27 Luglio 2015

Il nuovo art. 2929 bis c.c. : espropriabilità dei «beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito»

di Roberta Metafora Scarica in PDF

L’art. 12 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 ha previsto, tra le altre misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, l’introduzione con efficacia decorrente dalla sua entrata in vigore (27.6.2015) dell’art.2929 bis c.c., il quale disciplina l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. Da ora in poi il creditore potrà immediatamente sottoporre ad espropriazione i beni immobili e mobili registrati che il debitore ha sottoposto ad un vincolo di indisponibilità o di alienazione, sempre che detto atto sia compiuto a titolo gratuito e successivamente al sorgere del credito e a patto che la trascrizione del pignoramento avvenga nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole è stato trascritto.



1. Premessa
Fino ad oggi, il creditore che avesse intenzione di aggredire un bene immobile (o mobile registrato) che il proprio debitore, dopo il sorgere dell’obbligazione, aveva a titolo gratuito alienato o fatto confluire in un patrimonio separato o di destinazione, poteva ricorrere al meccanismo dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., dimostrando i seguenti presupposti:

– a) la sussistenza di un diritto di credito verso il proprio debitore al momento della proposizione dell’azione;

– b) il c.d. eventus damni, cioè il (semplice) pericolo che il debitore rimanesse inadempiente e che l’azione esecutiva da intentare nei suoi confronti si rivelasse infruttuosa;

– c) il consilium fraudis, cioè la consapevolezza in capo al debitore che l’atto di disposizione fosse idoneo a pregiudicare il diritto del creditore.

Il legislatore, dunque, offriva al creditore un rimedio con finalità esclusivamente conservative, prodromico alla diversa ed ulteriore azione esecutiva nei confronti del terzo divenuto proprietario del bene. In sostanza, l’azione revocatoria non mirava (come non mira tuttora) a far ritornare il bene nel patrimonio del debitore, ma era (ed è) volta a produrre a favore del creditore attore l’effetto (costitutivo) dell’inefficacia relativa dell’atto di acquisto, onde permettere a costui di iniziare nei confronti del terzo acquirente l’espropriazione di cui agli artt. 602 e seguenti del codice di rito.
Tra gli atti compiuti a titolo gratuito che sino ad oggi dovevano essere assoggettati ad azione revocatoria si ricordano la donazione, nonché gli atti volti ad imporre un vincolo di destinazione quali l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale o di disposizione dei beni in trust.

2. Il nuovo art. 2929 bis c.c.
Dal 27 giugno 2015, laddove successivamente al sorgere del credito il debitore depauperi il proprio patrimonio per effetto del compimento di uno degli atti di disposizione appena menzionati su uno o più beni (immobili o mobili registrati) di sua proprietà, il creditore può agire in via immediata sui beni fuoriusciti dal patrimonio del debitore con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 2929 bis, 2° comma, c.c.), senza dover ottenere preventivamente una «sentenza dichiarativa di inefficacia» dell’atto di disposizione, a patto che (oltre ad essere munito di titolo esecutivo) trascriva il pignoramento entro un anno dalla data in cui è stato trascritto l’atto di disposizione a titolo gratuito.

Identica disposizione di favore si applica al «creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa».

Dunque, alcuni creditori potranno giovarsi di una presunzione di «intenzione fraudolenta» (i.e. di dolo) in capo al debitore che evita loro il previo esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, consentendo l’immediata aggressione esecutiva dei beni.

Questa presunzione ribalta dunque gli ordinari meccanismi di tutela del credito: mentre in passato era onere del creditore provare, oltre la legittimazione attiva, l’eventus damni ed il consilium fraudis, oggi sarà onere del debitore, del terzo proprietario e di altro interessato alla conservazione del vincolo reagire all’esecuzione iniziata proponendo opposizione all’esecuzione.

