22 Febbraio 2016

Scissione della notificazione. Le Sezioni Unite estendono la regola all’azione revocatoria

di Eugenio Dalmotto Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015 n. 24822 – Pres. Rovelli – Est. Vivaldi

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Notificazione civile – Notificazione degli atti processuali – Effetti processuali – Effetti sostanziali che possono essere prodotti solo con un atto processuale – Scissione cronologica degli effetti della notificazione – Fattispecie in tema di interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria (Cod. civ., art. 2901, 2903, 2943; Cod. proc. civ., art. 149).

[1] Quando il diritto non può essere fatto valere se non con un atto processuale, la scissione cronologica della notificazione tra il notificante ed il notificato opera anche per gli effetti sostanziali dell’atto (Nel caso di specie, considerato che la prescrizione dell’azione revocatoria può essere interrotta solo proponendo la domanda giudiziale, le Sezioni Unite hanno ritenuto che ai fini della tempestività dell’esercizio della stessa debba aversi riguardo al momento della consegna dell’atto di citazione introduttivo del giudizio all’ufficiale giudiziario e non a quello del successivo perfezionamento della notifica).

 CASO
[1] Il 17 novembre 2004, due fideiussori consegnavano all’ufficio notifiche l’atto di citazione con cui chiedevano al Tribunale di Busto Arsizio di dichiarare inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la vendita a terzi di alcuni terreni edificabili posta in essere esattamente cinque anni prima (il 17 novembre 1999) dalla società di cui erano garanti, verso cui intendevano esercitare il regresso.

La notificazione impiegava alcuni giorni per giungere a destinazione.

Il Tribunale rilevava la tardività dell’esercizio del diritto, dato che l’azione revocatoria si prescrive nel termine quinquennale dalla data dell’atto da revocare.

La Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado.

I soccombenti ricorrevano allora in Cassazione, alla quale veniva domandato se il principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (in un caso decorrente, salvo buon fine, dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e nell’altro decorrente dall’arrivo dell’atto a destinazione), debba essere riferita ai soli atti processuali, o possa essere ampliata alla notificazione di atti sostanziali o comunque agli effetti sostanziali, come quello interruttivo della prescrizione, degli atti processuali.

Occorreva dunque definire l’ambito di operatività del cosiddetto principio della scissione cronologica degli effetti della notificazione, il cui fondamento è da cercare non solo nella garanzia del diritto di difesa, che potrebbe essere leso se il termine per il compimento degli atti processuali dipendesse da fattori sottratti al controllo della parte, ma anche nel principio di ragionevolezza dell’ordinamento, essendo irragionevole ricollegare effetti pregiudizievoli per il notificante a ritardi di cui questi non abbia colpa.

Sul punto, al momento della proposizione del ricorso prevaleva l’orientamento secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il mittente e per il destinatario si applicherebbe agli atti processuali, ma non agli atti sostanziali e nemmeno agli effetti sostanziali degli atti processuali.

Non mancavano, peraltro, pronunce di segno contrario.

Così, la questione è stata rimessa alle Sezioni unite. 

SOLUZIONE
[1] Esaminando il tema alla luce della Costituzione, le Sezioni Unite hanno premesso che il richiamo al solo diritto di difesa suggerirebbe la limitazione della regola in esame agli atti in cui venga effettivamente in rilievo il diritto di difesa e cioè ai soli atti processuali.

Subito dopo, però, i giudici hanno soggiunto che si può pervenire a risultati diversi ricordando che la ratio della scissione si fonda, prima ancora che sulla garanzia del diritto di difesa, sul principio di ragionevolezza.

Osservato che per gli atti processuali appare ragionevole, in base al bilanciamento dei contrapposti interessi, scindere il momento della notifica, quanto agli atti sostanziali la Suprema Corte ha poi rilevato che il bilanciamento è già stato operato, in via preventiva, dal legislatore, dettando la previsione specifica di cui all’art. 1334 c.c., che accolla al notificante, esonerando l’interprete dal cercarne le ragioni, l’alea dei ritardi nella notificazione. Né – a differenza di quanto ipotizzato nell’ordinanza di rimessione – sarebbe possibile superare l’ostacolo posto dall’art. 1334 c.c. con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, considerato l’inequivocabile tenore letterale della disposizione.

Ciò detto, gli snodi concettuali che conducono alla decisione finale – per quanto non sia facile ricostruire il ragionamento delle Sezioni Unite – paiono i seguenti: (i) poiché gli effetti sostanziali discendono da atti che comunque hanno natura processuale, la regola di cui all’art. 1334 c.c., dettata dal legislatore per gli atti di natura sostanziale, non dovrebbe ritenersi applicabile; (ii) sembrerebbe quindi da applicare, in assenza di una specifica previsione legislativa, la tecnica interpretativa del bilanciamento dei beni in conflitto, con conseguente operatività del principio della scissione, che consente di salvaguardare il diritto del notificante senza alcun apprezzabile pregiudizio del notificato; (iii) sarebbe però incoerente che per gli atti sostanziali operi, ai sensi dell’art, 1334 c.c., il principio della ricettizietà e che per gli atti processuali capaci di ottenere i medesimi effetti sostanziali operi invece, in forza del predetto bilanciamento, l’anticipazione a vantaggio del notificante dei risultati della notificazione; (iv) la regola della scissione degli effetti della notificazione deve pertanto trovare applicazione anche in relazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ma limitatamente a quando tali effetti possano essere realizzati solo mediante atti processuali, come per l’appunto nella fattispecie, dove l’effetto sostanziale dell’interruzione della prescrizione all’esercizio dell’azione revocatoria poteva essere provocato esclusivamente notificando l’atto processuale di citazione.

QUESTIONI
[1] La regola della scissione cronologica degli effetti della notificazione, con anticipazione per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, è stata affermata da Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro It., 2003, I, 13, ed ha trovato successiva applicazione nelle sentenze nn. 28 e 97 del 2004, nonché nella sentenza n. 154 del 2005, in Foro it., 2006, I, 2677. In seguito a tali pronunce, la giurisprudenza, attribuendogli un contenuto di ordine generale, ha esteso il principio a forme di notificazione diverse da quella a mezzo del servizio postale, dove era stata originariamente riconosciuta e dove ha trovato espresso riconoscimento legislativo con la riforma dell’art. 149 c.p.c.: cfr. in tal senso Cass., Sez. Un., 4 maggio 2006, n. 10216; Id., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 13970.

Per l’orientamento che esclude l’applicazione della differente decorrenza degli effetti della notificazione agli atti sostanziali nonché agli effetti sostanziali degli atti processuali, v. Cass. 29 novembre 2013 n. 26804; Id., 7 agosto 2013, n. 18759; Id., 3 dicembre 2012, n. 21595; Id., 8 giugno 2012, n. 9303; Id., 15 luglio 2011, n. 15671; Id., 24 aprile 2010, n. 9841; Id., 11 giugno 2009, n. 13588, in Foro it., 2010, I, 3522; Id., 27 giugno 2008, n. 17644. In senso contrario, si annoverano però Cass., 19 agosto 2009, n. 18399, e Id., 25 ottobre 2007, n. 22366 in Foro it., 2009, I, 516. L’esistenza di un contrasto è stata rilevata da Cass. 26 gennaio 2015, n. 1392, in Foro it., 2015, I, 830.