1 Agosto 2017

Brevi note in tema di impugnazione incidentale adesiva

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Il presente contributo offre un sintetico quadro delle principali problematiche sollevate dall’impugnazione incidentale di natura adesiva.

  1. Alcune preliminari distinzioni nell’ambito del più ampio genus dell’impugnazione incidentale.

 Con un insegnamento ricorrente, tanto in dottrina (v. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2011, 337 e ss.) quanto in giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2002, n. 9232), si suole affermare che l’impugnazione incidentale è quell’impugnazione proposta successivamente e all’interno del medesimo processo già avviato con l’interposizione del gravame principale. L’istituto in generale (art. 333 c.p.c.), come pure le sue varie declinazioni normative (cfr. artt. 343 e 371 c.p.c.), rispondono all’esigenza di offrire concreta e proficua attuazione al principio di unitarietà del giudizio di impugnazione, salvo in ogni caso l’operare, a posteriori, del meccanismo della riunione di cui all’art. 335 c.p.c.

Ciò premesso in linea di principio, va detto che all’interno della più ampia categoria impugnazione incidentale è possibile svolgere una primigenia distinzione tra impugnazione incidentale c.d. tipica, o più efficacemente contro-impugnazione, così denominata in quanto direttamente rivolta nei confronti di colui che abbia già esercitato il suo potere di critica in via principale ed impugnazione incidentale c.d. autonoma, in quanto altresì diretta nei confronti di parti di sentenza del tutto autonome ed indipendenti rispetto a quelle già costituenti oggetto di impugnazione principale.

Da altra prospettiva di osservazione, si suole affermare (cfr. Cass., 30 aprile 2009, n. 10124; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21745) che l’interesse alla proposizione della prima species di gravame incidentale, ovvero quello c.d. tipico, sorge esclusivamente dalla proposizione del gravame principale, mentre l’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale c.d. autonoma discende unicamente dal provvedimento impugnato.

L’oramai consolidato orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640 e volto a superare i limiti oggettivi di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, che, dunque, ben può dirigersi anche nei confronti di capi diversi o non direttamente connessi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, può sollevare un primo problema con riferimento all’impugnazione incidentale c.d. autonoma.

I suoi tratti qualificanti (id est, l’essere «diretta a tutelare un interesse del proponente non nascente dall’impugnazione principale», e quindi il suo essere sostanzialmente svincolata da quest’ultima), infatti, potrebbero indurre a ritenere che la regola dell’art. 334, comma 2, c.p.c., non possa applicarsi alle impugnazioni incidentali, oggettivamente indipendenti da quella principale (così, seppur isolatamente, Cass., 7 agosto 1992, n. 9367). Nondimeno, la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. 10 gennaio 2013, n. 465; Cass., 1 aprile 2014, n. 7519), senza svolgere alcuna distinzione tra impugnazioni incidentali c.d. tipiche ed impugnazioni incidentali c.d. autonome, perviene alla conclusione che soltanto l’impugnazione incidentale, tempestivamente proposta ex artt. 325 e 327 c.p.c., si sottrae alla perdita di efficacia sancita dall’art. 334, comma 2, c.p.c., quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale.

  1. L’impugnazione incidentale sub specie adesiva

Le qualificazioni appena elencate, a ben vedere, non esauriscono le distinzioni tracciabili all’interno del genus impugnazione incidentale, giacché questa può talvolta assumere le forme ed i contenuti di un’impugnazione adesiva, ovvero di un’impugnazione fondata sugli stessi motivi di censura già avanzati dall’impugnante principale, da un lato, e, dall’altro lato, rivolta contro lo stesso soggetto già destinatario del gravame principale.

È chiaro allora che la base eziologica di tale impugnazione non possa che rinvenirsi in una soccombenza fondata su uguali o comunque consimili ragioni, (per dirla con le parole di Carnelutti, di natura «parallela»), a quelle che hanno sollecitato l’altra parte all’esercizio dell’impugnazione in forma principale.

