17 Gennaio 2017

Il Trust e la capacità processuale del trustee

di Stefano Nicita Scarica in PDF

Cass., 26­ ottobre ­2016, n. 21614  – Pres. Chindemi – Est. Bruschetta

Trust – Costituzione con patrimonio dello stesso Trustee, o «autodichiarato» – Capacità processuale del trustee – Imposta di successione e donazione – Disponente (art. 75, 100 c.p.c. – Artt. 2 e 11 Convenzione Aja del 1° luglio 1985, ratif. con l. 16 ottobre 1989, n. 364;  Art. 2, comma 47 ss., D.L. n. 262/2006; Circolari ­ Agenzia Entrate n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008)

 [1] L’istituzione di un trust, anche se “autodichiarato”, implica che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee e che il trustee abbia la capacità di agire in giudizio, essere citato in giudizio o comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.

 [2] L’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente­ trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni (che invece si applica solo quando vi è un effettivo trasferimento in capo ai beneficiari e quindi un reale arricchimento dei medesimi) e deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale (Nell’enunciare tale principio la Suprema Corte ha altresì precisato che la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta, cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari soltanto con l’apertura della successione del disponente, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale).

CASO

[1-2] Nel dicembre 2012, presso un notaio in Perugia, un soggetto (nella qualità di disponente) sottoscrive l’atto di costituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato” (assumendo, di conseguenza, anche la qualifica di trustee). Nel vincolo di destinazione del trust rientrano immobili e quote sociali fino alla morte del disponente, con successivo trasferimento ai beneficiati discendenti dello stesso (Beneficiari). L’atto viene considerato dal notaio esente da imposta sulle successioni e donazioni perché rientrante nella “franchigia”.

Avverso la decisione del 2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (che aveva annullato l’avviso di liquidazione di Agenzia delle Entrate, con il quale venivano recuperate nei confronti del notaio rogante imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale) la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria con sentenza (del febbraio 2014) statuisce (conformemente al primo giudice) che l’atto debba scontare la tassazione in misura fissa poiché “nel caso di specie nessun trasferimento di beni che dovesse essere soggetto alle imposte ipotecarie e catastali era stato ancora posto in essere, anche in considerazione della natura di trust autodichiarato, nel quale il disponente e il trustee coincidono nella medesima persona”.

Agenzia delle Entrate propone, a questo punto, ricorso per Cassazione invocando un orientamento della Suprema Corte, secondo cui l’atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento di finalità lecite e meritevoli, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all’imposta prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale (accomunata alla gratuità delle attribuzioni liberali che gravano – a differenza delle imposte di successione e donazione – sui trasferimenti di beni e diritti “a causa” della costituzione dei vincoli di destinazione) è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo (v. Cass., 7 marzo 2016 n. 4482; Cass. 18 marzo 2015 n. 5322; Cass., 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., 24 febbraio, n. 3735).

Al ricorso, resistono il notaio e il trust in persona del trustee.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, in contrasto con l’orientamento sopra richiamato dal ricorrente, risolve le questioni  poste secondo quanto riportato nelle massime in epigrafe (conforme a Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478).

QUESTIONI

[1-2] L’istituto del trust attira progressivo interesse della giurisprudenza, anche su profili prettamente processuali. Nella pronuncia in esame, la questione dirimente dal punto di vista processualistico, è se la posizione giuridica del trustee sia o meno    equiparabile ai fini della legittimazione passiva a quella dei beneficiari del trust e quindi, come nel caso in esame, a soggetti passivi d’imposta sulle successioni e donazioni (in base al combinato disposto degli art. 2, comma 47, DL 03/10/2006, n. 262 e art. 5 DLT 31/10/1990, n. 346).

La Sezione tributaria della Suprema Corte (in conformità a pregressa giurisprudenza: Cass., 9 maggio 2014, n.10105; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478) riconosce che il trust è privo di personalità giuridica in quanto si tratta di un “insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato” intestati al trustee. Quest’ultimo, perciò, è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi “non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto”.

In osservanza del disposto dell’art. 75 c.p.c., perciò, il trustee è capace di stare in giudizio in quanto ha il libero esercizio dei diritti (sebbene vincolati ad un fine) che vi si fanno valere ma non è rappresentante legale dei beneficiari né di altro soggetto giuridico.

Egli, in effetti, è titolare di una proprietà “dovuta” o “destinata” (cfr. in generale M. LUPOI, L’atto istitutivo di trust, Milano, 2005). Secondo la migliore dottrina, l’atto di destinazione attribuisce la titolarità di un vero e proprio ufficio di diritto privato, con tutti i relativi poteri e doveri di amministrazione e disposizione (Cfr. M. LUPOI, Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, p. 275, 280, 336). D’altro canto, è lo stesso art. 2 della Convenzione dell’Aja (recepita con la Legge n.364 del 1989) a disporre che: il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge (cfr. Cass., 13 giugno 2008, n. 16022, in Trusts, 2008, p. 522; S. BARTOLI, Considerazioni generali, in S. BARTOLI, D. MURITANO e C. ROMANO, Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni, cit., p. 46).

Lo stesso accade anche nei trusts “autodichiarati”. In essi, il disponente rimane proprietario dei beni e non trasferisce nulla ad un terzo soggetto (manca un atto di conferimento: il c.d. trust deed). Tuttavia, il disponente impone un vincolo di destinazione (c.d. scopo del trust) su alcuni dei suoi beni, creando così un patrimonio separato rispetto al restante suo patrimonio generale (c.d. segregazione). Il disponente stesso assume il ruolo di trustee di tali beni. In qualità di trustee, egli non riceve alcun arricchimento. Il vincolo di destinazione orienta l’esercizio dei poteri e delle facoltà oggetto dei diritti confluiti nel trust.  E’ in funzione della tutela del vincolo di destinazione e del perseguimento dello scopo del trust che il trustee ha capacità processuale (ex art. 75 c.p.c.) e rinviene il proprio interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.).

Nella fattispecie di trust autodichiarato, il vincolo di destinazione assume, quindi, particolare rilievo in caso di conflitto tra creditori del disponente anteriori all’atto di destinazione e beneficiari del trust che il trustee è tenuto a soddisfare (nel perseguire lo scopo del trust). Il vincolo di destinazione non avrebbe, invece, tale funzione “protettiva” nei casi in cui non vi fosse coincidenza tra la persona del disponente e quella del trustee. In tale ultimo caso, infatti: “la «barriera» creata rispetto ai creditori anteriori del disponente non nasce dalla segregazione ma dall’alienazione del bene da parte del disponente-debitore” al trustee (così scrive PETRELLI, Proprietà destinata, fiducia e situazioni giuridiche condizionate, Atti del Convegno di Firenze, 8 maggio 2015, in Quaderni della Fondazione del Notariato n.1/2015).

A tal proposito, va ricordato che la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha statuito che (poiché nel caso normale, di trust non autodichiarato, i beni vengono alienati dal disponente) il trustee non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che ha conferito in trust l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, (così, Cass., 20 febbraio 2015, n. 3456).

In conclusione, secondo la decisione in commento, il trustee, anche se di trust autodichiarato, ha capacità processuale e legittimazione in giudizio attiva e passiva per il contenzioso relativo ai beni segregati e sottoposti al vincolo di destinazione. Non è, invece, soggetto passivo dell’imposta prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262.