8 Maggio 2018

La compensazione delle spese processuali al vaglio del Consulta: un (condivisibile) ritorno al passato

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Abstract: Con la sentenza n. 77 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il 2° comma dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.  

  1. L’istituto della compensazione delle spese processuali ha subito nell’ultimo decennio rilevanti modifiche normative che ne hanno stravolto totalmente la fisionomia: l’art. 92, 2° comma, che permetteva al giudice di compensare, parzialmente o totalmente, le spese processuali concorrendo «giusti motivi», è stato dapprima modificato nel 2005, tramite l’introduzione nel corpo della norma della previsione dell’obbligo a carico del giudice di specificare nella motivazione della sentenza le ragioni alla luce delle quali si era determinato a disporre la compensazione delle spese e, poi, ulteriormente novellato nel 2009, con la sostituzione del canone dei «gravi motivi» con quello delle «gravi ed eccezionali ragioni» da indicare esplicitamente nella motivazione.

Nonostante l’evidente intento di disincentivare il ricorso alla compensazione delle spese, le modifiche operate nel 2005 e nel 2009 sul tessuto normativo dell’art. 92 non hanno però sortito il risultato sperato: la pura e semplice sostituzione delle originarie parole «giusti motivi» con la diversa espressione «gravi ed eccezionali ragioni» ha infatti lasciato ai giudici un’ampia discrezionalità nel decidere se disporre una regolamentazione delle spese di lite non in linea con l’intervenuta soccombenza piena di una parte. La scelta legislativa di non tipizzare le fattispecie di compensazione e di conservare viceversa una formulazione generica, infatti, manteneva piena la facoltà per i giudici di porre a fondamento della compensazione ragioni di natura oggettiva e soggettiva, giudizi di equità fondati sull’esistenza di legami familiari ed esigenze di tutela della parte più debole.

L’eccessiva libertà dei giudici nel disporre la compensazione delle spese di lite ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente sul tessuto normativo dell’art. 92, 2° comma: allo scopo di favorire la funzionalità del processo civile e disincentivarne l’abuso (così la Relazione tecnica al d.l. n. 132/14), è stato eliminato l’inciso normativo che faceva riferimento a motivi la cui giustizia o gravità ed eccezionalità era rimessa alla valutazione del giudice ed al suo posto sono state previste tre ipotesi tassative in cui è lasciata la possibilità all’autorità giudiziaria di compensare le spese di lite. Attualmente, dunque, il giudice può avvalersi dell’istituto della compensazione: 1) se vi è soccombenza reciproca; 2) nel caso di «assoluta novità della questione trattata»; 3) nell’ipotesi del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Al contempo, è stato eliminato nella norma ogni riferimento all’obbligo per il giudice di motivare la sua scelta a favore della compensazione, per cui laddove il giudice compensi le spese fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, egli commetterà violazione di legge, con conseguente cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., a prescindere dalla logicità della motivazione.

  1. Ora, a prescindere da ogni rilievo critico (v. ex multis, M. Pilloni, Le innovazioni apportate alla disciplina della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.), NLCC, 2015, 476) è indubbio che con la riforma del 2014 il legislatore abbia inteso l’istituto della compensazione delle spese in modo assai restrittivo. In tal modo, però, si è finito per irrigidire eccessivamente il sistema, perché se è vero che la riduzione delle ipotesi di compensazione può effettivamente costituire un freno a comportamenti di abuso del processo ad opera delle parti, è del pari indubitabile che non permette al giudice di tener conto delle variabili che possono presentarsi nel corso di un processo.

Come è stato icasticamente notato, «la drastica contrazione dei presupposti in presenza dei quali il giudice p(uò) compensare le spese, se da un lato, avvicina maggiormente la loro regolamentazione alla regola oggettiva della soccombenza, dall’altro lato priv(a) l’organo giudicante di un valido mezzo per tener conto delle numerose variabili che connotano i giudizi, non sempre preventivabili al momento della loro introduzione» (A. Penta, D.l. 12 settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n.162: Compensazione spese processuali ed interessi moratori, in www.unicost.eu, § 5).

Dunque, i casi nei quali è equo compensare le spese sono molti e non possono essere tipicizzati a priori; individuarne solo alcuni con esclusione di ogni altro comporta assoluta disparità di trattamento di situazioni uguali ed è soluzione che non ha, per questo, alcuna ragionevolezza (così G. Scarselli, Il nuovo art. 92, 2º comma, c.p.c., FI, 2015, V, 52).

  1. Tale irragionevolezza ha perciò spinto i giudici di merito a prospettare l’incostituzionalità dell’art. 92, 2° comma: con ordinanza del 30 gennaio 2016, il Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità di tale norma nella parte in cui — irragionevolmente, nonché in contrasto con l’art. 3, 24 e 111 Cost. — individua in via tassativa le ipotesi di compensazione delle spese della lite, senza più ammettere il potere discrezionale del giudice di darvi corso per gravi ed eccezionali ragioni.

Analoga questione di incostituzionalità è stata sollevata poi dal Tribunale di Reggio Emilia, 28 febbraio 2017, il quale, sul presupposto della tassatività delle ipotesi di compensazione previste dall’art. 92, comma 2, ha osservato come il meccanismo della attuale distribuzione delle spese di lite: 1) leda il diritto all’effettività dell’accesso alla giustizia in danno del lavoratore, che per la sua intrinseca qualità è già in una posizione di svantaggio rispetto al datore di lavoro; 2) privi il giudice «della essenziale funzione di giustizia, ovvero quella di adeguare la pronunzia alle peculiarità del modello processuale ed alle condizioni personali e circostanze concrete del caso di specie».