In una prospettiva storica, va inoltre evidenziato che l’impugnazione incidentale di natura adesiva riceveva un’espressa regolamentazione nel primo codice unitario del 1865 (cfr. l’art. 470 ed in dottrina v. T. Carnacini, Osservazioni sull’appello adesivo, in Riv. dir. proc., II, 18 e ss.), mentre nell’attuale codificazione non vi è, né una disposizione generale né tantomeno una disposizione particolare, che si occupi dell’istituto: e molto probabilmente, una delle ragioni determinanti il contrasto giurisprudenziale, tutt’ora in corso sui suoi limiti di ammissibilità e di cui andremo ad esporre i principali termini, risiede anche in tale circostanza.

  1. Il contrasto giurisprudenziale sui limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale di tipo adesivo.

Con una recentissima ordinanza (cfr. Cass., 12 giugno 2017, n. 11792), la Suprema Corte dà conto dell’esistenza di un contrasto, senza peraltro prendere posizione in applicazione del principio della ragione più liquida, circa la possibilità di estendere le regole che presidiano l’impugnazione incidentale tardiva anche all’impugnazione meramente adesiva.

A tal proposito e più nel dettaglio, sembra possibile scorgere almeno due differenti posizioni giurisprudenziali, con varie sfumature interne, che, per comodità espositiva, potremmo denominare restrittiva e liberale.

Stando all’orientamento più rigido (cfr., ex multis Cass., 20 dicembre 2016, n. 26329; Cass., 18 maggio 2016, n. 10243; Cass., 7 gennaio 2016, n. 109; Cass., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass., 21 gennaio 2014, n. 1120), l’impugnazione incidentale adesiva sarebbe proponibile solamente nel rispetto dei termini ordinari di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327, c.p.c. A fondamento di questa conclusione si rinvengono essenzialmente due argomentazioni: l’una collegata al presupposto dell’interesse ad impugnare, che nei casi di impugnazione meramente adesiva originerebbe esclusivamente dal provvedimento gravato, con la conseguenza che se la parte soccombente intende esercitare il suo potere di critica, deve farlo sin da subito, senza attendere l’interposizione del gravame principale, proposto, in thesi, nell’ultimo giorno disponibile; l’altra, invece, collegata ad un’interpretazione letterale dell’art. 334, c.p.c., che sarebbe applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto (c.d. tipica), che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio.

Di contro, l’orientamento liberale muove dal noto insegnamento di Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627 (annotata da Consolo, in Corr. giur., 2008, 1713 e ss.), che ha ammesso, per la prima volta, l’impugnazione adesiva – in forma incidentale tardiva – da parte di chi non era destinatario del gravame principale (ma semplicemente di una mera denutiatio litis) e nei confronti di un soggetto diverso dall’impugnante principale.

Il revirement, oltre a riguardare una causa di natura scindibile – ed il rilievo è di fondamentale importanza dal momento che si veniva ad ammettere l’impugnazione incidentale tardiva, ancorché di natura adesiva, in un contesto in cui tradizionalmente se ne escludeva l’ammissibilità – veniva a basarsi su una peculiare lettura del canone dell’interesse all’impugnazione, interpretato in chiave sostanzialistica e quindi ritenuto sussistente tutte quante le volte l’accoglimento dell’impugnazione principale, a prescindere dal suo essere o meno diretta nei confronti dell’impugnante incidentale, avrebbe determinato in capo a quest’ultimo una soccombenza totale o più grave di quella maturata nella pregressa fase processuale.

Nondimeno, se si volge l’attenzione alle pronunce che hanno aderito a tale innovativo indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 11 aprile 2017, n. 9308; Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18049; Cass., 26 giugno 2009, n. 15050), ci si avvede che le applicazioni concrete dei principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2007 – al di là delle massime evocate – non sono affatto lineari: infatti, talvolta (cfr. Cass., 3 marzo 2011, n. 5146) ci si limita a richiamare quell’insegnamento, senza che, tuttavia, ne ricorrano i suoi presupposti giustificativi (un peggioramento della soccombenza maturata nella pregressa fase processuale); talaltra (cfr. Cass., 20 ottobre 2016, n. 21304), invece, l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo sembrerebbe dipendere dalla natura inscindibile delle cause.

