il tribunale estone, perciò, pronunziava altrettante ordinanze di pagamento, le quali venivano regolarmente notificate ai rispettivi debitori.

Nel frattempo, con successive istanze, i creditori presentavano al predetto Tribunale apposita domanda diretta alla certificazione delle ordinanze non opposte come titoli esecutivi europei.

Il Tribunale estone, tuttavia, rilevato che i documenti relativi al procedimento sommario d’ingiunzione principale, nonché le relative ordinanze recanti l’ingiunzione di pagamento trasmesse ai debitori, non contenevano la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria alla quale questi avrebbero potuto proporre opposizione, così come previsto dagli artt. 17 lett. a) – 18 Reg. 805/2004, sospendeva i procedimenti e sottoponeva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale relativa all’effettiva portata interpretativa di tali disposizioni.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo aver esaminato il contenuto del Reg. 805/2004 e, in particolar modo, gli artt. 17-18 della predetta normativa, risolve la questione pregiudiziale affermando che è obbligatorio, per il creditore che intenda ottenere il certificato di titolo esecutivo europeo, indicare specificamente anche l’indirizzo dell’autorità giudiziaria innanzi al quale il debitore può proporre l’eventuale opposizione all’ingiunzione di pagamento o al successivo provvedimento giudiziario notificatogli.

QUESTIONI

[1] Il titolo esecutivo europeo, introdotto dal Regolamento (CE) del 21 aprile 2004 n.805 ed entrato in vigore in tutti i Paesi membri, ad eccezione della Danimarca, il 21 gennaio 2005, è un certificato che accompagna uno degli atti indicati dall’art. 3 del predetto regolamento e che gli consente di circolare come titolo esecutivo nel territorio dell’Unione Europea. Specificamente, esso è necessario per far eseguire in uno Stato membro una decisione giudiziaria pronunciata, un atto pubblico redatto o una transazione giudiziaria conclusa in un altro Stato membro, avente ad oggetto un credito non contestato.

Tramite la certificazione di titolo esecutivo europeo è, dunque, possibile l’esecuzione immediata del titolo giudiziale straniero senza necessità di alcun provvedimento autorizzatorio – certificativo dello Stato ad quem e, quindi, senza dover ricorrere alle lungaggini della procedura dell’exequatur di cui al Regolamento (CE) 44/2001.

Requisito fondamentale è che il documento per il quale si chiede il rilascio della certificazione di titolo esecutivo europeo afferisca a crediti liquidi, esigibili e non contestati.

Con tale ultimo termine si fa riferimento, in particolare, a quei crediti che il debitore abbia riconosciuto expressis verbis ovvero che non abbia specificamente contestato nel corso del procedimento giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. c) Reg. 805/2004: quest’ultimo è il caso del debitore contumace che, come si vedrà nel prosieguo, è quello che pone maggiori dubbi interpretativi.

Occorre, infatti, considerare che, se, da un lato, l’obiettivo principale dell’introduzione del titolo esecutivo europeo è stato quello di abolire ogni istanza di controllo circa la sussistenza di motivi ostativi alla circolazione della decisione esecutiva negli altri Stati membri, tuttavia, dall’altro lato, ciò non può mai andare a discapito del rispetto del diritto di difesa del debitore.

Pertanto, la normativa europea ha previsto che il rilascio della certificazione in questione sia condizionato al rispetto di garanzie processuali minime, volte ad assicurare, appunto, il diritto di difesa del debitore, maggiormente messo in crisi nel predetto caso in cui quest’ultimo rimanga contumace.

Esplicativo di quanto appena affermato è il Considerando 10 del regolamento in esame, in cui si afferma che “nel caso di decisione relativa a un credito non contestato resa […] nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro d’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa”.

Tali garanzie sono essenzialmente di due tipi: la prima, consistente in una disciplina puntuale delle modalità di notificazione, la quale deve essere tale da consentire al debitore un’effettiva conoscibilità dell’atto, che non potrebbe essere garantita dalle modalità di notifica agli irreperibili e per pubblici proclami (si veda, in tal senso, CGUE, Sez. I, 15 marzo 2012 n.292/10, G. c. Cornelius de Visser) e la seconda, consistente nella disciplina specifica e minuziosa dei requisiti di forma e di contenuto minimi dell’atto introduttivo.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo punto, gli artt. 16-17 Reg. 805/2004 indicano specificamente le informazioni che devono essere fornite al debitore, tanto con riferimento al credito, quanto con riferimento alle specifiche modalità di contestazione.

