25 Luglio 2017

Class action privata e pubblica, un primo bilancio dell’applicazione

di Alessandro Benvegnù Scarica in PDF

Il presente contributo si pone come obiettivo di riepilogare l’introduzione e la sorte dell’istituto della c.d. Class action, di origine anglosassone, nell’ordinamento italiano (per uno sguardo ad altre esperienze europee  si veda il saggio di marcianò, Azione Collettiva, diverse esperienze a confronto, in Lav. Nella Giur., 2011, 269 ), dalle sue prime applicazioni alle ultime pronunce, tanto nell’ambito dei diritti soggettivi, tutelati di fronte al Giudice civile ordinario (art. 140 bis D.lgs 206/2005), tanto nella differente ipotesi che vengano in rilievo «interessi giuridicamente rilevanti» lesi dalla mancata o non esatta erogazione di un servizio pubblico per inerzia o inefficacia dell’attività posta in essere da parte di una Pubblica Amministrazione o un affidatario di un pubblico servizio, tutelati di fronte al Giudice Amministrativo (Art. 1 D.lgs 198/2009).

Il quadro normativo

L’art. 140 bis del Codice del Consumo viene introdotto per la prima volta con la legge finanziaria del 2008 (D’ALFONSO, L’art. 140 bis Codice del consumo tra disciplina attuale e proposte di riforma. Quali prospettive per un’effettiva tutela collettiva risarcitoria? In Resp. civ., 2009, 678) e se nella sua prima versione prevede una legittimazione esclusiva alle sole associazioni ed enti rappresentativi dei consumatori per la tutela di interessi collettivi, è già presente la struttura bi-fasica del giudizio con un filtro preventivo di ammissibilità, reclamabile alla Corte di Appello, e un successivo esame nel merito della domanda.

La successiva modifica di luglio 2009  (l. 99/2009 su cui cfr. FANTETTI, La nuova class Action, in Resp. civ., 2009, 995 e PACE, Interrogativi sulla legittimità costituzionale della nuova class action, in Riv. Dir. Proc., 2011, 15 ) fa sostanziali cambiamenti:

  • Viene estesa la legittimazione ad agire a ogni componente della classe, mentre le associazioni e i comitati di categoria possono promuovere il giudizio come mandatarie
  • Si fa riferimento espresso a domande di tipo risarcitorio e restitutorio
  • Si identificano gli appartenenti a una classe come i titolari di diritti “identici” e si indicano le tre fattispecie cui sorge la possibilità di accesso alla tutela in forma collettiva
  • Il pubblico ministero è litisconsorte necessario cui va notificato l’atto di citazione con cui si promuove il giudizio
  • Si disciplinano le modalità di estensione del giudicato secondo il sistema dell’opting in, per cui chi appartiene alla cosiddetta class deve espressamente dichiarare di aderire all’iniziativa di tutela giudiziaria in forma collettiva; in caso contrario resta libero di proporre in proprio domanda giudiziale senza alcun vincolo nei suoi confronti in base a quello che sarà l’eventum litis della tutela collettiva
  • Questa forma di tutela è esperibile solo per illeciti compiuti dalla impresa convenuta in danno dei consumatori in data successiva alla sua entrata in vigore, ovvero il 16 agosto 2009.

L’ultima modifica arriva nel gennaio 2012 (d.l. 1/2012 ) e ci porta al testo attuale, che, dopo prime perplessità di applicazione del testo originario da parte della giurisprudenza, smorza il tenore letterale della formulazione originaria per cui si specifica che la tutela in forma collettiva vale per diritti non più soggetti al vincolo dell’identità, ma anche solo “omogenei” (cfr. App. Torino, Ordinanza, 23 settembre 2011, in Foro It., 2011, 12, 1, 3422 che aveva avuto modo di precisare che «Nell’azione di classe, l’identità dei diritti individuali del proponente, rispetto a quelli dei potenziali aderenti, deve essere intesa come omogeneità e si riferisce solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell’azione, non potendo la diversa entità del danno eventualmente subìto dai singoli consumatori condizionare l’ammissibilità della domanda»; nello stesso solco Trib. Napoli, Ordinanza, 09 dicembre 2011, in Foro It., 2012, 6, 1, 1909) e si precisa che il diritto al risarcimento e alle restituzioni in caso di esito positivo dell’esperimento di questa tutela giudiziale viene accertato in favore dei singoli consumatori. La competenza a decidere queste liti viene inoltre assegnata al neonato Tribunale delle Imprese.

