30 Agosto 2016

Scissione degli effetti del deposito telematico, decadenza e rimessione in termini

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Trib. Avellino 31 maggio 2016 (ord.)

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Scissione degli effetti – Sussistenza – Perfezionamento – Esito positivo dell’intera procedura (D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [1]

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Esito positivo dell’intera procedura – Decadenza – Rimessione in termini – Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 153, comma 2; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [2]

[1] Sussiste una scissione fra il momento in cui il deposito telematico dell’atto processuale si perfeziona per il mittente, coincidente con la generazione della c.d. seconda ricevuta, e quello in cui si perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario, coincidente con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere, ma, in ogni caso, affinché il deposito possa ritenersi effettuato correttamente, è necessario il completamento con esito positivo dell’intera procedura.

[2] Al fine di concedere la rimessione in termini, è necessario accertare se la decadenza dal termine entro cui deve essere effettuato il deposito telematico di un atto processuale, da valutarsi in rapporto al completamento con esito positivo dell’intera procedura, sia imputabile al depositante.

CASO
[1] [2] Con istanza proposta ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c., la parte intimata nell’ambito di un procedimento disciplinato dal rito locatizio chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito di una memoria autorizzata, che, pur essendo stata trasmessa telematicamente entro il termine perentorio fissato dal giudice, con contestuale generazione prima della scadenza di tale termine anche della c.d. seconda ricevuta, era poi stata rifiutata dalla cancelleria.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Avellino ha affermato che, analogamente a quanto previsto in materia di notificazioni, sussiste una scissione tra il momento in cui il deposito telematico si perfeziona per il mittente (segnatamente, con la generazione della c.d. seconda ricevuta) e quello in cui si perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario (generazione della c.d. quarta ricevuta con esito positivo); al contempo, la parte depositante incorre in una decadenza ove l’intera procedura di trasmissione telematica non si completi con esito positivo.

[2] Ciò posto, accogliendo la richiesta di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c., il Tribunale ha considerato che il depositante: (i) pur responsabile di un errore nella compilazione del file “datiatto.xml” in cui era inserita l’indicazione del numero di ruolo del procedimento, poteva confidare sull’accettazione del deposito, in quanto l’errore segnalato nella c.d. terza ricevuta non era ostativo ad un qualsiasi intervento dell’ufficio ricevente, e (ii) non avrebbe comunque potuto attivarsi al fine di rimediare all’errore commesso entro il termine di decadenza, atteso che il messaggio relativo all’esito dei controlli automatici era pervenuto in data successiva alla scadenza.

QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino afferma espressamente (e, a quanto consta dai precedenti editi, per la prima volta) il principio della scissione degli effetti del deposito telematico per il mittente-depositante, da un lato, e per i destinatari-controparti e per l’ufficio giudiziario, dall’altro lato, sulla scorta di quanto avviene in materia di notificazioni. Il Tribunale campano mostra poi di aderire all’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sono, in ogni caso, sospensivamente condizionati all’esito positivo dell’intera procedura, con conseguente necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l’avvenuto deposito (Trib. Milano 23 aprile 2016 (ord.), www.eclegal.it, richiamata in motivazione; Trib. Milano 8 ottobre 2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Torino 11 giugno 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it, richiamata in motivazione).

Vi è, tuttavia, un diverso orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del tenore letterale dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, ritiene che il deposito telematico (i) si perfezioni nel momento in cui vengono generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e (ii) debba considerarsi tempestivo là dove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (tra le ultime, Trib. Torino, 13 maggio 2016 (ord.); Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.); Trib. Pescara 2 ottobre 2015 (ord.); Trib. Milano 31 ottobre 2014, n. 2824, tutte reperibili in www.processociviletelematico.it; nello stesso senso, F. Sigillò – P. Calorio, L’errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in www.eclegal.it; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2015, 985; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 261; G. G. Poli, Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telematico, in Foro it., 2014, V, 137 ss.).

Tale ultimo orientamento sembrerebbe condiviso anche da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, Guida al dir., 2016, fasc. 26, 36, secondo cui la «generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» consente di ritenere «integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» dell’atto processuale.

[2] L’ordinanza in epigrafe si è occupata, inoltre, di individuare i presupposti che giustificano la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c. nell’attività di deposito telematico degli atti processuali, là dove la causa della decadenza dal termine non sia imputabile alla parte istante. Merita osservare che, a soli due anni dall’introduzione dell’obbligo di deposito telematico degli atti endo-procedimentali dinanzi al Tribunale, la questione in esame ha occupato già diverse volte la giurisprudenza di merito: v., ex multis, Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.; Trib. Milano 10 maggio 2016 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Torino 22 marzo 2016 (ord.), ibid.; Trib. Napoli 16 dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.), cit.; Trib. Pescara 2 ottobre 2015 (ord.), cit.; Trib. Trento 30 gennaio 2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Catania 28 gennaio 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Perugia 17 gennaio 2014 (ord.), ibid. Per altri riferimenti, cfr. G. Vitrani, La rimessione in termini all’epoca del processo civile telematico, in www.eclegal.it; C. Imbrosciano, Tempestività del deposito e rimessione in termini: come orientarsi nel turmoil della giurisprudenza di merito, in www.processociviletelematico.it.

Pare altresì opportuno evidenziare che, differentemente rispetto alla pronuncia in commento, l’erronea indicazione del numero di ruolo di procedimento è stata considerata con estremo rigore dalla giurisprudenza, che, solitamente, non l’ha ritenuta idonea a giustificare la rimessione in termini del depositante (cfr. Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.), soprattutto là dove l’errore fosse desumibile già dal testo del messaggio contenuto nella c.d. terza ricevuta, generata a breve distanza di tempo dal deposito dell’atto (cfr. Trib. Napoli 16 dicembre 2015 (ord.), cit.).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che l’erronea indicazione del numero di ruolo non costituisse un errore imputabile all’istante, anche in considerazione del fatto che il depositante ne ha avuto conoscenza solamente mediante la ricezione della c.d. terza ricevuta, generata, peraltro, dopo lo spirare del termine per il deposito (sull’onere di effettuare un nuovo deposito dell’atto, nel caso in cui sia possibile rimediare all’errore commesso prima della scadenza del termine, v. Trib. Benevento 13 maggio 2016 (ord.), inedita, richiamata in motivazione).