14 Luglio 2020

Sospensione del piano del consumatore per intervenuta impossibilità sopravventa

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Bologna, 22.6.2020 – G.D. A.M. Rossi

Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – causa sopravvenuta

Massima: Visto l’art. 9 del D.L. 23 dell’8.4.2020 come convertito dalla legge 40 del 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6.6.2020, che prevede una automatica e generalizzata proroga di sei mesi per l’adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi e dei piani di composizione della crisi (omissis) autorizza i ricorrenti a ridurre il versamento mensile ad euro 300,00 al mese fino alla mensilità di settembre compresa.

Disposizioni applicate: 13, comma 4ter L 3/12, art. 9 D.L. 23/2020

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento dello scorso 22 giugno applica a favore delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, l’automatica e generalizzata proroga di sei mesi per l’adempimento degli obblighi provenienti dai concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani ed accordi di composizione della crisi, così come prevista e contenuta nell’art. 9 del D.L. 23/20 (oggi convertito nella L 40/20).

CASO

Nel febbraio 2020 il Tribunale di Bologna in accoglimento dei ricorsi presentati da Tizia e Caio, previamente riuniti, omologava a loro favore un unico piano del consumatore.

Tizia e Caio, entrambi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, si erano trovati nella difficoltà di adempiere alle loro obbligazioni, ulteriormente gravate dalla necessità di provvedere alle cure necessarie ad uno dei due figli minori.

Il piano prevedeva la messa a disposizione a favore della massa creditoria (esclusivamente chirografaria), della somma iniziale di 1.500,00 euro, oltre alla somma mensile di euro 600,00 per tutta la durata del piano (sei anni), versata pro quota dai debitori.

Nel pieno rispetto delle tempistiche del piano, il signor Caio versava regolamente nel febbraio di quest’anno la somma iniziale di 1.500,00 euro, rimasta sospesa per lungo tempo, vista la difficoltà di poterla accreditare nel conto corrente di procedura, difficilmente apribile, causa le limitazioni sanitarie. Nel marzo 2020, tuttavia, causa il perdurare della situazione emergenziale e la classificazione della stessa quale pandemia Covid 19, con conseguente chiusura delle attività economiche, anche i signori Tizia e Caio, residenti in “zona rossa”, venivano posti in cassa integrazione straordinaria, con evidente e conseguente riduzione delle proprie entrate finanziarie e con concrete difficoltà di natura economica.

Per questo motivo, ritenendo i sovraindebitati che la collocazione in cassa integrazione a causa della pandemia e la conseguente impossibilità di adempiere correttamente alle obbligazioni indicate nel piano del consumatore, nonché l’impossibilità di prevedere l’ evoluzione della situazione, potesse ritenersi evento imprevedibile ed a loro non imputabile, depositavano un’istanza con la quale richiedevano la sospensione per mesi sei del piano del consumatore omologato, o in alternativa, la riduzione del 50% della somma dovuta a titolo di versamento mensile in adempimento del piano.

In accoglimento dell’istanza depositata, pur non sospendendo il piano, il Giudice delegato alla procedura accordava ai signori Tizia e Caio la possibilità di versare la minor somma di euro 300,00 anziché la maggior somma di euro 600,00 fino alla mensilità di settembre.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Bologna, si trova a seguito dell’istanza depositata, ad affrontare alcune tra le diverse conseguenze economiche in danno delle attività non solo di piccole e medie dimensioni e non esclusivamente legate al comparto turistico e ricettivo, che l’emergenza Covid – 19 ha provocato.

Al fine di definire una lettura organica, ci si permette di ricordare, che secondo l’art. 6 L 3/12 <<Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’art.8>>.

Il piano proposto dai signori Tizia e Caio pertanto, ben si definisce all’interno del contesto che ci si è permessi di rammentare, sostenendo la possibile composizione assistita della crisi non solo i debitori privati, ma altresì le piccole imprese ed in generale i “soggetti non fallibili”, così come meglio definiti dal D.lgs 179/12 negli imprenditori commerciali “sotto soglia”, negli imprenditori agricoli, nelle start up innovative, negli enti ed associazioni (Crivelli, Fontana, Leuzzi, Napolitano e Rolfi, Il nuovo sovraindebitamento, Bologna, 2019).