Più stabile è il testo della class action esperibile contro la Pubblica Amministrazione: il testo del d.lgs. 198/2009 (GALLO, La class action nei confronti della Pubblica Amministrazione, in Urb. e Appalti, 2010, 501 e segg. FANTETTI, L’azione collettiva contro la pubblica amministrazione, in Resp. Civ., 2011, 59) è sostanzialmente invariato dalla sua emanazione e prevede, per quel che qui ci interessa, i seguenti caratteri identificativi:

  • La «lesione diretta, concreta ed attuale» di «interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti o consumatori»
  • La riserva di giurisdizione su questa forma di tutela al Giudice Amministrativo, finalizzata poi all’adozione del provvedimento omesso o all’adeguamento del pubblico servizio al livello qualitativo ed economico che è legittimo attendersi
  • L’onere di una preventiva diffida e concessione di un termine ad adempiere fissato in 90 giorni a carico del ricorrente prima di promuovere il giudizio
  • L’esclusione della tutela risarcitoria, per la quale rimane ferma la tutela nelle forme ordinarie
  • L’improponibilità della domanda se sugli stessi fatti sia già stata promossa e penda azione ex art. 140 bis Codice del consumo.

Giudizio preventivo di ammissibilità della class action nel codice del consumo

Da un punto di vista processuale le maggiori problematiche applicative sono nate con riguardo alla fase preventiva di “filtro” o giudizio di ammissibilità della class action davanti al giudice ordinario.

Un primo aspetto riguarda l’entrata in vigore della normativa, ovvero il 16 agosto 2009, pertanto “deve dichiararsi inammissibile la domanda fondata su un illecito c.d. istantaneo, consistente nella modifica unilaterale di clausole di un contratto bancario, avvenuta prima del 16 agosto 2009” (così Trib. Roma, Ordinanza, 25 marzo 2011, in Foro It., 2011, 6, 1, 1889), ma rimanendo sempre in ambito bancario con riferimento all’applicazione di costi indebiti che devono essere oggetto di restituzione perché non collegati a un servizio secondo, App. Torino, Ordinanza, 27 ottobre 2010, in  Nuova Giur. Civ., 2011, 6, 1, 502 nota di LIBERTINI, MAUGERI “l’art. 140-bis del codice del consumo – D.Lgs. n. 206/2005 – ha stabilito che “è applicabile ai rapporti di durata in corso, ancorché instaurati con atti di data anteriore a quella di entrata in vigore della nuova disciplina”, orientamento questo che viene seguito in materia di danno da fumo proposto contro le compagnie del tabacco  secondo il Trib. Roma, Ordinanza, 11 aprile 2011, in Foro It., 2011, 12, 1, 3424 ove la condotta del convenuto abbia i caratteri dell’illecito permanente e, se pur iniziata prima del 16 agosto 2009, è proseguita anche sotto la vigenza della legge che introduce la nuova tutela giudiziaria.

Le parti

Partendo dall’ipotesi tipica, l’attore deve essere un consumatore per poter promuovere l’azione di cui all’art. 140 bis  D.lgs 206/2005. Tale non è invece l’investitore che assuma la qualifica di azionista, seppure di minoranza, in occasione della sottoscrizione di un aumento di capitale (così App. Firenze,Ordinanza 15 luglio 2014, in Giur. It., 2015, 1, 89 nota di IACUMIN, Tutela dei consumatori- Azione di classe e tutela degli azionisti, la quale precisa anche che il prospetto informativo di cui all’art. 94 T.U.F., dalla cui lettura gli attori soccombenti si erano determinati a diventare azionisti, non è una comunicazione commerciale diretta alla vendita presso il pubblico di consumatori di determinati prodotti e non può quindi integrare, ove inficiato da falsità, una pratica commerciale scorretta ai sensi della lett. c) dell’art. 140-bis Cod. del Cons.

