25 Settembre 2018

Alimenti e mantenimento dei nonni nei confronti dei nipoti: quando nasce l’obbligo

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018

 Filiazione – Obblighi mantenimento e alimentare degli ascendenti

(Artt. 433 c.c. e 147-148 c.c..)

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, non sorge quando almeno uno solo dei genitori sia in grado di mantenerli.

Al fine di accertare l’incapacità del genitore di far fronte ai propri doveri occorre dimostrare di aver sfruttato tutta la propria capacità lavorativa.

CASO

Una mamma single con uno stipendio di 700 euro al mese si rivolge ai nonni paterni per ottenere una somma a titolo di alimenti per i loro nipoti, chiedendo una corresponsione mensile di 700 euro.

Il Tribunale di Lamezia Terme accoglie la domanda condannando gli stessi a corrispondere alla donna 300 euro mensili in favore dei due nipoti.

La sentenza è appellata dai nonni e la Corte d’appello di Catanzaro annulla la decisione del tribunale di primo grado.

Secondo i giudici di appello, non era stata offerta dall’attrice la prova dei presupposti oggettivi dell’obbligazione alimentare.

La prima condizione è l’incapacità di “entrambi i genitori” di provvedere alle esigenze primarie dei figli minori. La donna guadagnava 700 euro al mese, era proprietaria della casa di abitazione, e non aveva dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito.

Ugualmente era stata omessa la prova che i nonni potessero far fronte all’obbligazione alimentare, risultando dagli atti che la coppia di anziani vivesse solo con una pensione di Euro 1.500,00 mensili.

La donna ricorre in Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso ritenendo corretti i principi applicati dalla Corte calabrese.

SOLUZIONE 

La Corte di Cassazione ha richiamato il principio già enunciato in passato (cfr. Cass. Civ. n. 20509/2010) secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex artt. 147-148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai genitori.

Pertanto, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è solo sussidiario, e comunque grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori.

Lo stesso principio si applica in materia di alimenti. Il diritto alimentare è legato alla prova dello stato di bisogno e all’impossibilità di trovare un’attività lavorativa, e nasce solo qualora i genitori non siano in grado di far fronte al loro diretto e personale obbligo.

In conclusione, secondo la Cassazione l’obbligazione alimentare degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori.

Non è possibile, dunque, richiedere ai nonni un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.

QUESTIONI

La Corte ha equiparato e ritenuto connessi, in materia di obblighi verso i minori, i due istituti del mantenimento e degli alimenti, pur essendo gli stessi diversi nelle loro caratteristiche.

Gli alimenti (artt. 433 e ss c.c.) possono essere chiesti da chi si trova in stato di bisogno e non può provvedere al proprio mantenimento.

Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale alla quale sono tenuti il coniuge e i parenti più stretti in forza del vincolo di solidarietà familiare (art. 438 comma 1 c.c.).

Con il termine alimenti ci si riferisce a tutto ciò che è necessario per soddisfare le esigenze minime di vita come il vitto, l’abitazione, le cure e il vestiario, in relazione allo stile di vita di chi ne ha diritto. Al fine di stabilire l’incapacità di procurarsi autonomamente i mezzi per la propria sussistenza, si dovrà tenere conto della situazione soggettiva dell’interessato come l’età, la salute e la capacità lavorativa.

Gli alimenti devono essere commisurati non solo al bisogno di chi li domanda ma anche alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Rispetto all’obbligazione di mantenimento, questa ha una portata più limitata.

La norma parla di stato di bisogno senza alcun riferimento all’adeguatezza dei mezzi economici o al tenore di vita, inoltre, l’obbligazione di mantenimento comprende aspetti ulteriori oltre alle esigenze primarie per vivere.

Il mantenimento di cui agli artt. 147 e 148 c.c. va oltre lo stato di bisogno, poiché include altri aspetti della vita del minore, quali l’istruzione, l’attività ricreativa e di svago. Il tutto, in rapporto alla posizione sociale e al reddito della famiglia.

Al di là dell’ampiezza dell’obbligazione di tipo alimentare, con il provvedimento in esame, la Corte ha voluto evidenziare l’aspetto dell’incapacità di provvedere ai propri figli da parte della madre, elemento che non poteva dirsi sussistente poiché la donna non risultava aver sfruttato tutte le proprie capacità lavorative.