29 Agosto 2017

Violazione degli obblighi di protezione

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 13 giugno 2017, n. 14665

Vigile urbano – Danno biologico temporaneo – Violazione obblighi di protezione – Mancata esenzione da servizio esterno – Aggravamento patologia respiratoria

MASSIMA

Il datore è tenuto al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione se non esonera il dipendente dalle mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle pronunce dei Giudici di merito che avevano condannato parte datoriale, nella specie un Comune, al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione per non avere esonerato dal servizio, nonostante sua espressa richiesta, un vigile urbano affetto da patologie respiratorie. I motivi di ricorso, dedotti dal Comune e ritenuti infondati dalla Suprema Corte erano, in particolare, i seguenti: (i) la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2097 c.c. asserendo che la Corte territoriale avesse omesso la verifica degli specifici obblighi di comportamento che l’ente avrebbe violato, nonché dell’incompatibilità tra le mansioni svolte e lo stato di salute del dipendente; (ii) la lamentata assunzione acritica da parte della Corte di Appello delle conclusioni del CTU senza considerare le osservazioni del CTP (quali la natura congenita della malattia). Detti motivi non sono stati ritenuti fondati dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, osservato come la Corte di Appello avesse correttamente rilevato che il lavoratore avesse congruamente denunciato la ascrivibilità dell’evento dannoso alla condotta della datrice di lavoro che non aveva approntato le giuste cautele per preservare l’integrità del dipendente, vigile urbano addetto ai servizi esterni, facendo risalire la tecnopatia alla mancata esenzione dal servizio esterno nonostante le richieste del lavoratore. La Cassazione ha poi osservato come, per contro, il Comune non avesse adeguatamente onorato la prova liberatoria consistente nell’adozione di misure volte a prevenire l’aggravamento della patologia respiratoria sofferta dal dipendente, né provato di avere adempiuto l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire l’evento dannoso ex art. 2087 c.c. Con riferimento ai lamentati errori e alle lacune della CTU, la Cassazione ha rilevato come siano suscettibili di esame in sede di legittimità solo ove siano riscontrabili carenze diagnostiche (ovvero l’omissione degli accertamenti strumentali da cui non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi) e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del CTU e quella del CTP. Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune.