10 Marzo 2020

Inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

di Gian Marco Sacchetto Scarica in PDF

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza collegiale 20 febbraio 2020 (Pres. Parisoli, est. Morlini)

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. – Rigetto – Reclamo al collegio – Inammissibilità

Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto – Soccombenza dell’attore – Spese a suo carico – Palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata del terzo – Spese a carico del convenuto chiamante

È inammissibile il reclamo al collegio avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria.

 Riferimenti normativi: Artt. 91, 106, 269, 696 bis, 669 terdecies c.p.c. 

CASO

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, rigettava con ordinanza il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto dal Condominio Alfa nei confronti della società cooperativa Beta, con la chiamata in giudizio (da parte di Beta) di Tizio e Caio. Il Condominio Alfa proponeva reclamo avverso tale ordinanza.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, dichiara inammissibile il reclamo, sulla base dell’assunto che la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso dell’ATP ex art. 696 c.p.c., non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova, sicché non può ritenersi esperibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., da considerarsi invece esteso ai soli provvedimenti di rigetto dell’istanza di cui all’art. 692 e 696 c.p.c. per effetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 144 del 16 maggio 2008.

Quanto invece alle spese di lite, il Tribunale ritiene che, nel rapporto tra il resistente (già convenuto nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) e i chiamati in causa Tizio e Caio (indicati da Beta come gli unici soggetti tenuti alla prestazione richiesta dall’attore), sia lo stesso resistente a dover sopportare le spese di lite dei terzi da lui chiamati, atteso che avrebbe potuto difendersi semplicemente negando la propria responsabilità nella causazione del danno vantato dall’attore. Si trattava, pertanto, di una chiamata in causa palesemente infondata ed arbitraria, senza alcuna utilità per il chiamante.

QUESTIONI

La pronuncia in oggetto richiede di esaminare due diverse questioni: da un lato, l’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione alla CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c., dall’altro, il regime delle spese di lite in caso di chiamata in causa palesemente infondata ed arbitraria.

Con riferimento alla prima questione, il Tribunale reggiano dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Condominio Alfa avverso l’ordinanza con la quale lo stesso Tribunale, in funzione monocratica, aveva rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (sempre proposto dal Condominio) e ciò sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:

  • i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento hanno natura tassativa e non è quindi consentito alle parti l’impiego di strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti;
  • nella sentenza della Corte cost. 16 maggio 2008, n. 144 il Giudice delle leggi ha riconosciuto l’ammissibilità del reclamo soltanto avverso i provvedimenti di rigetto dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 e 696 c.p.c. (e non già di quelli ex 696 bis c.p.c.) sulla base di una motivazione interamente fondata sull’esigenza, determinata dall’urgenza, di assumere il mezzo istruttorio ante causam e sul rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare all’istante una dispersione “irrepararabile” della prova, ledendo il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva;
  • la CTU a fini conciliativi ex articolo 696 bisp.c., diversamente da quanto accade nel caso dell’articolo 696 c.p.c., non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova ed il requisito del periculum in mora non deve quindi essere accertato dal Giudice.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale esclude quindi l’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., seguendo l’impostazione pressoché prevalente in giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cass. civ., ord. 28 febbraio 2020, n. 5463; Cass. Civ. Sez. VI, ord. 21 maggio 2018, n. 12386, in ECLEGAL, con nota di di G. Stasio; nella giurisprudenza di merito, tra molte, Trib. Roma, 29 maggio 2015; Trib. Mantova, 3 luglio 2008; Trib. Taranto 4 dicembre 2013) e in dottrina (negano natura cautelare al provvedimento ex art. 696-bis, A. Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, 805 ss.; C. Asprella, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Codice di procedura civile. Commenti al nuovo rito riformato, a cura di N. Picardi, Milano, 2005, 97), che esclude la natura cautelare della consulenza tecnica preventiva, soprattutto in ragione dell’assenza del requisito del periculum in mora. Secondo il Tribunale emiliano, la richiamata sentenza della Corte costituzionale si fonderebbe proprio sull’urgenza dell’assunzione del mezzo istruttorio, requisito, tuttavia, assolutamente assente nell’art. 696 bis c.p. La conseguenza è l’impossibilità di estendere il rimedio impugnatorio (tipicamente “cautelare”) del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al caso di rigetto (o comunque di non accoglimento, ad es. inammissibilità) della richiesta di CTU ai fini della composizione della lite.

