22 Novembre 2016

Le Sezioni Unite rivedono i confini tra nullità e inesistenza della notifica

di Alberto Maffei Scarica in PDF

Cass., S. U., 20 luglio 2016, n. 14916

Pres. AMOROSO – Est. VIRGILIO

Notificazione dell’atto giudiziario – Notifica del ricorso in cassazione eseguita presso il difensore designato per il solo giudizio di primo grado, anziché presso il procuratore costituito per il giudizio di appello – Conseguenze – Inesistenza – Esclusione – Nullità sanabile con effetto ex tunc (C.p.c.  artt. 121, 156, 160, 291, 330; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17)

Notificazione – Notificazione degli atti giudiziari – Nullità o inesistenza – Distinzione – Criteri (C.p.c. artt. 156, 160)

[1]    L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente.

[2] Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.

[1] [2] IL CASO
E’ un ricorso in materia tributaria, contro una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio. La quinta sezione della Corte, accertato un vizio di notifica del ricorso, notificato al difensore costituito in primo grado e non a quello costituito in secondo grado, rimette alle sezioni unite per dirimere due contrasti relativi 1) all’applicazione dell’art. 330 c.p.c. al processo tributario, a causa della presenza dell’art. 17 D.Lgs.546/92 e 2) alla natura del vizio di notifica, se sia inesistenza o nullità.

[1] [2] LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile l’art. 330 c.p.c. al processo tributario. Ha quindi accertato il vizio della notifica, effettuata al procuratore domiciliatario in primo grado e non al diverso domiciliatario per il secondo grado. Ha configurato tale vizio come nullità, sanabile con la costituzione o la rinnovazione, e non come inesistenza, ritenendo che il luogo non sia un elemento costitutivo essenziale della notificazione, tale che la sua erronea identificazione comporti l’inesistenza.

[1] [2] LE QUESTIONI
Il principio espresso in questa sentenza è stato confermato anche dalla successiva sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20/07/2016, n. 14917 e si propone come soluzione ad un contrasto creato da alcune sentenze precedenti che hanno affermato l’inesistenza (Cass. , sez. V  del 27/07/2012, n. 13477) mentre altre hanno configurato la nullità (Cass., sez. III  del 29/05/2013, n. 13451).

La figura dell’inesistenza, non espressamente prevista dal codice, è per tale motivo, e per le conseguenze irrimediabili che la connotano, considerata dai più attenti giuristi negativamente. La sentenza in commento ritiene, condivisibilmente, che essa vada limitata ai casi più evidenti di mancanza di un elemento essenziale dell’atto.

L’inesistenza è quindi una figura residuale, relativa ad atti così lontani dal modello legale da non poter neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono; qualunque altro vizio, anche grave, determina la nullità.

Nella notifica, il vizio relativo al luogo, che non presenti alcun collegamento con il destinatario, è da ritenersi vizio che impedisce il perfezionamento dell’atto, ma di un atto che è comunque esistente, pur se viziato, e quindi comporta la nullità dello stesso.

Per una utile panoramica sullo stato della giurisprudenza anteriore alla pronuncia in commento, v.  Carunchio, Inesistenza e nullità degli atti tributari per vizi di notifica, in Fisco, 2016, fasc. 29, 2814 ss.