20 Febbraio 2024

Prova della cessione di crediti in blocco ed efficacia

di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass. Sez terza, Ordinanza 22 giugno 2023 n. 17944, Pres. F. de Stefano – Rel. A. Tatangelo[1][2],

Parole chiave: Prova del Credito, Cessione dei Crediti ex l. n. 130 del 30 aprile 1999, opponibilità.

Riferimenti normativi: Codice civile artt. 1264, 2697, 2946; l. 30 aprile 1999 n. 130: artt.  1,4; Testo Unico Bancario: artt. 58, Cod. proc. civ.: art. 360 comma, n. 3) e 5).

CASO

La questione sulla quale verte la decisione di legittimità[3], per la parte qui considerata, è ancora una volta costituita dalla prova che la presunta debitrice deve fornire di tale sua qualità venendo ad elaborare una struttura indicativa di mezzi, ritenuti adeguati e sufficienti, più definiti nel perimetro e nello spettro fornendo anche un ventaglio di alternative, in un contesto che vede una purità di cessioni a valere del credito a fondamento di un’azione espropriativa.

Parte ricorrente, a tale proposito, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso l’atto di precetto di pagamento, ha eccepito[4] la mancata prova, da parte della presunta creditrice, di tale sua qualità difettando, di conseguenza, la sua legittimazione sostanziale e processuale. In particolare, la contestazione verteva sul fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuto sufficiente che il debitore “fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell’operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante”.

SOLUZIONE

La Corte, premettendo come essendo stati richiamati, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuni precedenti di legittimità “in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato” che la pubblicazione, in applicazione del disposto dell’art. 58 Teso Unico Bancario – richiamato espressamente anche dall’arto. 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 – “costituisca di per sé prova della cessione”, ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni

In primis viene sottolineato come, linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non possa ritenersi idonea, di per sé, la mera sua notifica “dal preteso cessionario”; ciò quanto meno nell’ipotesi in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione in quanto, sotto l’aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire “una mera dichiarazione della parte interessata”[5].

Sottolineando come i precedenti di Legittimità[6], richiamati in Pronuncia e condivisi ai fini della decisione, vadano “rettamente intesi”, richiama, condividendo ai fini della decisione: la Corte li riprende ed espone nei termini che seguono[7]:

  1. una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, pur individuando il contenuto della cessione[8];
  2. la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, ed è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario[9],
  • assume rilievo, autonomo, la prova dell’inclusione di un determinato credito nell’ambito della complessità di quelli oggetto della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., in quanto, pur dipendente, non appare compresa dalla prova della complessa cessione stessa.

Ci si permette osservare, a tale proposito, come (infra) una corretta definizione del Perimetro dei crediti oggetto di cessione certamente viene a costituire efficace elemento di detta prova atteso come, take aspetto, nella pratica, assume il più rilevante elemento di contestazione.

Viene richiamato come il successore (tale dichiaratosi) a titolo particolare del creditore originario in ragione di una cessione in blocco di crediti (ex art. 58 T,U,B,), abbia anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato in detta cessione fornendo una prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tale onere viene escluso nell’ipotesi in cui il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta – deducendosene, quindi, che si sposterebbe l’oggetto della prova da fornire sempre a cura del preteso creditore quale cessionario:

  1. la Corte ritiene che si possa “certamente confermare” come in assenza di contestazione dell’esistenza del contratto di cessione in sé, il fatto da provare “è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco)”.

In tale ipotesi le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possono ben essere valutate al fine di verificare con certezza la riconducibilità o meno del credito controverso alla cessione in blocco. Tale certezza assume rilievo al punto che, in sua assenza, “sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.

La Corte, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, indica come l’avviso in G.U. “unitamente ad altri elementi”, possa costituire indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, “al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”, offendo le seguenti alternative:

  • avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente od unitamente alla società cessionaria – ipotesi, quest’ultima, che parrebbe operativamente ed in un contesto di gestione delle formalità, più agevole e coordinabile[10] -;
  • altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione”.

In tali caso, chiarisce la Corte, come “la questione si risolva in un accertamento di fatto”, accertamento valutativo delle prove di competenza del giudice di merito “come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.

