7 Aprile 2020

L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è ammissibile quando è giustificata dall’impossibilità di prendere visione dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio

di Giuliano Stasio Scarica in PDF

Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2020, n.4448, Pres. Manna, Rel. Carrato

Decreto ingiuntivo – Opposizione a decreto ingiuntivo – 650 c.p.c. – Caso fortuito – Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

MASSIMA

Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all’emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella fattispecie l’invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., comma 1, con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il citato termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., e da restare depositati in cancelleria, unitamente all’originale del ricorso e dell’emesso decreto), così rimanendo impedita l’esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

CASO

Una società notificava il 2 agosto 2010 ad una persona fisica un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Strambino. A causa di un disguido della cancelleria, il fascicolo (contenente soltanto la fattura commerciale e la documentazione bancaria inerente all’assegno insoluto poste a fondamento del ricorso monitorio, già conosciute dall’ingiunto per effetto di una pregressa comunicazione stragiudiziale) poteva essere esaminato solo a partire dal 7 ottobre 2010, data in cui veniva restituito alla cancelleria del Giudice di Pace dall’Agenzia delle entrate, alla quale era stato trasmesso erroneamente.

L’ingiunto proponeva opposizione avverso il citato decreto monitorio con atto di citazione notificato il 18 novembre 2010, diversi giorni dopo il termine per la presentazione tempestiva dell’opposizione, anche calcolando la sospensione feriale dei termini.

Con sentenza del 2012 il Giudice di Pace di Strambino – dopo aver rigettato l’eccezione pregiudiziale di tardività – accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la decisione veniva riformata dal Tribunale di Ivrea che, accogliendo il motivo di appello relativo alla prospettata tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione stessa, regolando le spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza finale.

Il giudice dell’appello, a sostegno della propria decisione, escludeva l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 650 c.p.c., asserendo che l’ingiunto aveva avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 2 agosto 2010 e, pur potendo esaminare il fascicolo solo nella successiva data del 7 ottobre 2010, avrebbe comunque potuto proporre opposizione entro il prescritto termine di 40 giorni, senza che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, che, peraltro, l’ingiunto non aveva nemmeno invocato.

L’ingiunto proponeva allora ricorso per cassazione per due motivi: con il primo affermava la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c.; con il secondo affermava la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’errata applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

SOLUZIONE                                      

La Corte, accogliendo il primo motivo e ritenendo assorbito il secondo, cassava la sentenza e rinviava la causa al Tribunale di Ivrea, per decidere sul merito della formulata opposizione, stante l’ammissibilità ai sensi dell’art. 650 c.p.c. dell’opposizione proposta dall’ingiunto, poiché quest’ultimo – per il verificarsi di un caso fortuito – non aveva potuto esercitare in modo pieno ed effettivo il proprio diritto di difesa.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte ruota interamente attorno all’applicabilità dell’art. 650 c.p.c. al caso di specie.

Come noto, la norma in esame consente all’ingiunto di proporre opposizione anche oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica indicato nel decreto (ma comunque entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione), se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, ovvero per caso fortuito o forza maggiore.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 1976, ha esteso la portata della norma, dichiarandone l’illegittimità del primo comma nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva all’ingiunto che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto proporre opposizione nel termine fissato per caso fortuito o forza maggiore.

A seguito di quest’intervento della Consulta, alle ipotesi testualmente previste dalla norma, se n’è aggiunta una ulteriore, quando l’ingiunto – pur avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo – non abbia potuto proporre tempestivamente opposizione per cause a lui non imputabili.

È proprio quest’ipotesi che, secondo la Suprema Corte, viene in rilievo nel caso di specie, in cui l’ingiunto ha sì avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, ma – a causa di un disguido della cancelleria – ha potuto accedere al fascicolo contenente la documentazione soltanto a ridosso della scadenza del termine per la presentazione dell’opposizione.

La Corte procede all’analisi della normativa e delle vicende processuali – pacifiche in fatto – al fine di verificare se il disguido di cancelleria configuri un “caso fortuito” e se la mancata tempestiva conoscibilità dei documenti (peraltro già inviati stragiudizialmente al debitore opponente) acquisiti al fascicolo possa considerarsi circostanza sufficiente a impedire la proposizione dell’opposizione.

Con riguardo al primo punto, la Corte afferma che l’invio per errore del fascicolo all’Agenzia delle entrate integra l’ipotesi del caso fortuito ex art. 650 c.p.c., comma 1, poiché l’evento era oggettivamente al di fuori dell’ordinaria prevedibilità e non era in alcun modo riconducibile all’opponente, il quale, invece, confidava correttamente nella disponibilità del fascicolo monitorio presso la cancelleria. La soluzione è in linea con la definizione di caso fortuito come “fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria”, data dalla stessa Corte in altri precedenti (Cass. 17922/2019 e Cass. 25737/2008), nei quali, peraltro, era stato escluso che la mera assenza dalla propria residenza configurasse un caso fortuito, dal momento che l’allontanamento costituisce un fatto volontario, imputabile all’assente.

Con riguardo al secondo punto, la Cassazione sostiene che l’impossibilità di accedere alla documentazione presente nel fascicolo – nonostante la notificazione del decreto ingiuntivo – limiti il pieno esercizio del diritto di difesa dell’opponente, essendo a tal fine necessaria la conoscibilità della prova scritta posta a fondamento del ricorso monitorio, indipendentemente dal fatto che questa fosse già stata precedentemente inviata in via stragiudiziale. La Corte, quindi e giustamente, dà una lettura ampia e “ragionevole” dell’art. 643 c.pc., che nella sua lettera menziona solamente il deposito dell’originale del ricorso e del decreto in cancelleria, senza alcun riferimento ai documenti allegati.

La pronuncia della Corte interpreta l’art. 650 c.p.c. sull’opposizione tardiva, come integrato dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, in linea con il principio costituzionale del diritto alla difesa e con la ratio della stessa norma, che è quella di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte esplichi i suoi effetti senza che il soggetto destinatario vi si possa opporre tempestivamente tota re cognita et perspecta, ivi inclusa la possibilità di esaminare le prove scritte poste a base del provvedimento monitorio, per l’intero termine previsto dalla legge ad opponendum.