6 Marzo 2018

Lavoro e festività infrasettimanali

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 novembre 2017, n. 27948

Contrattazione collettiva – Attività lavorativa durante le festività infrasettimanali – Rifiuto del dipendente di prestare attività lavorativa – Trattamento economico – Diritto soggettivo

MASSIMA

Il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della legge n. 260 del 1949 è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di festività infrasettimanali e, in particolare, in punto di spettanza o meno del relativo trattamento retributivo laddove il lavoratore non abbia reso la propria prestazione lavorativa. Aderendo alle conclusioni cui era giunta la Corte Territoriale, la Cassazione ha anzitutto ribadito come il testo del CCNL industria metalmeccanica, nella parte in cui prevede che “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”, introduca una mera possibilità di lavorare anche durante le festività, ma non di certo un obbligo per il lavoratore, posta l’inderogabilità, se non tramite accordo individuale o accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavoratore ha previamente conferito apposito mandato, dell’art. 5, terzo comma, Legge 260/1949. Ricordato altresì come il trattamento di festività spetti al lavoratore anche in caso di mancata prestazione lavorativa, senza peraltro che tale assenza possa essere qualificata come ingiustificata, la Suprema Corte ha quindi chiarito come anche il rifiuto del lavoratore a prestare attività lavorativa durante una festività infrasettimanale non possa in nessun caso comportare la perdita per lo stesso del diritto al relativo trattamento; allo stesso modo, a dire della Cassazione, deve ritenersi nullo il provvedimento con cui il datore di lavoro, in assoluto spregio della legge n. 260/1949, imponga al lavoratore la prestazione lavorativa durante una festività infrasettimanale, “essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso promosso dal datore di lavoro.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”