Il fatto che l’attore, qualificatosi come consumatore svolga poi personalmente attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale(Trib. Milano, ord., 13 marzo 2012 in Corriere del Merito, 2012, 6, 558 e Trib. Milano, ord., 20 dicembre 2010) è onere del convenuto  eccepirlo, ponendo così non una questione di legittimazione ad agire, ma una vera e propria eccezione dell’inesistenza del diritto fatto valere secondo questa forma particolare di tutela (App. Milano, Ordinanza, 03 maggio 2011 in Foro It., 2011, 12, 1, 3423).

Il consumatore deve però essere stato leso e dimostrare di aver subito un danno giuridicamente apprezzabile in qualche modo riconducibile ad una pratica commerciale scorretta fra quelle elencate al secondo comma dell’art. 140 bis,D.lgs 206/2005, altrimenti la sua domanda va respinta non per difetto di interesse ad agire  (così in prima battuta Trib. Torino Ordinanza, 04 giugno 2010 in Riv. Dir. Proc., 2010, 6, 1487, con nota di RUGGERI e in Giur. It., 2010, 12 con note di ZUFFI, La duplice débacle subita dalla prima azione di classe: la declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di Torino (confermata in sede di reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti al T.A.R. Lazio per il diniego dell’accesso agli atti della Banca d’Italia e di RONCO, L’azione di classe alla ribalta: l’egoismo necessario dell’attore) ma per infondatezza nel merito : così App. Torino, ord., 27 ottobre 2010, in Nuova Giur. Civ., 2011, 6, 1, 502 nota di LIBERTINI, MAUGER).

Dopo la riforma del 2009, un’associazione di consumatori, invece, non è più legittimata a proporre, in nome proprio, un’azione risarcitoria di classe (Trib. Milan, Ordinanza, 8 novembre 2013, in Foro It., 2014, 1, 1, 274 ), poiché ove si ostini in tal senso viola il disposto dell’art. 81 c.p.c. e fa valere in nome proprio un diritto altrui, con conseguente chiusura in rito della fase di ammissibilità per difetto di legittimazione ad agire (Trib. Roma, Ordinanza, 11 aprile 2011, in Foro It., 2011, 12, 1, 3424). Può invece stare in giudizio come rappresentante processuale di uno o più consumatori (Trib. Napoli, ord., 9 dicembre 2011 in Foro It., 2012, 6, 1, 1909) e addirittura affiancarsi ad altri soggetti privati che promuovano congiuntamente con la stessa l’azione di risarcimento o restitutoria in via collettiva (App. Torino, ord., 23 settembre 2011, in Resp. Civ., 2012, con nota di FANTETTI)

L’associazione dei consumatori diviene però soggetto utile a dimostrare il superamento del giudizio prognostico sulla rappresentatività e adeguatezza del soggetto promotore del giudizio ex art. 140 bis, comma 6, d.lgs. 206/2005 a rappresentare la classe e a dare idonea pubblicità all’iniziativa giudiziaria e così sollecitare l’opting in di tutti i soggetti titolare di diritti omogenei, in quanto ha le risorse necessarie per farsi carico dei costi che tale attività comporta e che invece mancano a un semplice privato: cfr. Trib. Torino, ord., 28 aprile 2011 in Foro It., 2011, 6, 1, 1888, nel senso che l’iniziativa congiunta dell’associazione dei consumatori è addirittura indispensabile; ma v. pure Trib. Firenze, ord., 15 luglio 2011, che ritiene adeguata a tal fine la partecipazione di una persona fisica che rivesta anche la carica di consigliere comunale.

Passando al lato passivo, Trib. Milano, ord., 20 dicembre 2010, in Foro It., 2011, 2, 1, 617 specifica che in caso di risarcimento dei danni per più posizioni omogenee convenuto può essere solo il produttore, con conseguente necessaria esclusione, i.e. inammissibilità, dell’azione promossa contro un distributore che come tale ha solo contribuito a porre in circolazione quella tipologia di bene dal cui difetto sorge il diritto al risarcimento.

L’oggetto della tutela la natura omogena dei diritti fatti valere

Se si supera lo scoglio della legittimazione ad agire, l’esame del filtro di ammissibilità si appunta quindi sulla natura del diritto fatto valere e sul requisito dell’omogeneità.