È proprio su quest’ultimo aspetto che si concentra la Corte di Lussemburgo nella pronuncia in commento, allorché risponde al quesito dianzi esposto, ossia se “l’art. 17 del Reg. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza tutte le informazioni elencate” e, in particolare se “sia esclusa la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate nell’art. 17, lett. a)”.

Orbene, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce una condivisibile risposta positiva al predetto quesito alla luce tanto di un’interpretazione letterale che teleologica del regolamento de quo.

Dal primo punto di vista, si mette in luce che l’art. 17 Reg. 805/2004, nell’indicare i requisiti minimi di forma e contenuto della domanda giudiziale o degli altri atti equivalenti, si esprime specificamente in termini di obbligo: nella traduzione italiana si legge, infatti, che i requisiti minimi procedurali e formali per opporsi agli atti relativi al credito, da notificare al debitore, “dev[ono] essere stat[i] indicat[i] con chiarezza” dal creditore.

A medesime conclusioni giungono i giudici comunitari, dall’interpretazione letterale dell’art. 18 lett. b) Reg. 805/2004, il quale consente al creditore la sanatoria, per l’eventuale inosservanza dei requisiti procedurali di cui agli artt. 13-17 del predetto regolamento, a condizione che il debitore sia stato specificamente informato con la decisione giudiziaria o con un atto ad essa contestuale delle modalità procedurali per ricorrere al fine di contestare il credito, “compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto [il ricorso]”.

Le medesime conclusioni derivanti dall’interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 17-18 Reg. 805/2004 sono, altresì, supportate, come dianzi accennato, da un’interpretazione teleologica del regolamento in questione.

In tal senso, si è in precedenza evidenziato come il fine precipuo del titolo esecutivo europeo sia quello di velocizzare il riconoscimento reciproco della formula esecutiva nei vari Stati membri ma soltanto a condizione che venga sempre rispettato il diritto di difesa del debitore e, quindi, garantita l’eventuale instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pertanto, le norme regolamentari che si prefiggono come obiettivo il predetto risultato, non potranno essere in alcun modo derogate nel caso concreto.

La suesposta ratio del regolamento comunitario è ulteriormente confermata, oltre che dal già esaminato Considerando 10, anche dal Considerando 12, in cui si precisa che dovrebbero “essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere […]”.

Quanto precedentemente esposto porta la Corte di Lussemburgo ad affermare, quindi, che, nel caso di specie, anche la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui fare opposizione deve essere comunque contenuta nell’atto notificato al debitore.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolve la questione pregiudiziale affermando che “L’art. 17, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.805/2004 del Parlamento Europeo  del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo

Questa decisione mentre, da un lato, potrebbe essere considerata eccessivamente formalistica, dato che va a “sanzionare” un vizio facilmente emendabile, qual è la mancanza dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui il debitore può fare opposizione, tra l’altro facilmente rinvenibile per chiunque tramite i moderni mezzi di ricerca, da un altro punto di vista, tuttavia, deve essere sottolineata perché si pone in linea con l’indirizzo, oramai quasi unanime, della giurisprudenza comunitaria, che è volto a dare sempre la prevalenza alla garanzia del diritto di difesa del debitore e di instaurazione del contraddittorio.

Coerentemente con gli esposti ragionamenti, infatti, i giudici comunitari hanno sempre interpretato restrittivamente il regolamento in questione, proprio al fine di non dilatarne eccessivamente i contenuti a scapito del diritto di difesa del debitore.

In tal senso si è già, in precedenza, sottolineato come la Corte di Giustizia Europea non ammetta forme di notifica, quale quella per pubblici proclami o agli irreperibili, che non comportino la certezza che il debitore venga effettivamente a conoscenza del procedimento giudiziario nei suoi confronti.

Altrettanto interessante, poi, la sentenza CGUE del 9 marzo 2017 n.484/15, Zulfikarpasic, richiamata anche nella presente decisione, in cui si interpreta restrittivamente il termine “giudice”, allorché si afferma che tale non può essere considerato il notaio innanzi al quale sia presentato un atto autentico relativo ad un credito non contestato.

In conclusione, guardando al nostro ordinamento, la decisione in commento ha un’ulteriore rilevanza poiché da questa consegue che le clausole generalmente utilizzate nei decreti ingiuntivi quali, ad esempio, “si avverte il debitore che, nel termine di cui sopra, potrà fare opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge” e altre simili, non saranno rispondenti ai requisiti minimi previsti agli artt. 17-18 del Reg. 805/2004 e, dunque, non potranno ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo.