9 Gennaio 2018

Onere di produzione della relata di notifica telematica della sentenza impugnata per cassazione: la parola passa (probabilmente) alle Sezioni Unite

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, ord., 20.12.2017, n. 30622 – Pres. Di Amato – Rel. Rossi

[1] Giudizio di cassazione – sentenza impugnata – notificata telematicamente – onere di deposito di copia autentica della relazione di notificazione – modalità – rimessione alle Sezioni Unite (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)

Va rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione – di massima di particolare importanza – avente ad oggetto le modalità di assolvimento dell’onere di deposito in cancelleria del messaggio di posta elettronica certificata (completo di allegati) concretante la notificazione telematica della sentenza impugnata per cassazione.

[2] Giudizio di cassazione – copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione telematica – deposito in cancelleria – copia priva dell’attestazione di conformità – improcedibilità (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)

È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto nel termine di 20 giorni dalla notifica il deposito di copia analogica semplice – perché non attestata conforme all’originale informatico – del messaggio di posta elettronica certificata (con gli annessi allegati) relativo alla notifica telematica della sentenza impugnata.

[3] Notificazioni civili – con modalità telematica – messaggio PEC ricevuto – produzione di copia analogica – potere di autentica – avvocato destinatario – sussistenza (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)

Anche al difensore destinatario della notificazione telematica di un atto o provvedimento giudiziale compete il potere di attestare la conformità della copia analogica all’originale informatico di quanto ricevuto.

 CASO

[1-2-3] Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano – in riforma della decisione di primo grado – aveva accolto la domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. della costituzione di un fondo patrimoniale, formulata nei loro confronti da Sempronio.

I ricorrenti depositavano poi, nel termine di legge, una copia autentica della sentenza impugnata ed un esemplare cartaceo semplice (in quanto privo di attestazione di conformità) del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla sua notifica telematica; copia autentica di esso non era presente né all’interno del fascicolo d’ufficio di II grado, né in quello del controricorrente.

Nell’udienza pubblica di discussione il Supremo Collegio sollevava d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia (telematicamente) notificata della sentenza oggetto di gravame, provocando il contraddittorio fra le parti sul tema ed all’uopo riconvocandole in altra data.

 SOLUZIONE

[1-2-3] La Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che:

  • l’art. 369, secondo comma, numero 2), c.p.c. risponde all’esigenza pubblicistica di appurare, attraverso la verifica dell’esercizio del diritto di impugnazione, la sussistenza del vincolo della cosa giudicata formale;
  • essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti, s’appalesa irrilevante la non contestazione dell’osservanza del cd. termine breve di proposizione del mezzo di gravame;
  • quando il provvedimento impugnato sia stato notificato via PEC, l’avvocato destinatario della notifica ha l’onere di estrarre copia analogica (i.e. cartacea) del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (ivi inclusa la relazione di notifica) e di attestarne la conformità all’originale informatico apponendovi la propria sottoscrizione autografa a norma del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, i quali – nell’attribuire il potere di autentica ivi previsto – non distinguono fra mittente e destinatario;
  • l’inosservanza di tale regola è sanzionata con l’improcedibilità del ricorso, non pronunciabile solo laddove la copia autentica notificata in questione – pur non prodotta dal ricorrente – sia comunque nella disponibilità del giudice in quanto depositata dalle altre parti o inserita nel fascicolo d’ufficio del procedimento di II grado, o ancora quando tra la pubblicazione del provvedimento e la notifica del ricorso non siano trascorsi più di 60 giorni (in una simile fattispecie, infatti, l’impugnazione sarebbe certamente tempestiva);
  • l’insegnamento in parola – non costituente prospective overruling, trattandosi di posizione presa su problematica nuova e non di mutamento di un’opinione consolidata – è invalso ormai in modo costante nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. civ., 14.7.2017, n. 17450 (cfr. Cass. nn. 23668/2017, 24292/2017, 24347/2017, 24422/2017, 25429/2017, 26520/2017, 26606/2017, 26612/2017 e 26613/2017, tutte concentrate fra ottobre e novembre 2017);
  • il principio non soffre eccezione nemmeno nell’ipotesi in cui l’avvocato del ricorrente sia diverso da chi ha ricevuto la notifica telematica della sentenza poi gravata, giacché rientra nel dovere di diligenza del predecessore – tenuto a comportarsi in modo che la cessazione del mandato professionale non arrechi pregiudizio al cliente – trasmettere al collega subentrante tutto quanto necessario per l’esatto assolvimento dell’incarico difensivo: e dunque, nella specie, anche la copia autentica della sentenza notificata via PEC;
  • ferma restando la “convinta adesione” della Corte all’orientamento sopra illustrato, è stata ritenuta opportuna – stante l’impatto della tematica sulla sorte dei contenziosi (potenzialmente suscettibili di arrestarsi in limine litis per ragioni di pura forma) – la rimessione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della decisione alle Sezioni Unite.

QUESTIONI

[1-2-3] L’ordinanza interlocutoria in commento sembra dare per scontata ed ineludibile l’esigenza che al deposito del ricorso si accompagni la presentazione di copia autentica della sentenza impugnata, anche quando quest’ultima sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata.

Le Sezioni Unite, che si confida vengano davvero chiamate a pronunciarsi “sulle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica”, hanno l’occasione di correggere un errore di prospettiva dalle conseguenze devastanti (non solo per la massiccia “bocciatura” di molteplici ricorsi a causa di motivi non attinenti al merito della controversia, ma pure per i profili di responsabilità professionale coinvolgenti numerosi avvocati).

Nessuno dei provvedimenti assunti dalle Sezioni semplici della Corte, in effetti, ha sinora considerato che:

  1. «Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.» (art. 23, comma 2, primo periodo, d. lg. 7.3.2005, n. 82, espressamente applicabile al processo civile in virtù dell’art. 2, comma 6 [ultimo periodo] dello stesso codice dell’amministrazione digitale);
  2. nella quasi totalità dei casi la parte resistente non solleva alcuna contestazione circa la genuinità del messaggio PEC – con gli annessi allegati – integrante la notifica telematica della sentenza;
  3. di qui l’equivalenza ex lege delle copie analogiche agli originali dei documenti informatici costituiti dal messaggio di posta certificata, dalla sentenza notificata e dalla relazione di notifica (entrambi acclusi al primo);
  4. se così è, l’attestazione di conformità s’appalesa superflua per soddisfare il requisito dell’autenticità prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile.

[3] Senz’altro condivisibile sembra la volontà del Supremo Collegio di estendere al difensore destinatario la platea dei soggetti abilitati all’attestazione di conformità del messaggio PEC di notifica telematica della sentenza impugnata: se mai non potesse trovare applicazione il disposto del secondo comma dell’art. 23 d.lg. n. 82/2005, sopra ricordato, un’esegesi restrittiva dell’art. 9 l. n. 53/1994 lederebbe in misura intollerabile il diritto di difesa assicurato dall’art. 24 della Costituzione, in quanto esporrebbe all’improcedibilità tutti i ricorsi che fossero interposti avverso sentenze notificate via PEC, essendo possibile solo al resistente – che ben si guarderebbe dal farlo – il deposito di copia attestata conforme delle medesime.