Di contro, alcuni giudici di merito (Trib. Napoli 28 ottobre 2008, in Giur. it., 2009, 1478) e pure la Corte di legittimità in un recente arresto emesso nell’interesse della legge (si fa riferimento a Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 23976, in ECLEGAL, con nota di M. De Leo, di cui la pronuncia in commento non tiene conto), hanno invece ammesso la possibilità di estendere i principi sanciti dalla sentenza n. 144/2008 della Corte costituzionale al caso di rigetto della richiesta di CTU con finalità conciliativa. Secondo questo diverso orientamento, la disciplina prevista dagli artt. 692-699 c.p.c. non esclude affatto “la natura cautelare delle relative misure”, da intendersi, all’evidenza, lato sensu cautelare quanto al procedimento di cui all’art. 696-bis c.p.c.

Invero, la stessa lettera dell’art. 696 bis c.p.c., che prevede che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta «anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696», ammette che possa sussistere (eventualmente, sebbene non necessariamente) il requisito dell’urgenza anche nell’istanza di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi. Di conseguenza, anche il provvedimento di rigetto dell’istanza per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c. (in tal senso in dottrina, pur negando la natura cautelare del provvedimento ma proprio in grazia del richiamo alla disciplina dell’ATP, v. A. Tedoldi, op.cit., 808).

La seconda questione attiene al regime delle spese di lite in caso di chiamata in causa palesemente infondata od arbitraria.

Secondo il Tribunale, la resistente non aveva svolto una chiamata in garanzia, ma una mera chiamata cosiddetta di responsabilità, indicando il terzo come unico soggetto tenuto alla prestazione azionata dall’attore. La Società Beta allora avrebbe potuto difendersi, «semplicemente negando la propria responsabilità nella causazione del danno vantato dall’attore e chiedendo comunque di rispondere solo per fatti a sé imputabili», sicché si era trattata, da parte della convenuta, di una chiamata in causa «palesemente infondata ed arbitraria, senza utilità per il chiamante».

Il collegio richiama sul punto l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui il rimborso delle spese di lite rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 31889/2019, Cass. n. 23948/2019, Cass. n. 6292/2019, Cass. n. 10070/2017, Cass. n. 7431/2012, Cass. n. 8363/2010).

Tale principio giurisprudenziale, tuttavia, non sembra pienamente applicabile alla fattispecie decisa dalla ordinanza commentata.

La soluzione del Tribunale appare, infatti, svigorire (forse eccessivamente) la stessa funzione della chiamata in causa del terzo (106-269 c.p.c.) nel sistema processuale, e ciò nella misura in cui viene considerata “arbitraria”, in via pressoché automatica, la chiamata del terzo effettuata dal convenuto sol perché si risolveva nella mera indicazione di un terzo come vero soggetto passivo del rapporto (c.d. laudatio auctoris) e non già in una chiamata in garanzia (propria o impropria ormai processualmente non ha più rilievo: v. Cass., sez. un., 04-12-2015, n. 24707).

Ora, quando la contestazione del convenuto investe la titolarità passiva sostanziale (nel merito) concernente l’individuazione del vero obbligato (da non confondersi con la legittimazione passiva propriamente detta, c.d. legitimatio ad causam: v. Cass., sez. un., 16-02-2016, n. 2951), la chiamata in causa può avvenire tanto per iniziativa dell’attore quanto del convenuto. In effetti, tanto l’una e tanto l’altra parte ben possono avere interesse a chiamare in causa il terzo e l’art. 106 c.p.c., com’è noto, dispone che «ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita» (sicché la chiamata in causa ben può avvenire anche al di fuori del caso di chiamata in garanzia e per semplice comunanza di causa).

Con particolare riferimento al convenuto, deve sottolinearsi che lo stesso può avere interesse a chiamare in causa il terzo non solo per metterlo al corrente della pendenza del processo, eventualmente estendendo allo stesso la domanda dell’attore, ma soprattutto per estendere gli effetti della sentenza e del futuro giudicato anche nei suoi confronti (per la giurisprudenza l’estensione della domanda dell’attore è addirittura automatica, quando la parte individui un terzo come unico obbligato nei confronti dell’attore per lo stesso identico diritto. Secondo Cass. civ., Sez. Unite, 20 giugno 2017, n. 15277, «nell’ipotesi in cui il convenuto contesti la propria legittimazione passiva rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio e provveda a chiamare in causa il terzo ritenuto obbligato in sua vece, chiedendone la condanna a tenerlo manlevato, l’atto di chiamata, al di là delle formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà del chiamante di ottenere la declaratoria dell’ esclusiva responsabilità del terzo e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore. In tal caso la domanda risarcitoria è automaticamente estesa al chiamato, tanto che il giudice può pronunciarne la condanna anche in difetto di un’espressa richiesta dell’attore, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (fra molte, Cass. n. 254 del 2006, n. 20610 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 17482 del 2012): la causa diviene dunque unica ed inscindibile e si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale (fra molte, Cass. n. 8486 del 2016, n. 8854 del 2007, n. 847 del 2007)»).