Così, la prevalenza di questioni personali relative all’accertamento del risarcimento del danno in capo ai potenziali consumatori aderenti esclude l’omogeneità dei diritti individuali e determina l’inammissibilità della domanda (Trib. Milano, Ordinanza, 9 dicembre 2013 in Foro It., 2014, 2, 1, 590); né sussiste l’omogeneità degli  interessi da tutelare anche in un recente caso di cronaca, relativo a una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere da una nota  casa automobilistica, attraverso la quale sarebbero stati omologati e diffusi dati errati e scorretti circa le emissioni inquinanti e i consumi di carburante di numerose autovetture, perché non si riesce a rinvenire una pluralità di posizioni di diritto soggettivo dai tratti comuni  (Trib. Venezia, ord., 12 gennaio 2016).

L’omogeneità va quindi intesa come un’identità di an debeatur, ovvero degli elementi oggettivi dell’azione, mentre differisce il quantum dovuto a ogni singolo consumatore, ma la liquidazione del danno deve poter avvenire con rigidi e predeterminati criteri di calcolo, oppure, in via residuale, in maniera equitativa: così  App. Roma, ord., 27 gennaio 2012 in Corr. Giur., 2013, 1, 103 nota di DONZELLI; App. Torino, ord., 23 settembre 2011 in Foro It., 2011, 12, 1, 3422 e in Giur. It., 2012, 7 nota di A.D. DE SANTIS.

Lo svolgimento del giudizio di ammissibilità

La forma processuale del giudizio di ammissibilità pare, invece, non dar luogo a contrasti.

La fase preventiva di esame dell’ammissibilità dell’azione di classe è di tipo camerale e come tale, destrutturata e informata al solo rispetto del principio del contraddittorio per cui il collegio, se lo ritiene opportuno, può, ma non deve, autorizzare lo scambio di memorie scritte tra le parti  con cui si possono ancora svolgere eventuali emendatio libelli al fine di circoscrivere l’oggetto del giudizio in vista della apertura la fase del merito (secondo quello che pare un nuovo rito “Ambrosiano” così Trib. Milano, ord., 20 dicembre 2010 in Giur. It., 2011, 8-9, 1860 nota di MACCARIO, seguita poi anche da App. Milano, ord., 3 maggio 2011, in Foro It., 2011, 12, 1, 3423 e Trib. Milano, ord., 9 dicembre 2013, in Foro It., 2014, 2, 1, 590.

Il reclamo alla Corte di Appello presuppone comunque un esame nel merito dell’intera vicenda e di ogni presupposto di ammissibilità dell’azione, con emissione di un provvedimento sostitutivo “in toto” di quello di primo grado.  (App. Napoli, ord., 29 giugno 2012 e id. 11 maggio 2012) e ove esperito con esito positivo, cioè tale da dare accesso alla tutela collettiva negata dal giudice di prime cure, comporta la remissione in primo grado per l’istruzione nel merito della causa (App. Milano, ord., 3 marzo 2014 Foro It., 2014, 5, 1, 1619).

La ricorribilità per cassazione del provvedimento che chiude il reclamo sul giudizio di ammissibilità

Sull’esito del reclamo sul giudizio di ammissibilità e la possibilità di rimettere la questione alla S.C., Cass., 14 giugno 2012, n. 9772, in Riv. Dir. Proc., 2013, 1, 191, con nota di BOCCAGNA, aveva dapprima affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’azione di classe prevista dall’art. 140 bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, salvo per quel che attiene al capo riguardante la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità.

Sollecitate su punto dalla Cass., Ordinanza, 24 aprile 2015, n. 8433 le Sez. Unite con sentenza 1 Febbraio 2017, n. 2610 in Corr. Giur., 2017, 4, 573 ribadiscono l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso la pronuncia sul reclamo da parte della Corte di Appello e precisano che la dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non agli altri appartenenti alla classe che non abbiano aderito all’azione oggetto di quella declaratoria.

Per ulteriori approfondimenti e per i dubbi che questa pronuncia solleva, si veda in questo Settimanale la nota di DONZELLI, Le Sezioni Unite sul ricorso straordinario in cassazione nei confronti dell’ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe e nota dello scrivente Ordinanza di inammissibilità della c.d. Class Action. Questioni preliminari e natura del provvedimento che definisce il giudizio.