  1. Una possibile soluzione del contrasto.

Al di là delle oscillazioni giurisprudenziali, la questione nodale da risolvere è quella relativa alla proponibilità di un’impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo: in altre parole, occorre chiedersi se le stringenti maglie dell’art. 334, c.p.c. possano essere allargate sino ad includere un’impugnazione che differisce completamente dall’ordinario gravame incidentale di natura «ritorsiva».

Problematica, quella appena esposta, che investe a sua volta almeno due ulteriori questioni: a) quella relativa ai limiti soggettivi (dal lato attivo e dal lato passivo) dell’impugnazione incidentale tardiva; b) nonché quella concernente l’individuazione del momento in cui sorge l’interesse ad impugnare in via adesiva.

Quanto alla prima, è noto che l’impugnazione incidentale tardiva possa essere avanzata solamente dalle parti «contro le quali è stata proposta impugnazione» e da «quelle chiamate ad integrare il contraddittorio». Dal lato passivo invece – e questo costituirebbe il secondo limite, ancorché non espressamente recepito dal dato normativo – destinatario di tale impugnazione può essere soltanto l’impugnante principale.

Ora è evidente che l’ostacolo più significativo all’ammissibilità di un’impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo – limitatamente alle cause di natura scindibile, giacché nelle cause inscindibili non potrebbero sorgere impedimenti ad ammettere l’adesione dei soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio – è rappresentato proprio dalla prima parte dell’art. 334, comma 1, c.p.c., ove si circoscrive il potere di impugnazione alle sole parti nei confronti delle quali è rivolto il gravame principale.

Né sembra peraltro possibile superare tale limite, facendo ricorso al criterio dell’interesse ad impugnare, poiché è evidente che l’interesse all’esperimento tardivo dell’impugnazione adesiva non può originare da un gravame (quello principale), ai cui motivi di censura, la parte intende totalmente associarsi e che, pertanto, non può considerarsi pregiudizievole per la stessa.

  1. Limiti soggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva e cause scindibili.

Le conclusioni cui si è pervenuti circa i limiti di ammissibilità di un’impugnazione incidentale di tipo adesivo, non scalfiscono l’importanza dell’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, tutto imperniato, come già ricordato, sul canone dell’interesse ad impugnare. Quest’ultimo infatti costituisce una fondamentale base argomentativa per superare definitivamente i limiti soggettivi (dal lato passivo) dell’impugnazione incidentale tardiva in liti riconducibili alle c.d. cause scindibili.

Un esempio potrà meglio chiarire la problematica. Si pensi ad un creditore che, dopo aver conseguito la condanna di uno solo dei due condebitori solidali, subisca l’impugnazione della parte condannata all’adempimento dell’intera obbligazione. Ora, l’eventualità che l’impugnazione principale venga accolta, abilita senz’altro l’originario creditore a dirigere la propria impugnazione incidentale tardiva nei confronti di un soggetto diverso dall’impugnante principale, ovvero il debitore andato assolto, rispetto al quale, questi risulta soccombente.

Tale conclusione, in passato esclusa dalla giurisprudenza (v. B. Gambineri, Ancora in tema di limitazioni soggettive all’impugnazione incidentale tardiva, in Foro it., 2002, 1100 e ss.)  e che tutt’ora viene avversata da autorevole dottrina (cfr. C. Consolo, op. cit., 1719), costituisce la conseguenza pratica più importante della pronuncia del 2007, oggi, peraltro, recepita dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr.  Cass., 16 novembre 2015, n. 23396; Cass., 30 aprile 2009, n. 10125).