11 Aprile 2016

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere di produzione del fascicolo della fase monitoria

di Nicoletta Minafra Scarica in PDF

Trib. Taranto 13 ottobre 2015

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione – Deposito fascicolo di parte della fase sommaria – Termini (Cod. proc. civ. artt. 169, 183, 190, 638, 645) 

[1] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può produrre il proprio fascicolo della fase monitoria al più tardi con la comparsa conclusionale, atteso che quel fascicolo e i documenti in esso contenuti non sono considerati prove precostituite, sì che il relativo deposito non soggiace alle preclusioni istruttorie di primo grado. 

CASO
[1] In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto si costituiva tardivamente alla seconda udienza fissata per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., depositando altresì il fascicolo della fase monitoria. L’opponente, per contro, eccepiva la tardività del deposito e la conseguente impossibilità per il giudice di valutarne i relativi documenti ai fini della decisione.

SOLUZIONE
[1] Secondo il Tribunale di Taranto, in osservanza di alcuni recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il fascicolo di parte relativo alla fase monitoria non va considerato prova precostituita e pertanto non soggiace alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio di primo grado a cognizione piena. In caso di omessa o tardiva produzione del fascicolo e dei documenti in esso contenuti, trattandosi di semplice mancanza materiale, e non giuridica, si applica la disciplina di cui all’art. 169 c.p.c., in tema di ritiro dei fascicoli di parte. Il giudice, quindi, può esercitare il suo potere officioso di acquisizione, poiché il fascicolo del procedimento monitorio è sottratto al principio della disponibilità della prova. Per contro, risponde alla logica del principio acquisitivo, dato che i documenti in parola risultano in ogni caso presenti nel processo. D’altra parte, l’opponente ha dovuto necessariamente tenerne conto contestandoli specificatamente per redigere la sua opposizione. Qualora tale potere officioso non sia esercitato, la parte è tenuta a depositare il fascicolo unitamente alla comparsa conclusionale e non oltre la scadenza del relativo termine, pena l’impossibilità di essere posto alla base della decisione.

QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Taranto richiama, in particolare, due recenti arresti della Suprema Corte che considerano inapplicabile la disciplina del divieto dei nova qualora si produca direttamente in appello il fascicolo relativo alla fase monitoria.

Infatti, già nel 2011 la Corte precisava che il deposito tardivo del summenzionato fascicolo non comporta inesistenza giuridica dello stesso poiché la fase monitoria e la successiva opposizione vanno considerati come un unico giudizio, rispetto al quale il ricorso per decreto ingiuntivo assume le vesti di atto introduttivo in cui è contenuta la proposizione della domanda. Se tali documenti non sono prodotti in primo grado, il giudice dell’opposizione si trova nella materiale impossibilità di esaminarli ma ciò non significa che quei documenti non siano presenti giudizialmente. Non essendo documenti nuovi, non soggiacciono al principio del divieto dei nova in appello ex art. 345, 3° comma, c.p.c.  (Cass. 27 maggio 2011, n. 11817, Foro it., Rep. 2011, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 102).

Inoltre, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha confermato che «l’art. 345, 3º comma, c.p.c. (…) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, 3º comma, c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili» (Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475, id., Rep. 2015, voce cit., n. 13).