Casistica degli interessi collettivi promossi tramite azione ex art. 140 bis cod. del consumo

Se ora andiamo a vedere in concreto l’esito delle varie iniziative giudiziarie promosse ai sensi dell’art. 140 bis d.lgs. 206/2005 il panorama non è dei più confortanti.

App. Firenze, Ordinanza, 27 dicembre 2011 Foro It., 2012, 6, 1, 1908 ha negato l’accesso alla tutela in due ipotesi: contestazione degli importi dovuti come  pagamento imposte sui rifiuti al concessionario privato incaricato dal comune, con conseguente domanda di restituzione delle somme assunte come indebite; e richiesta danni  correlati al cattivo svolgimento del servizio di spargimento del materiale antighiaccio e di sgombero della neve dalle strade pubbliche da parte di un privato affidatario del servizio per conto del comune.In entrambi casi, i diritti fatti valere non sono state qualificate come diritti soggettivi spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio e si deve pertanto escludere la loro tutelabilità mediante l’azione di classe.

Sono invece in corso e non definite le richieste di risarcimento dei danni da disservizio di trasporto pubblico ferroviario (Trib. Milano Sez. X Ordinanza, 8 novembre 2013, in Foro It., 2014, 1, 1, 274), per le quali è stata recentemente ribadita la giurisdizione del giudice ordinario con esclusione della tutela di cui all’art. 1 d.lgs 198/2009, poiché non si tratta di ripristinare un servizio pubblico mancante o di riportarlo al livello qualitativo che sarebbe legittimo attendersi dagli appartenenti a una comunità, ma di compensare economicamente i soggetti danneggiati dalla cattiva esecuzione del contratto di trasporto (Cass., Sez. Unite, Ordinanza, 30 settembre 2015, n. 19454).

In data 26 agosto 2013 la Corte di Appello di Milano (in Foro It. 2013, I, 3324), in riforma della sentenza di merito primo grado del  Tribunale di Milano13 marzo 2012 (che aveva seguito il giudizio positivo di ammissibilità del 20 dicembre 2010 in  Giur. It., 2011, 8-9, 1860 nota di MACCARIO) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei consumatori per erronee informazioni su un farmaco idoneo a operare come test influenzale; ma l’esito positivo della vicenda è smorzato dal fatto che la posizione ha visto l’adesione di un solo soggetto.

Quanto al leading case, promosso in materia bancaria, l’esito positivo della vicenda che accerta l’applicazione di costi indebiti in relazione al contratto di conto corrente concluso da una banca con vari consumatori è anche qui diminuito dal fatto che sono state respinte varie richieste di adesione perché ritenute non conformi ai requisiti formali stabiliti dal Giudice adito: così Trib. Torino, 10 aprile 2014, in Giur. It., 2015, 2, 331, nota di FERRANTE Class action Bancaria: verso regole punitive per i consumatori?  poi confermato da App. Torino, 30 giugno 2016 Giur. It., 2017, 1, 64 nota sempre di FERRANTE Azione di Classe – La via italiana alla class action fra interesse di classe e regole ostruzionistiche per le adesioni).

Class action  pubbliche: casi di devoluzione al giudice ordinario…

Passando ora alla fattispecie di cui all’art. 1 d.lgs. 198/2009 sono stati rimessi al Giudice civile, perché finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un inefficiente o mancante servizio pubblico, le controversie relative al trasporto pubblico ferroviario per inadempimento  del soggetto privato affidatario del servizio (Cass., Sez. Unite, Ordinanza, 30 settembre 2015, n. 19453) o quelle relative alla mancata erogazione del servizio di acqua potabile da parte dell’ente comunale (Trib. Roma, ord., 02 maggio 2013 in Foro It., 2014, 1, 1, 274), poiché in questi casi non si vuole ripristinare la normalità della funzione pubblica ma si mira a un indennizzo pecuniario (Cfr. ZUFFI, La giurisdizione in materia di servizi pubblici tra azione di classe e ricorso per l’efficienza della P.A. in Giur. It., 2016, 4, 866).

