26 Giugno 2018

Semplificati: componenti reddituali rilevanti per cassa

di Redazione Scarica in PDF

A norma del novellato articolo 66, comma 1, Tuir, in vigore dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese in contabilità semplificata “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.

Conseguentemente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, secondo il criterio di cassa, ovvero all’atto dell’effettiva percezione:

i ricavi indicati all’articolo 85 Tuir;

gli altri proventi indicati nell’articolo 89 Tuir.

Il summenzionato criterio di cassa è altrettanto applicabile alle “spese sostenute” nell’esercizio d’impresa quali, ad esempio:

le spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo oppure incorporati nei servizi;

gli oneri per utenze, materiali di consumo e spese condominiali;

le imposte comunali deducibili;

i costi per assicurazioni;

gli interessi passivi.

La circolare AdE 11/E/2017 ha sottolineato come, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, assumano rilevanza:

i costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (deducibili quindi al momento del sostenimento della spesa);

gli eventuali versamenti effettuati e/o corrispettivi ricevuti a titolo di acconto (es. la fattura emessa nel mese di dicembre 2017 quale acconto di una prestazione da effettuare nel 2018, incassata entro il 31.12.2017 dà origine ad un ricavo per il 2017).

L’adozione del criterio improntato alla cassa comporta la necessità di individuare esattamente quando i ricavi si intendano “percepiti” e le spese si considerino “sostenute”, momenti che risulteranno difficilmente individuabili per le imprese in contabilità semplificata  le quali, fino al periodo d’imposta 2016, ai fini della determinazione del reddito, si sono disinteressate delle movimentazioni finanziarie dovendo gestire l’intera contabilità secondo il principio di competenza, previo utilizzo dei soli registri Iva.

Pertanto, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile secondo le nuove regole, sarà necessario prestare particolare attenzione alle transazioni che avvengono con strumenti diversi dal denaro contante e, in particolar modo, a quelle che si sono perfezionate a cavallo d’anno, vale a dire le transazioni che si sono manifestate in prossimità della fine dell’anno o all’inizio di quello successivo.

Se può essere relativamente semplice individuare il momento in cui i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute in presenza di pagamenti in contanti, altrettanto non può dirsi per le transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal precedente.

Ciò nonostante, per i pagamenti e gli incassi che non avvengono in denaro contante è comunque possibile rispettare quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in merito all’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti” e delle spese “sostenute” nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, “attesa l’analogia di formulazione tra il nuovo comma 1 dell’articolo 66 del Tuir e il comma 1 dell’articolo 54 dello stesso testo unico” (circolare AdE 11/E/2017).

Modalità di pagamento

Percezione del ricavo e sostenimento della spesa

Assegno circolare e/o bancario

Il ricavo (o il costo) si considera realizzato (o sostenuto) nel momento in cui il titolo di credito entra (esce) nella disponibilità dell’impresa, ovvero all’atto della sua materiale consegna dall’emittente al ricevente, non rilevando ai fini dell’imputazione temporale del componente la circostanza che il versamento sul conto corrente del titolo intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta.

Bonifico

Il ricavo si considera realizzato nell’esercizio in cui risulta l’accredito vale a dire dalla “data di disponibilità”, ovvero la data a decorrere dalla quale la somma può essere prelevata.

La spesa si considera sostenuta alla data in cui viene impartito l’ordine di bonifico.

Carta di credito o Bancomat

Il ricavo si considera realizzato alla data in cui avviene l’accredito della somma sul conto corrente dell’imprenditore.

La spesa si considera sostenuta alla data in cui viene utilizzata la carta di credito o il bancomat.

Ricevuta bancaria

Il ricavo si considera realizzato, alternativamente:

alla data del pagamento del cliente presso la banca (in caso di accredito con clausola “salvo buon fine”);

alla data di accredito della somma sul c/c dell’imprenditore in caso di accredito con clausola “al dopo incasso”.

La spesa si considera sostenuta, in ogni caso, alla data in cui l’imprenditore onora la ricevuta bancaria, a prescindere dalla tipologia di clausola delle ricevute bancarie (“salvo buon fine” o “al dopo incasso”).

È appena il caso di osservare che per le imprese che decidono di optare per la tenuta dei soli registri Iva, con la presunzione che all’atto della registrazione del documenti in tali registi corrisponda anche il relativo incasso o pagamento (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973), l’individuazione del momento di incasso e pagamento, come desunto dalla tabella di cui sopra, non assume alcun rilievo.

Da ciò deriva che per tali soggetti il principio di “cassa” assume un connotato del tutto diverso rispetto alle imprese che invece decidono di adottare uno degli altri due metodi previsti dallo stesso articolo 18 D.P.R. 600/1973 (tenuta dei registri Iva e dei registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, ovvero tenuta dei soli registri Iva integrati con i “sospesi” al termine del periodo d’imposta).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“