5 Settembre 2017

Licenziamento individuale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2017, n. 12106

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Lettera di licenziamento – Firmata da persona diversa dal datore – Validità – Sussiste

MASSIMA

La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.

COMMENTO

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione affronta il ricorso proposto da una lavoratrice che ha eccepito la nullità del licenziamento irrogatole dalla datrice di lavoro in quanto la sottoscrizione della lettera di recesso risultava essere non appartenente al legale rappresentante della società. La Ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 del codice civile per avere la sentenza di merito impugnata ritenuto convalidabile o ratificabile un atto inesistente su cui figurava l’apparente firma dell’allora legale rappresentante della società. Quest’ultimo, sentito altresì come teste, aveva infatti negato di aver sottoscritto la lettera medesima. Pertanto, essendo falsa la sottoscrizione, la lettera di licenziamento – secondo la tesi di parte ricorrente – doveva considerarsi inesistente e come tale non suscettibile di convalida o ratifica. La Cassazione ha tuttavia bocciato il ricorso ritenendo infondata la tesi attorea secondo cui il licenziamento de quo sarebbe da intendersi quale non comunicato per iscritto e pertanto inefficace o nullo. Il Collegio sottolinea infatti come, al caso di specie, deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale  secondo cui la produzione di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come nel caso di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, appunto, a opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio. La Suprema Corte ha così confermato un principio già affermato in precedenza, ovvero che la produzione in giudizio di una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purchè tale produzione avvenga a opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima. Stante le esposte considerazioni, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso promosso dalla lavoratrice.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”