12 Settembre 2017

Perdite d’esercizio: riporto e utilizzo

di Redazione Scarica in PDF

Qualora l’esercizio si chiuda con la produzione di una perdita, l’assemblea dei soci può scegliere alternativamente il riporto a nuovo o la copertura della stessa.

Nel primo caso, riporto a nuovo, la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:

Perdite d’esercizi precedenti                    a                             Perdita d’esercizio

La voce “Perdita d’esercizi precedenti” andrà rilevata in A.VIII del passivo di Stato Patrimoniale, mentre la voce “Perdita d’esercizio” andrà rilevata sempre nel passivo di Stato Patrimoniale ma in A.IX.

Diversamente, in caso di copertura della perdita, questa potrà avvenire in svariati modi, ossia attraverso l’utilizzo di riserve o anche con copertura dei soci:

Diversi                                 a                             Perdita d’esercizio

Riserva straordinaria

Versamento in c/capitale

La voce “Versamenti soci in c/capitale” andrà iscritta nel passivo di Stato Patrimoniale in A.VII.

Occorre ricordare difatti il disposto degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. che rispettivamente prevedono che:

“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti”.E anche che: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.Sotto il profilo fiscale, in merito al riporto delle perdite, l’articolo 84 del Tuir e la circolare 53/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate hanno, rispettivamente, stabilito e chiarito quanto segue. Nessun limite temporale e di importo è applicato al riporto delle perdite prodotte dall’azienda nei primi tre periodi di imposta. Per primi tre periodi di imposta vanno intesi i primi tre esercizi dalla costituzione ove, inoltre, le perdite si riferiscano ad una attività produttiva nuova.Le perdite prodotte oltre tale termine possono essere scomputate senza limiti temporali negli esercizi futuri, ma con il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile prodotto nell’esercizio in cui l’abbattimento viene eseguito. È essenziale a tal fine la corretta indicazione della perdita nel modello Redditi.In caso di coesistenza di perdite prodotte nei primi tre esercizi e successivamente non esiste un ordine di utilizzo (come accade invece per le riserve) e la stessa Amministrazione finanziaria con circolare 25/E/2012 ha chiarito che l’azienda ha la facoltà di utilizzare preventivamente le perdite maturate dopo il decorso del primo triennio.È invece fatto obbligo al contribuente che ha prodotto un reddito di utilizzare completamente il corrispettivo ammontare di perdite nella misura dell’80% ai fini dell’abbattimento, non potendo l’azienda sceglierne l’utilizzo solo parziale (ossia non è possibile scegliere di abbattere solo in parte il reddito prodotto con le perdite e pagare un po’ di tasse). L’unica eccezione è rappresentata dallo scomputo di crediti e ritenute: in tal caso l’azienda può scegliere di abbattere il proprio utile fino a concorrenza di crediti compensabili e ritenute scomputabili.Importanti limiti al riporto sono fissati dall’articolo 84 del Tuir il quale prevede che il riporto delle perdite prodotte successivamente ai primi tre esercizi non è consentito qualora:

si verifichi il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite;

si modifichi l’attività principale esercitata dall’azienda e a cui le perdite facevano riferimento.

Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui:

la società che trasferisce le partecipazioni abbia avuto nei due esercizi precedenti a quello del trasferimento dipendenti mai inferiori a 10;

nel periodo che precede il trasferimento il conto economico della società che effettua la cessione presenti ricavi delle vendite e prestazioni, salari e stipendi e oneri sociali superiori al 40% della media delle stesse voci nei due esercizi precedenti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“