… e casi promossi davanti al giudice amministrativo e da questo decisiIn via preliminare, è sicuramente inammissibile una class action pubblica che abbia tra i propri convenuti una pluralità di amministrazioni che si trovano in posizioni conflittuali e non di collaborazione e collegamento tra di loro (T.A.R. Parma, 11 febbraio 2014, n. 37).

Non supera il vaglio di ammissibilità della class action pubblica nemmeno la contestazione della riorganizzazione di una pluralità di servizi pubblici da parte di un comune (Torino), poiché si tratta di scelte fondamentali della Pubblica Amministrazione in questione,  espressione di amplissima discrezionalità politica ed amministrativa, per cui né l’art. 140 bis D.lgs 206/2005 né l’art. 1 d.lgs 198/2009  sono applicabili (Cons. Stato, 2 aprile 2014, n. 1572).

Del pari è inammissibile la class action pubblica nei confronti del Ministero della Giustizia per mancata attivazione di un efficiente e adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso tutti i Tribunali, onde garantire la piena applicazione della L. n. 54/2006 e, quindi secondo i ricorrenti, la piena tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità in sede di separazione, divorzio e verifica della potestà dei propri genitori (T.A.R. Lazio Roma, 28 novembre 2012, n. 9879 Corriere del Merito, 2013, 2, 210)

Sempre contro il ministero della Giustizia e con l’aggiunta tra i soggetti convenuti del C.S.M. è stata invece giudicata infondata nel merito la denunzia della  mancata adozione di tutti gli atti necessari al fine di ripristinare un efficiente e adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia per il principio che, esaminate le risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a disposizione delle parti intimate,  emerge con chiarezza il principio per cui… ad impossibilia nemo tenetur! (così T.A.R. Lazio Roma, 13 febbraio 2012, n. 1416 in Corriere del Merito, 2012, 4, 413 e con nota di Zingales, La class action pubblica e i suoi limiti nelle ipotesi di disfunzioni organizzative: una sentenza monito in Giorn. Dir. Amm., 2012, 1096)

La pubblica amministrazione è stata invece condannata nel caso di mancata riqualificazione dell’edilizia scolastica per il sovraffollamento delle aule da parte di troppi studenti con una serie di pronunce che hanno visto come soggetto attore un’associazione di consumatori, la cui legittimazione ad agire in questo settore permane a fianco dei privati purché abbiano tra i propri associati almeno un soggetto che potrebbe proporre l’azione di cui all’art. 1 d.lgs. 198/2009 (T.A.R. Lazio Roma, 20 gennaio 2011, n. 552 in Urbanistica e appalti, 2011, 7, 825 nota di ZANDA, in Giornale Dir. Amm., 2011, 8, 862 nota di TUBERTINI e Cons. Stato, 9 giugno 2011, n. 3512, Foro It., 2011, 9, 3, 429)

È stata riconosciuta ammissibile la tutela dell’art. 1 d.lgs 198/2009 anche nel caso di mancata adozione del provvedimento di rilascio della cittadinanza ma anche qui il G. A. adito deve tener conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione dell’amministrazione convenuta (T.A.R. Lazio Roma, 26 febbraio 2014, n. 2257 in Giornale Dir. Amm., 2014, 7, 733 nota di GNES).Sussiste infine un’ipotesi di applicazione dell’art. 1 d.lgs 198/2009 nel caso di chiusura di un intero ufficio postale, poiché l’atto in questione non incide su singoli rapporti di utenza del servizio postale, ma tocca un’intera popolazione locale, “violando in tesi quegli obblighi di servizio universale che, per il diritto comunitario, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio”( così Cons. Stato, 06 giugno 2014, n. 2873)

Conclusioni

Nel panorama attuale, quindi, ben poche sono le iniziative giudiziarie di tutela collettiva andate a buon fine, ma se l’eventum litis attiene al merito della causa, si può rilevare statisticamente che la maggior parte delle pronunce esaminate attiene a questioni processuali, chiuse con un giudizio negativo circa la proponibilità o ammissibilità della domanda. Si ha allora la spiacevole sensazione che all’intenzione commendevole di frenare un accesso spropositato alla giustizia o di permettere a soggetti non idonei di rappresentare la class, si sia sostituita la parabola Kafkiana sul processo per cui si resta fermi in piedi davanti al portone, senza entrare ad avere giustizia.