Tutti questi effetti, peraltro, non si verificherebbero nei casi di semplice “denuncia della lite”, prevista da alcune specifiche disposizioni di legge (v., ad. es., artt. 1586 c.c., 1777, comma 2, c.c.). Inoltre, il convenuto, se non effettuasse la chiamata, aggiungerebbe al rischio di essere condannato nella causa in corso, la possibilità di essere condannato in una successiva causa autonomamente promossa dal terzo. Si comprende, pertanto, che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto in caso di c.d. laudatio auctoris non può ritenersi, per ciò solo, palesemente arbitraria.

Più in dettaglio, venendo alla disciplina specifica del procedimento di CTU preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., la duplice domanda che potrebbe porsi a questo punto è la seguente: è consentita la chiamata di un terzo nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.? In caso di risposta positiva, quale interesse avrebbe il convenuto in siffatto procedimento a chiamare in causa un terzo?

Quanto alla prima domanda, la lettera dell’art. 696 bis c.p.c. e le altre norme del Capo III, Sezione I (relative ai procedimenti cautelari in generale) e sezione IV (relative ai procedimenti d’istruzione preventiva) non aiutano l’interprete. Tuttavia, la giurisprudenza (Trib. Busto Arsizio 25 maggio 2010, in Resp. civ. e prev., 2010, 11, 2322) e parte della dottrina (C. Besso, in Le recenti riforme del processo civile, a cura di S. Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1331 s.) ritengono che non sussistano preclusioni alla partecipazione di terzi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., partendo dal presupposto che lo stesso ha natura di giurisdizione contenziosa e non volontaria e, quindi, dovrebbe applicarsi la disciplina generale prevista per la partecipazione dei terzi al processo (artt. 105 ss. c.p.c.).

Risolto quindi in senso positivo il primo quesito, occorre chiedersi se il convenuto in un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. possa avere interesse a chiamare un terzo soggetto nel caso in cui si limiti a individuare il vero obbligato (come è avvenuto nel caso di specie, dove il Condominio ha chiamato in causa altri due soggetti, a suo dire i veri titolari passivi del rapporto giuridico dedotto in giudizio dall’attore).

A tale quesito sembra potersi dare risposta positiva.

Invero, mediante la chiamata in causa del terzo nel procedimento ex art 696 bis c.p.c., il convenuto ottiene un risultato opponibile anche ad esso, nei confronti del quale infatti l’eventuale consulenza tecnica espletata (con la conseguente valenza probatoria, in caso di fallimento della conciliazione, nel successivo ed eventuale giudizio di merito, ai sensi del quinto comma dell’art. 696 bis c.p.c.) sarebbe altrimenti totalmente inefficace, stante la necessaria instaurazione di un corretto contradditorio tra tutte le parti (M. Scalamogna, Alcune questioni in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3, 2010, 957 e ss. In giurisprudenza, si veda il principio espresso da Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14487, secondo cui «la consulenza tecnica di ufficio svoltasi prima della chiamata in causa di una delle parti processuali deve ritenersi inutilizzabile nel rapporto processuale con questa parte, alla quale non può essere imposto di accettare il processo nello stato in cui si trova; ne consegue elle questa consulenza resa con violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile contro la predetta parte nel giudizio nel quale è stata esperita nel in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario». Tale principio, sebbene non specificamente riferito alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., sembra estensibile anche a tale mezzo di istruzione preventiva, stante il rinvio operato dall’art. 696 bis c.p.c. agli artt. «da 191 a 197 c.p.c.» che disciplina l’ordinaria consulenza tecnica d’ufficio).

Sotto questa lente, quindi, la pronuncia in commento non pare tenere adeguato conto dell’interesse del convenuto a chiamare in causa il terzo, indicandolo come unico soggetto tenuto alla prestazione richiesta dal ricorrente, anche senza proporre alcuna domanda di garanzia verso il terzo chiamato.