Le nuove procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, così come riscritte e modificate dal D.Lgs. 14/19 (Codice della Crisi), sarebbero dovute entrare in vigore nell’agosto 2020 (l’art. 389 comma 1 D.L. 14/19 individuava nella data del 15.8.2020 l’entrata in vigore del Codice della Crisi, eccezion fatta per alcune disposizioni ed in particolare art. 27, art. 350, art. 356, art 357, art. 363, art. 364, art. 366, art. 375, art. 377, art. 378, art. 379, art. 379, art. 385, art. 386, art. 387, art. 388 del D.L. 14/19 in vigore già dal 16.3.2019). Il termine originario di entrata in vigore della nuova normativa e, soprattutto delle procedure di allerta, è stato completamente rivisto dal Decreto Cura Italia nella data del 15.2.2021 e nel successivo 1.9.2021 per l’entrata in vigore del CCI dal Decreto Liquidità (D.L. 23/20).

Tra le numerose norme disseminate nella legislazione pandemica, il Decreto Liquidità offre al debitore la possibilità di far ricorso ai finanziamenti garantiti dallo Stato per poter costruire accordi di composizione della crisi a favore dei propri creditori.

QUESTIONI

La normativa in materia di gestione della crisi da sovraindebitamento all’art. 13 comma 4 ter concede al debitore che si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di adempiere, di modificare il piano o l’accordo, ripercorrendo l’iter approvativo dei creditori.

L’introdotta normativa del Decreto Liquidità, al Capo II “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza CODIV-19”, attraverso l’art. 9 (“Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione”) pone in essere una serie di interventi finalizzati a garantire alle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che a seguito della stessa potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, di sopravvivere attraverso una proroga ex lege dei termini di adempimento oppure attraverso la richiesta della concessione di un termine per il deposito di un nuovo piano concordatario e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 onde consentire all’imprenditore di «tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica». La normativa, al quarto comma si riferisce ai concordati preventivi c.d. in bianco e riconosce al debitore la possibilità di chiedere la proroga del termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 (possibilità accordata anche in presenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento), ma non fornisce alcuna previsione specifica in materia di sovraindebitamento.

Nessuno specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento: tali procedure, già in parte dimenticate dal Codice della Crisi (si pensi in proposito alla mancata normazione del socio illimitatamente responsabile o del garante/fideiussore consumatore), pur destinate ai soggetti che a seguito della pandemia Covid -19 oggi si trovano maggiormente investite degli effetti catastrofici dell’economia, non sono state specificamente previste ed alcuna specifica iniziativa è stata a loro destinata (Rolfi, Sovraindebitamento e “moratoria” ultrannuale dei privilegiati tra regole attuali e future, in Fallimento, 2020, 2, p. 215).

Per questo motivo, l’eventuale richiesta di sospensione del piano promossa da Tizia e Caio, non troverebbe accoglimento a seguito dell’applicazione analogica dell’art. 9 D.L. 23/20, riservandosi ad essa l’esclusiva applicazione dell’art. 13 comma 4ter L 3/12 prevista a prescindere dalla crisi pandemica.

In conclusione, il Tribunale di Bologna, pur accogliendo la sola modifica del piano e rigettando la richiesta sospensione, individuando nella crisi pandemica e nell’intervenuta impossibilità economica di corretto adempimento una causa sopravvenuta ai sensi dell’art. 13 comma 4ter L 3/12, tuttavia concede -senza imporre al debitore di ripercorrere il procedimento formativo della volontà (anche se limitata all’eventuale mancanza di opposizione del nuovo decreto di omologa) – la modifica del piano, ritardandone di sei mesi l’effettivo adempimento, il tutto in ossequio al principi ispiratori della normativa pandemica (D.L. 23/20) ed allo scopo etico sociale che tali procedure hanno sempre perseguito (A. Pisani Massamormile (a cura di), La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016)