29 Gennaio 2019

È illegittimo il licenziamento intimato con ritardo ingiustificato

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 novembre 2018, n. 29398

Licenziamento dirigente – Tardivo – Annullato – Infortunio dipendente – Colpa dirigente – Indennità minima

 MASSIMA

Nonostante l’annullamento del licenziamento per tardività, l’indennità riconosciuta al dirigente deve essere quantificata nell’importo minimo qualora il manager non sia esente da colpe nell’infortunio di un dipendente. Il licenziamento è annullato per tardività, anche qualora la condotta sanzionata abbia rilevanza penale: permane, infatti, l’obbligo di immediata contestazione perché l’incolpato può ritenere che l’azienda abbia ritenuto non grave la mancanza e, quindi, abbia soprasseduto al licenziamento.

COMMENTO

La sentenza in commento trae origine dal licenziamento di un dirigente ritenuto responsabile dell’infortunio mortale occorso ad un dipendente, suo sottoposto. A parere della Corte d’Appello, il licenziamento era illegittimo in quanto tardivo, tuttavia non poteva escludersi la responsabilità del dirigente in ordine all’incidente sul lavoro con esito mortale verificatosi presso lo stabilimento, posto che ricadeva sul dirigente licenziato la responsabilità di verificare la corretta applicazione delle normative di legge in tema di sicurezza e ambiente di lavoro. Ferma la responsabilità del dirigente, la Corte non poteva negare che i fatti posti dalla Società alla base del recesso erano già sufficientemente conosciuti dalla stessa – in particolare, a seguito del deposito da parte dei consulenti tecnici del P.M. –, senza che fosse necessario attendere l’esito del procedimento penale. Conseguentemente, risultava ingiustificato il ritardo con cui la Società aveva proceduto alla contestazione disciplinare nei confronti del Dirigente, il quale, oltretutto, era rimasto nelle more del procedimento sempre al suo posto, senza ricevere neppure la sospensione cautelare. Così procedendo, evidenziava la Corte d’Appello, la Società aveva leso altresì il presumibile affidamento del dirigente. Sul punto, la Suprema Corte conferma che il differimento dell’incolpazione è giustificato soltanto dalla necessità, per il datore di lavoro, di acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore e non anche dall’integrale accertamento degli stessi. Resta fermo che un eventuale intervallo di tempo tra il fatto contestato e la contestazione disciplinare deve essere valutato dal giudice del merito, in relazione alla circostanza concreta addebitabile: la tempestività non può, pertanto, che essere considerata in senso relativo. Non è, quindi, sufficiente la denuncia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, posta l’autonomia dei due procedimento. Si dovrà, infatti, fare altresì riferimento al tempo necessario per l’accertamento dei fatti, nonché all’eventuale complessità della struttura organizzativa dell’impresa. D’altra parte è sempre necessario in tale ambito tenere in considerazione lo scopo della tempestività: da un lato si tende ad assicurare all’incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, tale da consentire al dipendente la pronta difesa, dall’altro, si vuole anche tutelare l’affidamento del dipendente, il quale ben può presumere la rinuncia del datore all’azione disciplinare, qualora quest’ultimo non agisca entro un termine ragionevole. La Cassazione, richiamando la precedente costante giurisprudenza, afferma che il principio di immediatezza comporta che il datore di lavoro porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, senza alcuna facoltà di dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne l’assoluta certezza.