4 Dicembre 2018

Il rifiuto di svolgere mansioni accessorie inferiori può legittimare il licenziamento

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3 ottobre 2018, n. 24118

Rifiuto del dipendente di svolgere mansioni inferiori alla qualifica – Licenziamento – Legittimità – Sussistenza

MASSIMA

In materia di lavoro, è legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori al livello di appartenenza. L’illegittimo comportamento dell’impresa, infatti, abilita il prestatore a rivolgersi al giudice ma non lo autorizza a compiere di sua iniziativa atti di insubordinazione.

 COMMENTO

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione afferma la piena legittimità del licenziamento del dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori al livello di appartenenza, posto che l’illegittimo comportamento datoriale abilita il prestatore a rivolgersi al Giudice, ma non anche a rifiutare aprioristicamente lo svolgimento della prestazione. La lavoratrice, cuoca nell’ambito del servizio ristorazione appaltato alla società datrice presso una scuola d’infanzia comunale, impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatole per essersi ella rifiutata di portare nelle classi le colazioni da distribuire, dopo averle preparate.  A fondamento della propria domanda, la medesima deduceva che il comportamento preteso dall’azienda esulava dai compiti propri della qualifica di appartenenza. Sulla base di tali premesse, la Corte di Appello adita, in relazione al fatto oggetto di addebito disciplinare posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, osservava come il comportamento preteso dalla società datrice esulava dai compiti propri della qualifica di appartenenza della lavoratrice, quali desumibili dall’esame della declaratoria contrattuale e che tale valutazione assorbiva anche l’ulteriore rilievo proposto della società reclamante in merito alla configurabilità del notevole inadempimento per la reiterazione della condotta; il difetto di illiceità del fatto contestato giustificava dunque la tutela reintegratoria. Avverso tale decisione, la società ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta senza prima agire giudizialmente per ottenere che le mansioni pretese siano ricondotte nell’ambito della qualifica di appartenenza.  I Giudici di Legittimità, ribaltando quanto statuito dalla Corte di Appello, hanno affermato che, in tema di rifiuto del lavoratore alla prestazione lavorativa, l’illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può effettivamente giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, purchè tale reazione sia connotata da caratteri di positività, risultando proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. Ciò precisato, la Suprema Corte ha quindi ribadito il proprio precedente insegnamento secondo cui l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in quanto egli è difatti tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost., e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte o anche, nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni. Venendo al caso de quo, la Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata non risulta pertanto conforme al principio richiamato laddove ha ritenuto – in assenza di avallo giudiziale – senz’altro giustificato il rifiuto della lavoratrice a svolgere l’ulteriore compito richiestole, sulla base della sola considerazione della formale illegittimità della condotta della società, così omettendo di compiere l’imprescindibile verifica relativa alla entità dell’inadempimento datoriale ed alla sua incidenza sul vincolo sinallagmatico tra le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro. Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha dunque cassato la sentenza rinviandola alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, al fine di una più corretta valutazione delle risultanze di causa da effettuarsi sulla base dei precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.