25 Gennaio 2016

L’estensione degli effetti dell’impugnazione del garante in favore del garantito

di Domenico Cacciatore Scarica in PDF

Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707
Pres. Rovelli, Rel. Frasca

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Chiamata in garanzia – Impugnazione del garante avente ad oggetto il rapporto principale – Garanzia propria ed impropria – Rilevanza – Esclusione – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Estensione degli effetti anche al garantito – Sussistenza (Cod. civ., art. 1917 c.c.; Cod. proc. civ., artt. 102, 106, 331)

[1] L’impugnazione del garante volta a mettere in discussione in tutto o in parte il rapporto principale tra creditore e garantito – sia che si tratti di garanzia propria sia che si tratti di garanzia impropria, e tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva al garante dell’accertamento sul rapporto principale, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata una vera e propria domanda di garanzia – giova anche al garantito senza che sia necessaria la proposizione di impugnazione anche da parte di quest’ultimo, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio.

CASO
[1] Il Giudice di Pace, a definizione di un giudizio promosso da un soggetto danneggiato, accoglieva le domande risarcitorie proposte dall’attore e condannava la parte convenuta e, per essa, la compagnia assicuratrice (terza chiamata in garanzia), al risarcimento del danno.

La compagnia assicuratrice proponeva appello, osservando, tra l’altro, che i danni riconosciuti non erano stati provati. Si costituivano in giudizio anche le altre parti.

Il Tribunale accoglieva l’appello proposto dalla compagnia assicuratrice, osservando, tuttavia, che, non essendo stato proposto appello incidentale da parte del garantito, la condanna al risarcimento andava confermata nei confronti di quest’ultimo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il garantito, deducendo tra gli altri motivi, anche la violazione degli artt. 102 e 336 c.p.c. e 1917 c.c.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE
[1] La questione posta al vaglio delle Sezioni Unite è riassumibile nel seguente quesito: la riforma della sentenza, conseguente all’accoglimento dell’appello proposto dal garante e fondato su una questione concernente il rapporto principale (nella specie l’entità del danno),  giova anche al garantito che non abbia proposto una propria impugnazione?

Le Sezioni Unite, esaminando diverse variabili, hanno statuito che, tanto nell’ipotesi in cui la chiamata in garanzia sia limitata alla sola estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, tanto nel caso in cui alla stessa sia cumulata la domanda di garanzia, l’impugnazione del garante opera anche in favore del garantito.

Tale effetto è determinato dalla struttura necessaria del litisconsorzio e dal fatto che è lo stesso garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione a contraddire sul rapporto principale. Al riguardo, non rileva la natura della garanzia (propria o impropria). 

QUESTIONI
[1] L’iter logico-argomentativo seguito dalla Suprema Corte prende le mosse dalle questioni generali riguardanti il processo cumulativo che si realizza per effetto della chiamata in garanzia (art. 106 c.p.c.), nonché dal definitivo superamento della tradizionale distinzione tra garanzia propria ed impropria già messa in crisi dalle critiche della dottrina e di parte della giurisprudenza (in dottrina, v. Gambineri, Garanzia e processo, Milano, I e II, 2002; in giurisprudenza cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2009, n. 5965).

Le Sezioni Unite, rilevando che la distinzione tra garanzia propria ed impropria potrebbe avere valore solo descrittivo, pongono l’accento sulle conseguenze e sugli effetti dell’estensione del contraddittorio sul rapporto principale nei confronti del garante. Vengono messe in luce, da un lato, l’unicità del rapporto oggetto di contestazione e, dall’altro, l’inscindibilità delle cause (art. 331 c.p.c.) determinata dall’estensione al garante dell’accertamento sul rapporto principale.

L’estensione sul piano soggettivo e, conseguentemente oggettivo, della legittimazione a contraddire sul rapporto principale, pertanto, fa sì che nell’ambito del processo si realizzi un litisconsorzio, insorto per effetto della chiamata del terzo garante; di conseguenza, l’eventuale accertamento sfavorevole per il garantito, legittima il garante – titolare del rapporto dipendente – ad impugnare le statuizioni pregiudizievoli per il garantito e, quindi, per esso stesso, tenuto a manlevare il primo dagli effetti pregiudizievoli della condanna.

Il rapporto sostanziale oggetto delle statuizioni impugnate, infatti, come detto, finisce per essere unico e, quindi, gli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del gravame non possono che estendere i loro effetti anche nei confronti del garantito, la cui responsabilità verrebbe esclusa a monte ed in relazione al rapporto pregiudiziale, determinando così il venir meno dell’obbligo di manleva.

Con la pronuncia in commento, pertanto, viene superato il precedente e diverso orientamento giurisprudenziale.

Tale precedente orientamento, infatti, ancorato alla tradizionale distinzione tra garanzia propria ed impropria, facendo leva sulla scindibilità dei giudizi con riferimento alle ipotesi di garanzia impropria, escludeva l’applicabilità dell’art. 331 c.p.c. e non ammetteva l’estensione degli effetti dell’impugnazione del garante in favore del garantito (v., ex multis, Cass., sez. II, 27 giugno 2006, n. 14813).

 

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