7 Febbraio 2017

Sull’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva tardiva

di Giorgia Vulpiani Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26329

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Contenuto del ricorso – Indicazione specifica delle norme che si assumono violate – Mancanza – Ammissibilità ricorso

(Cod. proc. civ. artt. 360, 366, co.1, n. 4)

[1] L’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo e imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto per chiarire il contenuto delle censure formulate e identificare i limiti della impugnazione. Per cui la mancata o anche l’erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare quelle norme o quei principi di diritto che si assumono infranti e rendano così possibile la delimitazione del quid disputandum.

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Impugnazione incidentale adesiva – Impugnazione oltre i termini – Impugnazione incidentale tardiva in senso stretto – Onere di proporre l’impugnazione entro i termini – Ricorso incidentale adesivo proposto oltre i termini – Inammissibilità

(cod. proc. civ. art. 334)

[2] Il soccombente ha sempre l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331; per modo che la parte, che invece propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale, è tenuta a rispettare il termine di decadenza appositamente stabilito.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Fattibilità giuridica del piano – Presupposti di ammissibilità – Sequestro preventivo – Confisca per equivalente – Necessità cessazione vincolo cautelare – Competenza giudice penale – Mancanza requisito fattibilità giuridica – Inammissibilità concordato preventivo

(l. fall. artt. 45, 51, 168, 169, 180; d.lgs. 231/2001 art. 19; cod. proc. pen. art. 321)

[3] In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando, a carico della società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare e, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz’altro inammissibile.

CASO

[1] [2] [3] La società Alfa proponeva domanda di concordato preventivo con cessione totale dei beni che veniva approvato dalla maggioranza dei creditori.

Il Tribunale negava l’omologazione e dichiarava il fallimento della società Alfa, ravvisando la non fattibilità giuridica del concordato, in quanto, nell’ambito di un procedimento per corruzione a carico del legale rappresentante della società, era stato disposto un sequestro preventivo sui beni della società stessa; sequestro disposto a tutela della confisca per equivalente di cui all’art. 19, co. 2, d.lgs. 231/2001.

In sede di reclamo, la Corte d’Appello giungeva alle medesime conclusioni.

Successivamente, la società Alfa proponeva ricorso per cassazione e la società Beta, creditrice di Alfa, proponeva ricorso incidentale adesivo a quello principale. Resisteva con controricorso la curatela fallimentare, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale per mancata indicazione specifica delle norme violate e l’inefficacia o inammissibilità del ricorso incidentale.

SOLUZIONE

[1] [2] [3] La Corte dichiara il ricorso principale ammissibile, ma infondato.

Il Collegio, infatti, ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente ritenuto la proposta concordataria non ammissibile per difetto di fattibilità giuridica. E ciò in quanto, avendo il sequestro preventivo colpito i beni oggetto della proposta concordataria, non era possibile procedere alla liquidazione dei beni nei modi e nei tempi previsti dalla proposta stessa.

La Corte dichiara, inoltre, inammissibile per tardività il ricorso incidentale, in quanto solo adesivo a quello principale.

QUESTIONI

La pronuncia in commento permette di riflettere su due interessanti questioni in materia di impugnazioni:

  1. a) l’ammissibilità del ricorso in cui manchi l’indicazione specifica delle norme che si assumono violate;
  2. b) l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva tardiva.

[1] Quanto alla prima questione, è noto come l’art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. preveda che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

Tale disposizione onera, dunque, il ricorrente di circoscrivere in modo chiaro l’oggetto del giudizio di legittimità, mediante la specifica individuazione dei motivi ex art. 360 c.p.c. e l’indicazione delle norme violate.

Tuttavia, secondo l’orientamento prevalente, un ricorso che non contenga l’indicazione delle norme che si assumono violate non può essere considerato inammissibile. E ciò perché tale indicazione non si porrebbe come requisito autonomo e imprescindibile ai fini dell’ammissibilità, ma costituirebbe esclusivamente un elemento richiesto per chiarire il contenuto delle censure formulate ed identificare i limiti dell’impugnazione stessa.

Pertanto, la mancata o l’erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame, sempre che gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano l’individuazione delle norme o dei principi di diritto che si assumono violati, rendendo possibile la delimitazione del quid disputandum (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9652; Cass. Civ., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1606; Cass. Civ. Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4233).

Alla luce di tale orientamento, dunque, la Corte ritiene il ricorso della società Alfa ammissibile.

[2] Quanto alla seconda questione, preliminarmente occorre distinguere tra impugnazione incidentale in senso stretto e impugnazione incidentale adesiva alla principale.

La prima si identifica con l’impugnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio.

La seconda si sostanzia nell’impugnazione diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l’impugnazione principale.

Com’è noto, l’art. 334 c.p.c. prevede la possibilità per le parti contro le quali è proposta impugnazione – o siano chiamate ad integrare il contraddittorio – di proporre impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine o abbiano fatto acquiescenza alla sentenza.

Sull’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva tardiva, si riscontrano due orientamenti.

Secondo l’indirizzo prevalente, la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva opera esclusivamente per le impugnazioni incidentali in senso stretto. Mentre, quando l’impugnazione di una parte abbia contenuto adesivo a quella principale, l’art. 334 c.p.c. non trova applicazione, dovendo osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c. per il ricorso autonomo, in quanto l’interesse ad impugnare sorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza (ex multis, Cass., sez. I, 21 marzo 2007, n. 6807; Cass., sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass., sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass., sez. II, 7 gennaio 2016, n. 109).

Un diverso orientamento ritiene, invece, che, l’impugnazione incidentale tardiva sia sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, anche se riveste la forma dell’impugnazione adesiva fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale (v. Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass., 30 aprile 2009, n. 10125;  Cass., sez. I, 3 marzo 2011, n. 5146).

Nella sentenza in commento, il Collegio, aderendo al primo orientamento, ritiene inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società Beta oltre i termini, in quanto adesivo al ricorso principale.