31 Gennaio 2017

Mancata prova di notifica della sentenza di primo grado e termine per impugnare

di Michele Ciccarè Scarica in PDF

Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25062

Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza a mezzo posta – Decorrenza termine breve per il notificato – Decorrenza dalla spedizione – Esclusione – Decorrenza dal perfezionamento della notificazione (c.p.c. artt. 149, 325)

 Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza a mezzo posta – Decorrenza del termine breve per impugnare per il notificato dal perfezionamento della notificazione – Contestazione della tempestività dell’impugnazione con riferimento al dies a quo del termine – Onere della prova incombente sull’appellato (c.p.c. artt. 149, 325; c.c. art. 2697)

[1] Nel caso di notificazione della sentenza a mezzo posta, per il notificato il dies a quo del termine breve per impugnare decorre dal perfezionamento della notificazione.

[2] Nel caso di notificazione della sentenza a mezzo posta, ove sorgano contestazioni sulla tempestività dell’impugnazione proposta dal notificato con riferimento al dies a quo del termine breve per impugnare, è onere dell’appellato dimostrare la data di perfezionamento della notificazione della sentenza.

 CASO

Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dal soccombente in primo grado, in considerazione della sua tardività, per intervenuto decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c.

[1] Veniva dunque proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice avesse errato nel considerare quale dies a quo dell’impugnazione (proposta il 24 gennaio 2013) il giorno di spedizione a mezzo posta del plico contenente la sentenza di primo grado (20 dicembre 2012), anziché quello successivo di ricezione dello stesso da parte del notificato, che veniva individuato dal ricorrente nel giorno 28 dicembre 2012.

[2] Il caso di specie presentava la seguente peculiarità: nel corso del giudizio, nessuna delle parti aveva fornito prova della data di perfezionamento della notificazione della sentenza.

L’accoglimento della censura non appariva quindi risolutivo, perché avrebbe necessariamente sollevato un ulteriore quesito: su chi incombesse l’onere della prova della data di perfezionamento della notificazione ai fini del computo del termine breve per impugnare.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso proposto.

Innanzitutto, viene ribadito che nella notificazione a mezzo posta, il perfezionamento della stessa si ha, per il destinatario, non con la data di spedizione del plico, ma al momento in cui il notificato acquisisce legale conoscenza dell’atto.

[2] Fatta questa essenziale premessa, il relativo onere della prova, in caso di contestazione, grava sul soggetto notificante, in quanto «destinatario della cartolina che attesta il ricevimento della medesima da parte del notificato».

Ne deriva che la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, «determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione».

QUESTIONI

[1] [2] L’ordinanza in analisi, la quale affronta una specifica questione già risolta in modo analogo da Cass., 14 giugno 2016, n. 12177, sembra porsi in linea con i principi a carattere generale ricavabili dalla disciplina delle notificazioni.

Infatti, ex art. 149, co. 3, c.p.c., la fattispecie della notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona solamente attraverso la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, co. 2, c.p.c. è l’unico documento idoneo a comprovare l’intervenuta consegna nonché la data di essa (ex multis Cass., 21 ottobre 2015, n. 21379; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2722). Di riflesso, ex art. 2697 c.c., incombe alla parte appellata, qualora eccepisca la tardività dell’impugnazione proposta per inosservanza del termine breve, provarne il perfezionamento ed il relativo momento di decorrenza mediante produzione in giudizio della relata di notifica che è nella sua materiale disponibilità (v. ancora Cass., 14 giugno 2016, n. 12177, cit.).

Quanto appena esposto trova conferma nell’insegnamento secondo cui la parte che impugna la sentenza avvalendosi del termine di decadenza semestrale ex art. 327, co. 1, c.p.c., ha solo l’onere di dimostrare il giorno dell’avvenuta pubblicazione, e non anche la circostanza che essa non le sia stata mai notificata, in quanto ciò equivarrebbe ad una prova negativa impossibile (per riferimenti Cass., 5 aprile 2011, n. 7761; Cass., 9 luglio 2009, n. 16184; Cass., 23 settembre 2004, n. 19072; Cass., 5 luglio 2003, n. 10636; Cass., 28 marzo 1990, n. 2543).

Ciò chiarito, è importante segnalare come siffatta impostazione, valevole nei confronti del soggetto che notifica la sentenza e che sarà dunque in ipotesi destinatario dell’atto di impugnazione avverso la stessa, trova granitica applicazione anche nei riguardi del soggetto che propone l’atto di impugnazione. Di talché, il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento inerente la notifica a mezzo posta di un atto di impugnazione implica l’inesistenza di detta notificazione, ed in assenza di costituzione della controparte – dalla quale può ricavarsi in tesi l’avvenuta consegna – determina l’inammissibilità, rispettivamente, dell’appello (Cass., 22 luglio 2009, n. 17066; Cass., 9 luglio 2009, n. 16184) ovvero del ricorso per cassazione proposto (Cass., 19 settembre 2014, n. 19750; Cass., 18 luglio 2014, n. 16474; Cass., 15 settembre 2012, n. 14861; Cass., 4 giugno 2010, n. 13639; Cass., 22 maggio 2002, n. 7503, Cass., 3 aprile 1989, n. 1605).

Ciò proprio perché in queste ipotesi, al pari di quanto in precedenza rilevato, la notifica a mezzo del servizio postale di un atto di impugnazione non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona solamente attraverso la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149, co. 2, c.p.c., in assenza della costituzione del soggetto impugnato, non consente di verificare il buon esito della consegna, né la data di essa (v. più di recente sul punto anche Cass., 28 luglio 2016, n. 15689; Cass., 10 agosto 2016, n. 16910; Cass., 9 agosto 2016, n. 16722; Cass., 29 dicembre 2016, n. 27318).

Peraltro, tale indirizzo interpretativo sembra compatibile con l’impostazione più restrittiva adottata dalla Suprema Corte a sezioni unite con Cass., 20 luglio 2016, n. 14917, per la quale si può parlare di inesistenza della notificazione solo quando manca l’attività di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla, ovvero sia carente la fase di consegna in senso lato. Difatti, sul piano processuale, le conseguenze della mancata prova dell’avvenuta notifica equivalgono a quelle discendenti dalla mancata consegna del plico al destinatario.