14 Marzo 2017

Sulla prova della legittimazione ad agire introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Cass., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3116 Pres. Chiarini – Est. Olivieri

Impugnazioni civili – Fusioni per incorporazione intervenute nelle fasi di merito –  Eccezione di difetto di legittimazione ad agire – Prova delle modificazioni soggettive offerta soltanto in sede di legittimità – Ammissibilità – Esclusione (C.p.c. artt. 81, 372; c.c. artt. 2504 bis, 2505bis)

[1] La società che, nel corso del giudizio di merito, subentri a quella originariamente evocata in giudizio, deve fornire la prova della propria legittimazione ad agire, non potendovi altrimenti provvedere innanzi al giudice di legittimità. 

CASO

[1] Tizio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società Alfa. Il giudizio di opposizione, instaurato dalla società Beta, si conclude con una dichiarazione di estinzione per inattività delle parti. La società opponente, dunque, spiega appello, sostenendo l’erroneità della pronuncia in rito. A seguito dell’accoglimento del gravame, l’originario attore ricorre per cassazione, affermando, da un lato, che tanto in primo grado quanto in grado di appello ha ritualmente sollevato l’eccezione di difetto di legitimatio ad causam dell’opponente e che, dall’altro lato, la relativa deduzione non è mai stata presa in esame. La società Gamma, medio tempore subentrata a Beta, produce per la prima volta in sede di legittimità la documentazione comprovante la doppia fusione per incorporazione realizzatasi nel corso del processo.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio, dopo aver preliminarmente chiarito che l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione ad agire integra il vizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la pronuncia gravata per improponibilità del giudizio ex art. 382, comma 3, c.p.c. (analogamente Cass., sez. V, 4 aprile 2012, n. 5375). A fondamento di questa conclusione viene posta la circostanza che la società opponente (Beta) – distinta rispetto al soggetto (Alfa) cui era stato notificato il decreto ingiuntivo – non aveva provveduto nei precedenti gradi di merito a fornire la prova della propria legittimazione ad agire. Di conseguenza, tale documentazione non può far ingresso innanzi al giudice di legittimità, poiché l’art. 372 c.p.c. consente la produzione dei soli documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata oppure l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (cfr. Cass., sez. V, 15 gennaio 2009, n. 901; Cass., sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1597).

 QUESTIONI

La soluzione adottata dalla Suprema Corte si fonda sul seguente convincimento: il rilievo, ad istanza di parte, del difetto di legittimazione ad agire onera il soggetto nei cui confronti tale rilievo è diretto a prender posizione sulla carenza del presupposto processuale, producendo, sin da subito, la relativa documentazione; altrimenti, lo stesso decade dal potere di produrla in un secondo momento per il verificarsi delle preclusioni istruttorie. E ciò – si badi bene – a prescindere dalla circostanza che il giudice di merito si sia pronunciato o meno (come nel caso di specie) sulla relativa eccezione.

Un problema di contestazione della legittimazione ad agire, con le conseguenze appena descritte potrebbe peraltro porsi non solo in vicende evolutivo-modificative assimilabili alla fusione per incorporazione (ad esempio: trasformazione, cfr. Cass., Sez. Lav., 14 agosto 2007, n. 17681; scissione, cfr. Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 30246), ma anche nei casi di successione universale (si pensi all’ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese).

Ad ogni modo, la fattispecie posta all’attenzione del giudice di legittimità andrebbe distinta dal caso in cui l’assenza della condizione dell’azione sia divenuta oggetto, per la prima volta, di un rilievo officioso o ad istanza di parte, in fase d’appello oppure in fase di cassazione. Nel primo caso, infatti, l’art. 345, c.p.c., non potrebbe costituire un ostacolo all’ingresso di nuovi documenti, poiché quest’ultimo, a ben vedere, è reso necessario dal rispetto del principio del contraddittorio. Ma, ad analoghe conclusioni, dovrebbe parimenti pervenirsi anche nel secondo caso, rispetto al quale inoltre, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248), andrebbe esclusa la formazione del giudicato implicito sulla pregiudiziale di rito, attesa la natura di questione«fondante» della c.d. legitimatio ad causam (in tema, si veda pure C. Consolo, Travagli «costituzionalmente orientati» delle sezioni unite sull’art. 37 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2009, 1141 e ss., spec. 1152-1153).