13 Marzo 2018

Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità

di Redazione Scarica in PDF

L’articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ. definisce i soggetti che possono (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

  • totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Le semplificazioni previste sono molteplici:

  • a livello di schema di stato patrimoniale e conto economico è previsto un raggruppamento di voci, con una struttura molto più snella;
  • la nota integrativa contiene un numero limitato di informazioni;
  • è possibile omettere la redazione del rendiconto finanziario;
  • è possibile omettere la redazione della relazione sulla gestione, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste all’articolo 2428, nn. 3) e 4) cod. civ.;

Inoltre, per quanto riguarda i criteri di valutazione adottabili, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono fruire dell’ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio, in deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo 2426 cod. civ., i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Tornando alla struttura dello stato patrimoniale nel bilancio in forma abbreviata, esso comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani. Di conseguenza la voce crediti (C.II) che nel bilancio in forma ordinaria ha il seguente dettaglio:

1) verso clienti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

2) verso imprese controllate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

3) verso imprese collegate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

4) verso controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5-bis) crediti tributari, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

nel bilancio in forma abbreviata è complessiva, senza alcun dettaglio (C.II – Crediti), eccetto l’indicazione separata dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Quale novità del bilancio 2017, l’Oic ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 – Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce C.II – Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.

Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce C.II – Crediti e dare conseguentemente un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L’Oic ha infatti notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata, delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’Oic 25 prevede che per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo.

A tale emendamento si è adeguata anche la Tassonomia XBRL: la nuova versione 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata indicazione delle imposte anticipate nell’ambito della voce CII Crediti.

Il medesimo dettaglio, o meglio indicazione separata, è richiesto nei bilanci delle micro imprese (articolo 2435-ter cod. civ.), che utilizzano le semplificazioni di stato patrimoniale e conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il bilancio per le micro imprese le società di cui all’articolo 2435-bis cod. civ. che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

  • totale attivo di stato patrimoniale € 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 ;
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“