10 Aprile 2018

Orario di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018, n. 1375

Variazione monte ore – In aumento – In diminuzione – Part-time e tempo pieno – Decisione unilaterale del datore di lavoro – Consenso del lavoratore – Forma scritta

MASSIMA

La modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto, pertanto, la trasformazione da tempo pieno a tempo part-time necessita il consenso scritto del lavoratore, in quanto costituisce una novazione oggettiva del contratto. La manifestazione della volontà non è, dunque, desumibile per fatti concludenti dal comportamento delle parti.

COMMENTO

Una lavoratrice ricorreva in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive riguardanti il pregresso e prolungato rapporto di lavoro, inizialmente a tempo pieno e successivamente a tempo parziale. Il ricorso veniva parzialmente accolto, in quanto non veniva giudicata fondata la domanda relativa alle asserite spettanze a titolo di retribuzione per le ore eccedenti effettivamente prestate. Sul punto, la Corte territoriale riteneva che la modificazione dell’orario di lavoro contrattuale fosse consensuale, posto che veniva tempestivamente comunicata da una settimana all’altra, a seconda delle effettive esigenze aziendale, e che la lavoratrice nei fatti dava dimostrazione di accettare tale modifica. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza di secondo grado, la Cassazione ha affermato che la modifica all’orario di lavoro pattuito deve avvenire per iscritto e che, pertanto, non poteva ritenersi legittimo quanto occorso nel caso di specie. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato come entrambe le norme ratione temporis applicabili escludono che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando il consenso scritto del lavoratore. Difatti, rispettivamente, l’art. 5 D.L. 726/1984 (conv. L. 863/84) richiedeva la forma scritta ad substantiam per il contratto di lavoro part-time e, quindi, come condizione di validità del contratto; gli artt. 2 e 8 co. 1 D.Lgs. 61/2000 esigono la forma scritta ad probationem e, in caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, l’accordo deve risultare da atto scritto (il quale, peraltro, sino al 31.12.2011, doveva essere convalidato dalla DPL). Sul punto, la Corte ha evidenziato che la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, pertanto, la variazione del monte ore pattuito, sia essa in aumento o in diminuzione, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata. Conseguentemente, è necessaria la relativa manifestazione di volontà. A fronte di tale constatazione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di doglianza formulato dalla Ricorrente: la Corte d’Appello ha errato a ritenere sufficiente il comportamento tenuto dalla lavoratrice successivamente alla comunicazione della modifica. L’accettazione della modifica del momento ore non è desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell’art. 1362 c.c. Tanto chiarito, la Corte ha specificato che in un rapporto di lavoro a tempo pieno, non vi è vincolo di forma, invece, per la riduzione temporanea dell’orario lavorato. Tuttavia, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l’attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: nei contratti sinallagmatici, il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente solo se l’altra parte omette di effettuare la prestazione da lui dovuta; nell’ipotesi in cui, invece, la prestazione non venga eseguita perché impedita dalla volontà unilaterale della controparte, questa non può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione, salva la prova a suo carico dell’impossibilità sopravvenuta.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”