12 Dicembre 2017

Il termine assegnato dal giudice per la presentazione dell’istanza di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, se il procedimento si conclude prima dell’udienza di rinvio

di Mara Adorno Scarica in PDF

Trib. Vasto, sent. 27 settembre 2016 – Giudice Pasquale

Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata – Tardiva proposizione – Improcedibilità – Insussistenza

(d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5).

[1] Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio non è perentorio; tuttavia la tardiva presentazione dell’istanza determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, ove il procedimento di mediazione non si sia concluso prima dell’udienza di verifica fissata dal giudice ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010.

 CASO

[1] Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Vasto disponeva l’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, che però si concludeva infruttuosamente, a causa del rifiuto della parte invitata di prestare il consenso alla prosecuzione del procedimento. All’udienza di rinvio il giudice veniva investito da parte convenuta dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, sul presupposto che la domanda di mediazione fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine assegnato di quindici giorni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Vasto, nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità, si propone di verificare se il tardivo avvio della mediazione, di cui è onerato l’opponente, possa assimilarsi all’omesso esperimento della stessa, con le conseguenze scaturenti – in caso di risposta affermativa – ai fini dell’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, della stabilità del decreto ingiuntivo. In particolare, premessa una rassegna delle contrastanti interpretazioni della giurisprudenza sulla natura perentoria o ordinatoria del termine per la presentazione della domanda di mediazione, il giudice ritiene di optare per la tesi della natura ordinatoria sulla base di un duplice ordine di argomentazioni.

  1. a) Sotto il profilo formale, la mancanza di un’espressa previsione normativa di perentorietà del termine induce a propendere per la non perentorietà del termine, in applicazione del disposto di cui all’art. 152, 2° comma, c.p.c.
  2. b) Sotto il profilo sostanziale, il carattere della perentorietà del termine non può desumersi in via interpretativa, posto che lo scopo che esso persegue è quello di sollecitare le parti ad attivare la mediazione, in modo che essa possa concludersi prima della celebrazione dell’udienza di rinvio (fissata dal giudice dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, pari a tre mesi decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione).

In altre parole, la ratio della previsione del termine imposto dall’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 va individuata nell’«esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo», onde evitare che il tentativo di raggiungere una composizione amichevole della lite possa aggravare i tempi di definizione del giudizio.

Pertanto, osserva il giudice, che la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale non consegue alla mancata attivazione della domanda di mediazione nel termine di quindici giorni, ma alla mancata conclusione del procedimento entro il termine massimo di tre mesi previsto dalla legge o, comunque, entro il più ampio termine fissato dal giudice per la celebrazione dell’udienza di verifica.

Da ciò consegue che non possa equipararsi, ai fini della improcedibilità della domanda giudiziale, la tardiva presentazione dell’istanza di mediazione all’omessa presentazione della stessa: la promozione del procedimento di mediazione oltre il termine assegnato dal giudice, assume rilevanza, esponendo la parte istante alla declaratoria di improcedibilità della domanda, solo in quanto abbia impedito al procedimento di concludersi entro l’udienza di rinvio.

QUESTIONI

[1] La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale di Vasto, che esclude la natura perentoria del termine di cui all’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, «ha il pregio di valorizzare il dato sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione e si pone in linea con lo spirito della normativa sulla mediazione, che risponde alla logica di favorire, quanto più possibile, la scelta delle parti di ricorrere alla procedura di risoluzione alternativa della controversia, senza penalizzare con gravi sanzioni processuali un contegno di formale ritardo nella attivazione del procedimento, in tutti i casi in cui l’inerzia iniziale della parte non abbia pregiudicato il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocato alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio».

Per giungere a tale conclusione, la sentenza in epigrafe ricostruisce gli orientamenti oscillanti della giurisprudenza sulla natura perentoria o ordinatoria del termine da cui discende o meno l’improcedibilità della domanda di mediazione.

Secondo un primo indirizzo, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ha natura perentoria, desumibile, a prescindere dal dettato dell’art. 152, 2° comma, c.p.c., anche in via interpretativa, tutte le volte in cui lo stesso deve essere rigorosamente osservato per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, vale a dire la realizzazione della condizione di procedibilità. Nell’ipotesi della mediazione delegata, la perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010 si desumerebbe dalla gravità della sanzione dell’improcedibilità conseguente alla sua inosservanza. Pertanto, l’avvio tardivo della mediazione disposta dal giudice produce gli stessi effetti del mancato esperimento della stessa, ossia impedisce l’avveramento della condizione di procedibilità da cui non può che derivare una declarato­ria di improcedibilità con chiusura in rito del processo (in tal senso, v. Trib. Lecce, 3 marzo 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di L. Tantalo, Per il Tribunale di Lecce il termine per la presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio; Trib. Cagliari, 8 febbraio 2017, www.dejure.it; Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 4 giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina l’improcedibilità della domanda? Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Un altro indirizzo, invece, ritiene che, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, per cui la disciplina dello stesso non è riconducibile al regime di cui all’art. 152 c.p.c., la tardiva proposizione della domanda di mediazione non comporti l’operatività della sanzione di improcedibilità, purché il ritardo non pregiudichi l’effetto sostanziale dell’esperimento del tentativo di mediazione (cfr. App. Milano 7 giugno 2017, www.dirittoegiustizia.it, con nota di F. Valerini, Il termine per avviare la mediazione è ordinatorio (ammesso che sia un termine processuale);  App. Milano 17 maggio 2017, www.eclegal.it, con nota di M. Ragni, L’avvio tardivo del procedimento di mediazione non dà luogo all’improcedibilità della domanda; Trib. Vasto 15 maggio 2017, www.eclegal.it, con nota di C. Mancuso, La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non determina l’improcedibilità della domanda; App. Milano 28 giugno 2016, www.dirittoegiustizia.it, con nota di F. Valerini, Il termine per avviare la mediazione è ordinatorio: nessuna improcedibilità se la mediazione c’è stata; Trib. Roma 14 luglio 2016, www.arcadiaconcilia.it; Trib. Pavia 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it; Trib. Milano 27 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib. Monza 21 gennaio 2016, www.101mediatori.it).

In linea con quest’ultimo orientamento, v.  D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss., ove ulteriori riferimenti, secondo cui lo scopo della norma è quello di consentire alle parti l’effettivo compimento del percorso conciliativo, piuttosto che quello di favorire il profilo sanzionatorio della dichiarazione di improcedibilità per l’inerzia delle stesse.

Il Tribunale di Vasto, pur accogliendo quest’ultima interpretazione, dichiara l’improcedibilità della opposizione, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, per aver la tardiva proposizione dell’istanza di mediazione prodotto gli stessi effetti del mancato esperimento della mediazione. In altri termini, ad avviso del giudice, il deposito della domanda di mediazione con molto ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice, addirittura oltre il termine di durata massima del procedimento e a ridosso dell’udienza di rinvio ha pregiudicato l’effetto sostanziale dell’esperimento del procedimento di mediazione, impedendo, quindi, il verificarsi della condizione di procedibilità.