Riuniti i giudizi e respinte le questioni preliminari di inammissibilità, la Consulta, partendo da un’analisi storica del dettato normativo contenuto nel 2° comma dell’art. 92, ha notato come, sebbene il principio della soccombenza e le sue possibili deroghe appartengano alla discrezionalità del legislatore, la limitazione alle due sole ipotesi tassative di soccombenza (oltre a quella della soccombenza reciproca) violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza, giacché «lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa».

Peraltro, osserva la Corte, le stesse ipotesi di mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente e di assoluta novità della questione, al pari di quella della soccombenza reciproca, non rappresentano un criterio rigido, ma implicano pur sempre un certo grado di discrezionalità del giudice, così come dimostrano anche i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la sussistenza della soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta.

Sussiste perciò la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., 1° comma), del giusto processo (art. 111 Cost., 1° comma) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., 1° comma) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall’art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno mero valore paradigmatico.

Con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° comma, «nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», imponendo altresì la necessità per il giudice che intenda compensare le spese di lite di darne adeguata motivazione, in ossequio alla generale prescrizione di cui all’art. 111, 6° comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

  1. Accolta in questi termini la questione di legittimità costituzionale, la Consulta ritiene assorbita la questione indicata nella sola ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia di indebita ingerenza del potere legislativo sull’attività di valutazione discrezionale riservata al potere giudiziario (artt. 25, comma 1; 102; 104; 117, comma 1, Cost.; art. 47 Cdfue; artt. 6 e 13 Cedu), mentre affronta «il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso; censura che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata».

Secondo la decisione, dalla lettura della norma censurata si evince chiaramente che le condizioni che permettono la compensazione delle spese di lite sono di natura prettamente oggettiva e non attengono invece a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente, quale l’essere essa la parte “debole” del rapporto controverso.  D’altronde, prosegue la Corte, la stessa riforma del processo del lavoro, pur contenendo disposizioni di favor per i lavoratori, mai ha previsto deroghe al disposto dell’art. 92, 2° comma; è vero che diverso discorso deve condursi per le controversie in materia di assistenza e previdenza, ma in tale materia vi è da considerare che l’esenzione del soccombente dal pagamento delle spese processuali quando, nell’anno precedente alla pronunzia, questi risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge previsto dall’’art. 152 disp. att., c.p.c.  si giustifica in virtù dell’art. 38 Cost. che mira a rimuovere, o ad alleviare, la situazione di bisogno e di difficoltà dell’assicurato o dell’assistito. Pertanto, «la disparità di condizione economica non può quindi essere assunta quale riferimento in relazione all’art. 3, comma 2 Cost. e non rileva di per sé stessa ai fini della applicazione della disciplina delle spese processuali».

  1. Se pure dunque la Corte non ha voluto argomentare dalla posizione di debolezza economica per introdurre una ragione ulteriore di possibile compensazione delle spese, nelle ultime righe della motivazione è possibile scorgere una apertura verso l’attribuzione al precetto contenuto nell’art. 92, 2° comma del carattere di clausola generale, prevista per permettere al giudice di adeguare il regime delle spese a situazioni speciali non determinabili a priori, purché oggettivamente determinabili. Il giudice delle leggi infatti osserva, mostrando di condividere le considerazioni del giudice remittente, che spesso il lavoratore, quando decide di agire in giudizio, si assume l’onere di dare la prova di fatti che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), il che «costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite».
  2. Da una prima lettura della decisione sembra allora potersi desumere come il ripetuto richiamo alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» quale criterio di compensazione delle spese di lite comporti un ritorno alla disciplina prevista ante 2014.

Ciò, a parere di chi scrive, non significa tuttavia l’indiscriminata attribuzione al giudice del potere di compensare le spese adducendo la ricorrenza di non meglio specificate «gravi ed eccezionali ragioni», giacché, proprio nell’affermare, nella seconda parte della decisione, l’irrilevanza, ai fini della compensazione delle spese di lite, della posizione del lavoratore come parte debole del rapporto di lavoro, la Corte ha con fermezza stabilito che, pur essendo esclusa la possibilità di far leva sulle condizioni personali e socio-economiche del prestatore di lavoro, il giudice può e deve tenere conto di tutte quelle circostanze, obiettivamente ravvisabili (quali ad esempio i modi in cui si è svolta la fase istruttoria, le ragioni del rigetto e, più in generale, il complessivo andamento del processo) che permettono la compensazione delle spese di lite, in modo da evitare penalizzazioni irrazionali che creino ostacoli all’accesso alla tutela giurisdizionale e nel contempo un lassismo che agevoli un ingiustificato incremento del contenzioso.

In conclusione, la decisione non può non apprezzarsi giacché se da un lato provoca un ritorno al passato, permettendo così di far riferimento a «qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile», in presenza della quale la rigida applicazione della condanna alle spese in caso di soccombenza potrebbe costituire una remora ingiustificata alla tutela giurisdizionale, dall’altro giustifica tale facoltà in presenza di circostanze obiettive e verificabili, analoghe a quelle tipizzate nella norma, nel «senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità».

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Organismo di vigilanza