14 Giugno 2022

Il valore della prenotazione nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Sintesi

Nel procedimento di conclusione di un contratto d’albergo a distanza per mezzo di una piattaforma di intermediazione occorre valutare se, cliccando il pulsante di “prenotazione” on line, il consumatore si stia effettivamente impegnando a pagare il professionista. A tal fine è indispensabile che tale pulsante riporti una dicitura facilmente leggibile che chiarisca inequivocabilmente il sorgere del vincolo al pagamento. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza (C‑249/21, 7 aprile del 2022) su un contenzioso avviato da un albergo contro un consumatore per un contratto concluso secondo il diritto tedesco attraverso booking.com.

Il fatto

La sentenza riporta che Fuhrmann-2, società proprietaria dell’hotel Goldener Anker, sito in una cittadina tedesca, offriva all’epoca della vicenda esaminata le proprie camere anche sulla piattaforma online booking.com.

Un consumatore interessato ad un soggiorno presso l’hotel Goldener Anker visualizzava l’annuncio su booking.com con tutte le informazioni relative al soggiorno e al periodo prescelto e cliccava sul pulsante “prenoto”, inserendo i suoi dati e quelli dei suoi accompagnatori. Il consumatore cliccava infine sul pulsante “completa la prenotazione”. Il giorno previsto per il soggiorno tuttavia,  non si presentava presso l’hotel.

La Fuhrmann-2, conformemente alle sue condizioni generali, addebitava al consumatore le spese di cancellazione, fissando un termine di cinque giorni lavorativi per il  pagamento di tale importo. In mancanza del pagamento da parte del consumatore la Società adiva il Tribunale di Bottrop (Germania), al fine di recuperare l’importo. Il Tribunale decideva di sospendere il giudizio e adire la Corte di Giustizia UE, per chiedere se, “in relazione alla dicitura «completa la prenotazione» riportata sul pulsante di prenotazione del sito Internet www.booking.com, possa ritenersi adempiuto l’obbligo” previsto dalla normativa tedesca  “che recepisce … l’art. 8, par. 2, co.2, della direttiva 2011/83” sui diritti dei consumatori e se dunque attraverso la mera prenotazione su booking.com si potesse ritenere concluso validamente il contratto d’albergo.

La direttiva 2001/83/UE e i contratti a distanza

La direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, ha come scopo un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti. Una tutela da bilanciare, come enunciato dal considerando 4 di tale direttiva, con un’adeguata tutela anche della competitività delle imprese, rispettando le libertà dell’imprenditore sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

E’ alla luce di tale obiettivo che l’art. 8, par. 2,  della direttiva 2011/83/UE impone al professionista un certo numero di requisiti formali per i contratti a distanza conclusi “con mezzi elettronici”, in presenza dei quali sorge validamente l’obbligo del consumatore di pagare il professionista.

In particolare, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, direttamente prima che il consumatore inoltri il suo ordine, le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p) della Direttiva, ovvero:

“a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

“e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte” o delle modalità di calcolo del prezzo compreso di tutte le spese accessorie aggiuntive

“o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;”

p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;”

Il co.2 del par. 2 dell’art. 8 della Direttiva impone poi che il professionista debba garantire, al momento dell’inoltro dell’ordine, che il consumatore ben comprenda che la prenotazione implica l’obbligo di pagare. Dispone infatti “nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.” In caso contrario, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

La questione posta ai giudici europei

Con il rinvio alla Corte europea il giudice tedesco richiedeva se

  • una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, come la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare»” ai sensi della citata direttiva e se
  • occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga oppure se occorra anche prendere in considerazione le circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine.”(C. Giust. Sent. 7 aprile 2022, par. 19)

Il momento e il significato della prenotazione

Secondo la Corte di Giustizia UE risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 8, par. 2, co.2, seconda frase, della Direttiva 2011/83, in combinato disposto con il termine «espressamente» di cui all’art. 8, par. 2, co.2, prima frase, di quest’ultima, che è il pulsante o la funzione analoga che deve contenere la formulazione di cui a tale disposizioneNe consegue che “solo la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.”

Ciò anche alla luce del Considerando 39 della direttiva che afferma l’importanza di “garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l’obbligo di pagare il professionista e che è opportuno pertanto attirare in modo specifico l’attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta l’obbligo di pagare il professionista.”

Pertanto, i professionisti sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché risulti chiaramente e inequivocabilmente che il consumatore è vincolato all’obbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga.

Pertanto, la sentenza offre certamente un eccellente strumento interpretativo per l’individuazione del momento rilevante ai fini della conclusione del contratto di ospitalità in struttura ricettiva tramite prenotazione alberghiera effettuata online cliccando sul pulsante “prenoto”. Altrettanto utili sono le indicazioni in merito alle modalità attraverso le quali al concetto di “prenotazione” può essere associato il vincolo di pagamento del corrispettivo al professionista. Non viene trattato invece il tema nascente dallo sdoppiamento della figura del “professionista”, nei casi in cui il ruolo della piattaforma booking.com, destinataria dell’obbligo di corretta informazione al consumatore, non coincida con quella dell’albergatore, il contraente verso cui nasce (o meno) l’obbligo di pagamento in capo al consumatore.

Conclusioni

Al Giudice del rinvio spetta ora verificare se il termine “prenotazione” utilizzato dalla piattaforma booking.comsia, in lingua tedesca, tanto nel linguaggio corrente quanto nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, necessariamente e sistematicamente associato al sorgere di un obbligo di pagare”.

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