Per meglio comprendere il Principio di Diritto, di seguito riportato come espresso nell’Ordinanza della Corte, si richiamano sinteticamente la pluralità di ragioni che hanno fatto ritenere gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello non conformi ai principi come esposti nella decisione di legittimità:

  • viene definita del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica, per la quale è stata ritenuta sufficiente la mera prova dell’avvenuta “notificazione” della cessione, non affrontando né il problema della prova del contratto di cessione né dell’inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell’ultimo dei vari (tre) trasferimenti intervenuti (supra);
  • richiamando come la pluralità delle cessioni, intervenute a valere anche del medesimo credito dedotto in causa, è mancato il doveroso accertamento della avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutte e tre le cessioni precedenti “che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all’art. 1264 c.c.”;
  • ritornando all’ultima delle tre cessioni la Pronuncia indica come non risulti in alcun modo accertata la, né sia stata fornita adeguata prova della, stessa sussistenza del relativo contratto, così come se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti.

Principio di Diritto

La Corte, ritenendo da cassarsi la decisione impugnata “affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la fattispecie” formula il seguente principio di diritto:

In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unita-mente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».”.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

La decisione in parola assume rilievo, non da ultimo, proprio in caso di più cessioni a valere del medesimo credito (così come pluralità di crediti) circostanza che, talvolta, viene a verificarsi ad esempio a seguito di una Cartolarizzazione massiva di Crediti da parte di un Intermediario Bancario e, successivamente, acquistati da SPV od altri Acquirenti di Crediti[11] sulla base di specifici perimetri limitati nella loro definizione in ragione di uno o più specifici debitori.

Non secondario, infine, è proprio il “nominare” ciascuna singola Operazione di Cartolarizzazione, al fine di distinguerla da altre al ricorrere di più Operazioni di Cartolarizzazione realizzate[12] ovvero effettuate[13] dalla medesima Società di cartolarizzazione. Ciò può avvenite mediante l’attribuzione di una “Nome” all’Operazione, presente sia nella descrizione dei Titoli emessi per il relativo funding, così come nella contrattualistica ad essa relativa, inclusi gli Atti di Acquisto – e di eventuale successiva cessione – dei rispettivi crediti nonché in quelli pertinenti costituzione e/o variazione di garanzie.

Ne deriva la, non solo, opportunità che a ciascun cessionario venga fornita la documentazione probante la legittimità del rispettivo cedente così come dei danti causa di questi ultimi onde poter, al ricorrere, adeguatamente dimostrare la propria legittimità.

[1] Il presente commento costituisce un seguito all’evoluzione, di legittimità intervenuta rispetto a quello pubblicato su questa Rivista “Cessione di credito vantato nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito” nel maggio 2022.

[2] Ad. 18 maggio 2023.

[3] La scelta di commentare tale Pronuncia di Legittimità trova fondamento negli effetti che, il Principio di Diritto espresso nell’Ordinanza, possono spiegare nelle Procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza nell’ipotesi, ormai ricorrente, di creditori titolari di crediti dagli stessi acquisiti nell’ambito di un’Operazione di Cartolarizzazione ovvero di più di esse.

[4] Seguito da un secondo motivo non oggetto di odierna trattazione.

[5] A tale proposito la Corte puntualizza, a maggior chiarimento, come tale principio valga “in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto”.

[6] Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 – 01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023.

[7] Brevemente riassunti.

[8] In effetti, in assenza di una adeguata perimetrazione – sempre presente in ogni operazioni suscettibile di applicazione dell’art. 58 del T.U.B. – come potrebbe il potenziale debitore ceduto conoscere l’inclusione del proprio credito nell’Operazione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

[9] Si osservi come la Corte puntualizzi che il relativo accertamento sia soggetto alla libera valutazione del giudice di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità, a chiarire fin da subito i ruoli ed i compiti, in merito, in capo alle due diverse Corti.

[10] Si consideri, non da ultimo che lo stesso avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, costituisce elemento formale contrattuale sia nel preciso contenuto che nell’indicazione del soggetto che vi deve provvedere, tra le parti, in sede di perfezionamento della cessione dei crediti.

[11] Terminologia, a questo punto, doverosa attesa l’intervenuto termine, previsto per il suo recepimento da parte degli Stati Membri, della Direttiva n. 2167/2021 “relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti”.

[12] Utilizzando il termine previsto nell’articolo 3 della L. 30 aprile 1999 n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

[13] Utilizzando il termine previsto nell’articolo 2, 2), del Regolamento (EU) 2017/2402 del 12 dicembre 2017 “che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate …” – il termine nell’edizione inglese è established -.

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