Responsabilità civile

La Cassazione sul danno in re ipsa dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sui “danni punitivi”

Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071 – Pres. M.M. Chiarini – Rel. C. Graziosi Occupazione sine titulo di immobile; danno in re ipsa: esclusione; presunzione di danno; polifunzionalità della responsabilità civile. In ipotesi di inadempimento dell’obbligo di restituzione nascente da un contratto di comodato, configurante una occupazione sine titulo di immobile, il danno derivante dal mancato godimento di tale bene non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso. La tesi contraria finisce, infatti, per esonerare il danneggiato anche dagli oneri di allegazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di controparte, costruendo una presunzione di natura sostanzialmente punitiva, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di…

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Nuovi orientamenti giurisprudenziali sull’onere probatorio del nesso eziologico e sul rischio della “causa ignota” nella responsabilità medica

La ripartizione dell’onere della prova del nesso causale, non di rado questione decisiva nei giudizi di responsabilità medica, è stata recentemente oggetto di una serie di innovative pronunce della Corte di Cassazione di fronte alle quali, anche alla luce delle previsioni in tema di responsabilità sanitaria introdotte dalla Legge Gelli-Bianco nel 2017, è necessario un ripensamento di carattere generale degli orientamenti che si sono sedimentati in materia nel corso degli anni. La ripartizione dell’onere della prova del nesso causale riveste un’importanza non di rado cruciale nei giudizi di responsabilità medica, in quanto diviene decisiva per la risoluzione della controversia tutte le volte in cui le consulenze peritali non siano in grado di stabilire se la causa del danno subito dal…

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Il regime dell’onere della prova nella responsabilità medica

Nel corso degli ultimi vent’anni la nostra giurisprudenza ha ricostruito un regime dell’onere della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria di tipo unitario, a prescindere cioè dal fatto che convenuto in giudizio dal paziente danneggiato sia un medico libero professionista, una struttura sanitaria e/o un medico dipendente di quest’ultima. Tutto ciò è stato reso possibile dalla riconduzione nell’area della responsabilità contrattuale della responsabilità facente capo a tutti e tre i soggetti appena menzionati: i primi due concludono infatti un vero e proprio contratto – d’opera professionale il medico, di spedalità la struttura ospedaliera – con il paziente; il terzo invece, pur non stipulando alcun negozio con il malato, a partire dagli anni Duemila è stato considerato instaurare con lo stesso…

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La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione

La responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l’attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità medica (o sanitaria) e con la presa di coscienza dell’irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d’opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista. Da quest’ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di spedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera…

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Responsabilità medica e consulenza tecnica preventiva: un binomio possibile ?

Trib. Roma, ord. 26 marzo 2015 Scarica l’ordinanza Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Esistenza di contestazioni sull’an della pretesa – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 696 bis)   [1] E’ inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis allorché sussista un radicale contrasto tra le parti sull’esistenza del credito, prima ancora che sulla sua quantificazione, e l’accertamento riguardi questioni di particolare complessità, non solo in fatto ma anche in diritto, la cui soluzione non può essere demandata al consulente tecnico.   CASO[1] Nel provvedimento che si annota, il giudice respinge un’istanza di consulenza tecnica preventiva proposta, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., nei confronti di un medico (radiologo) ritenuto responsabile «di avere prescritto e…

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