29 Febbraio 2016

PCT – Valido l’atto processuale depositato in modalità «Pdf scansione»

di Marco Giraudo Scarica in PDF

Tribunale di Verona, 4 dicembre 2015 – dr. Mirenda

 [1] Il ricorso monitorio depositato in via telematica in forma di copia “.pdf scansione” è valido, benché irregolare: esso contravviene alle tecniche cui rinviano gli artt. 11 e 34, D.M. 44/2011, per la violazione delle quali la legge non prevede tuttavia la sanzione della nullità.

Processo Civile Telematico – Atto depositato in formato “pdf scansione” anziché “pdf testuale” – Inesistenza o nullità dell’atto – Esclusione (C.p.c. artt.  156 , 164;  Provvedimento 16 aprile 2014 attuativo art. 11 D.M. 44/2011)

CASO
[1] Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo su ricorso dell’attrice società Alfa depositato in via telematica su supporto digitale in formato “pdf immagine”, cioè recante la scansione del documento cartaceo sul quale era stato originariamente impresso l’atto.

Nonostante il ricorso fosse stato depositato in forma diversa dal “documento testuale” come richiesto dalle specifiche tecniche dettate dalla normativa secondaria, il giudice emetteva il decreto ingiuntivo. L’ingiunto, ricevuta la notificazione del decreto, proponeva opposizione deducendo fra l’altro l’irricevibilità del ricorso, in quanto depositato in “pdf immagine” anziché nella forma “pdf testuale” prescritta dalle specifiche tecniche previste dall’art. 11 D.M. 44/2011 e provvedimenti successivi di attuazione.

Il Tribunale, ritenuta manifestamente infondata l’eccezione, rigettava l’opposizione.

SOLUZIONE
[1] Il Giudice rileva l’assenza di alcuna disposizione di legge che preveda espressamente la nullità di un ricorso depositato sotto forma di “pdf immagine” anziché di “documento testuale”; in generale esclude che l’atto in questione possa considerarsi nullo.

Ad abundantiam e in una prospettiva subordinata, il Giudice osserva che il mancato rispetto delle predette specifiche tecniche previste dalle fonti secondarie (Provvedimento 16 aprile 2014 Attuativo art. 11 D.M. 44/2011 ) non possa certamente provocare l’inesistenza dell’atto (intesa come patologia talmente grave da determinare la c.d. “irriconoscibilità del tipo processuale”); ma integri una semplice nullità, nel caso concreto sanata ex tunc dall’avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo.

QUESTIONI
[1] Nella sentenza in commento il Giudice esclude la nullità dell’atto facendo applicazione del principio di tassatività delle nullità processuali previsto all’art. 156, comma 1 c.p.c. Invero, l’art. 11, comma primo, d.m. 44/2011 individua i requisiti dell’atto processuale in forma di documento informatico disponendo che esso debba essere “ privo di elementi attivi ed e’ redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.”. Il Tribunale di Verona si limita ad osservare come non siano state previste specifiche sanzioni per l’ipotesi di eventuali difformità formali dell’atto né dagli artt. 11 e 34 del regolamento di cui al decreto citato né al livello delle fonti primarie; da ciò segue che il vizio in discorso configuri un’ipotesi di mera irregolarità dell’atto (conf. Trib. Vercelli, ord., 4 agosto 2014, www.plurisonline.it; Trib. Trani, 31 ottobre 2014, in Quotidiano Giuridico, 28.12.2015, con nota di Reale).

Di segno opposto altra giurisprudenza ritiene che, pur in assenza di espressa sanzione, l’atto processuale depositato come file “pdf immagine” per scansione dall’originale cartaceo è nullo ex art. 156, 2° comma, c.p.c., in quanto mancante dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo. Secondo quest’orientamento di merito, le specifiche tecniche in discorso sono destinatarie di espresso rinvio a livello legislativo ad opera, sia del D.L. n. 193/2009 con il quale viene assegnato al Ministero della Giustizia il compito di redigere le  “regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, che verranno adottate mediante il  D.M. 21 febbriaio 2011, n. 44, e successivamente dal  d.l. 179/2012; sia mediante l’art. 16 bis del D.L.. n. 179/2012 a tenore del quale il deposito telematico degli atti processuali avviene nel “rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (nello stesso senso ex multis Trib. Livorno, 25 luglio 2014, Trib. Roma 13 luglio 2014, www.plurisonline.it).

Il Tribunale di Verona, esclusa l’ipotesi della nullità dell’atto, soggiunge incidentalmente che, anche laddove si assumesse la sussistenza di quest’ultima, l’applicazione del principio di strumentalità delle forme comporterebbe la sanatoria ex tunc del vizio essendo stato raggiunto lo scopo cui il ricorso era destinato.

Invero, la fondatezza di quest’ultimo capo della sentenza, nel quale si ritiene in ogni caso raggiunto lo scopo cui il ricorso  era destinato, dipende dalla definizione precisa di quale sia effettivamente tale scopo.

Nella sentenza il giudice richiama l’evidenza fattuale per cui “la proposta opposizione (nella quale si è dispiegata pienamente la difesa dell’ingiunto) abbia, comunque sanato ex tunc il vizio riflesso del decreto monitorio ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c.”, individuando lo scopo dell’atto de quo nella sua attitudine a rendere intelligibili all’ingiunto le domande, le allegazioni e le rappresentazioni del ricorrente al fine di rendere possibile il dispiegamento pieno delle proprie difese.  

Sul punto, la medesima giurisprudenza citata supra ritiene, invece, individuare uno scopo essenziale diverso e, nel riscontrarne il mancato raggiungimento, ha negato l’applicabilità della sanatoria in discorso. Tale opposto orientamento muove dal convincimento che lo scopo specifico cui son destinate le regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) sia quello di consentire l’immediata intelligenza degli atti a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi). In particolare Trib. Livorno, cit., sottolinea come “la norma che impone che l’atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition).”  Secondo quest’orientamento, dunque, i PDF non «nativi» sono nulli ed in nessun modo idonei a raggiungere lo scopo cui sono destinati. Simile interpretazione riposa, quindi, sull’assunto che “l’utilizzo degli elementi dell’atto” possa e debba avvenire esclusivamente all’interno di una sequenza assoggettata a specifiche tecniche tali da rendere “possibile la copia e la selezione di parti” dell’atto processuale (ex art. 12, comma 1,  lett. c Provvedimento 16 aprile 2014 Attuativo art. 11 D.M. 44/2011 ). Nel solco del medesimo orientamento altri giudici di merito hanno osservato che “[lo] “scopo” dell’atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni […]. Lo “scopo” dell’atto processuale telematico diviene, prima d’ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggetta alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri. Trib. Roma, 13 luglio 2014”. Affiora nell’argomentazione di questi ultimi giudici di merito  l’assunto che il rispetto degli standard tecnici abbia natura pregiudiziale rispetto all’esame del contenuto informazionale degli stessi acquisendo, sembrerebbe, rilevanza dirimente ai fini della stessa esistenza dell’atto.

In dottrina, v. Poli, Processo Telematico – sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico, Giur. It., 2015, 2, 367; Giovanardi, Sullo scopo dell’atto processuale, in relazione alla disciplina della nullità, in Riv. Dir. Civ., 1987, II, 280 ss.