3. Scopo della norma.
Scopo evidente della norma è quello di limitare il ricorso abusivo a negozi quali il trust e il fondo patrimoniale, utilizzati non di rado con finalità elusive della regola di cui all’art. 2740, 1° comma, c.c. venendo così ad assumere una funzione strumentale e distorta rispetto all’originario scopo solidaristico in ambito familiare in vista del quale era stati concepiti.

Ad esempio, con riferimento al negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente dai coniugi (o da uno di essi), non par dubbio che non sarà più necessario l’esperimento dell’azione revocatoria per ottenere la caducazione del limite alle azioni esecutive, circoscritto dall’art. 170 c.c. ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

Questa norma, per effetto della più recente giurisprudenza di merito (si v. sul punto la recente ordinanza di Trib. Palermo ord. 3 marzo 2015, pubblicata in questa Rivista, con nota di Aliotta) e di legittimità (si v. da ultimo Cass. 24.2.2015, n. 3738, che ribadisce il principio secondo cui il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità), vede ormai ridotta all’osso la sua portata, con conseguente riaffermazione della regola generale della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

4. Rilievi conclusivi
Ora, senza voler prendere posizione a favore o contro detta disposizione, sia consentito svolgere alcuni rilievi.

Tralasciando la cattiva fattura della norma (forse il legislatore voleva far riferimento ad atti di «disposizione», anziché di «alienazione» a titolo gratuito), nonché la sua dubbia collocazione sistematica (sarebbe stato probabilmente preferibile inserirla subito dopo gli artt. 2912-2918 c.c., dedicati agli effetti del pignoramento), preme in primo luogo sottolineare che la nuova disposizione altera le ordinarie regole in tema di opponibilità ai creditori procedenti ed intervenuti degli atti di disposizione dei beni pignorati previste dagli artt. 2913 ss. c.c., giacché sino ad oggi l’inopponibilità di tali atti operava per quelli posti in essere dopo il pignoramento, nonché per quelli costituiti prima del pignoramento, ma trascritti dopo.

Secondariamente, l’art. 2929 bis individua i soggetti legittimati a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nel debitore, nel terzo assoggettato all’esecuzione (e fin qui nessun rilievo) e in «ogni altro interessato alla conservazione del vincolo». Al riguardo, sembra che il legislatore abbia recepito – generalizzandolo – quell’orientamento giurisprudenziale che, in caso di espropriazione del fondo patrimoniale, attribuisce la legittimazione ad agire ex art. 615, oltre che al debitore, anche al coniuge non debitore ed ai figli maggiorenni ma non autonomi patrimonialmente, anche laddove questi ultimi non abbiano ricevuto la notificazione del pignoramento, così sottraendoli alla via “normale” dell’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. La soluzione, che forse crea qualche disarmonia sistematica, va tuttavia salutata con favore, permettendo a costoro di poter agire, ove abbiano comunque avuto notizia del precetto, già prima dell’inizio dell’esecuzione con l’opposizione preventiva di cui all’art. 615, 1° comma.

Ancora, il d.l. 83/2015 innova non solo sul piano della legittimazione ad agire, ma anche su quello dell’oggetto dell’opposizione all’esecuzione, introducendo un’azione a motivi limitati, prevista all’evidente scopo di addossare sul debitore l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 2929 c.c.

Infine, sia consentito osservare che progressivamente (e, forse, inconsapevolmente), il legislatore delle ultime riforme sta cancellando la categoria delle sentenze costitutive necessarie; dopo la l.162/2014 che, introducendo l’istituto della negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ha espunto l’azione di scioglimento del matrimonio dalla categoria delle azioni costitutive c.d. necessarie (poiché la fonte da cui scaturiscono gli effetti tipici della separazione e del divorzio può ravvisarsi non già nella pronuncia del giudice, bensì nel consenso stesso dei coniugi) analoga operazione viene compiuta dal d.l. 83/2015 con riferimento all’azione revocatoria degli atti di disposizione a titolo gratuito o impositivi di un vincolo di indisponibilità, non essendo più necessario, per agire in via esecutiva, ottenere una previa decisione da parte del giudice.