16 Novembre 2021

La Legge delega n. 134/2021 e le prospettive di riforma del sistema sanzionatorio e della giustizia riparativa

di Emanuele Nagni Scarica in PDF

La Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, ambisce apertamente ai valori di efficienza e ragionevole durata imposti dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per un assicurare un equo processo.

La riduzione dei tempi di giustizia rappresenta il comun denominatore degli interventi riformatori promossi dalla L. n. 134/2021, che realizza sotto molteplici aspetti la spinta deflattiva al carico processuale in un orizzonte temporale di attuazione delle deleghe espresse dall’art. 1 entro il 19 ottobre 2022.

Nell’art. 2 della novella, sono previste le disposizioni immediatamente precettive dal 19 ottobre 2021, che introducono importanti modifiche in materia di prescrizione del reato, improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, identificazione dell’indagato e dell’imputato ignoto, apolide, extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale, violenza domestica e di genere, comunicazioni al difensore di impugnazioni, dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

Come anticipato, i criteri della delega al Governo sono rinvenibili nell’art. 1, con i quali il Parlamento si è occupato di processo penale (art. 1, co. 5-13, 24-26), sistema sanzionatorio e giustizia riparativa.

Segnatamente, in punto di sistema sanzionatorio, il comma 14 prevede, per la confisca per equivalente non avente ad oggetto beni immobili o mobili sequestrati, la medesima modalità di esecuzione delle pene pecuniarie. Inoltre, la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale dovrà avvenire nelle forme della delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 534bis e 591bis c.p.c., mentre l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati secondo quanto stabilito dall’art. 104bis disp. att. c.p.p.

Attesa la scarsa frequenza che attualmente connota le operazioni di esecuzione, riscossione e conversione della pena pecuniaria, il comma 16 delega l’introduzione di procedure amministrative che ne possano rievocare l’effettività, non solo per semplificarne il procedimento esecutivo, ma anche per razionalizzare con equità ed efficienza i criteri di conversione in ipotesi di omesso pagamento del condannato insolvente o insolvibile. Pertanto, nell’intento di valorizzare anche il procedimento per decreto penale di condanna, la riforma subordina l’effetto estintivo derivante da tale rito all’assolvimento effettivo della pena pecuniaria, prevedendo altresì la sostituibilità della pena pecuniaria a quella detentiva fino a un anno.

Con riferimento alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, poi, il comma 17 si propone di rivedere la L. 24 novembre 1981, n. 689, abrogando la semidetenzione e la libertà controllata per lasciare spazio a semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria. Quest’ultima, dunque, è aumentata ad un anno nel limite della pena detentiva sostituibile, ma diminuita nell’attuale tasso minimo di conversione di cui all’art. 135 c.p. (euro 250,00), per incentivare il ricorso alla sostituzione della pena mediante un valore più adeguato alla condizione economica del condannato e del suo nucleo familiare.

Inoltre, si prevede il raddoppio da due a quattro anni della pena detentiva breve sostituibile con pene non detentive o semi-detentive, recidendo così la sovrapposizione tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena e facendo coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 659 c.p.p. Quanto all’applicabilità di semilibertà e detenzione domiciliare, oltre che dopo la definitività della sentenza, il Governo è delegato all’anticipazione al giudizio di cognizione, allo scopo di incentivare il ricorso ai riti alternativi e deflazionare il carico processuale gravante sui tribunali di sorveglianza.

Nello specifico, si avrebbe la sostituibilità della pena detentiva con la semilibertà o la detenzione domiciliare in ipotesi di irrogazione entro il limite di 4 anni; con il lavoro di pubblica utilità e senza opposizione del condannato entro quello di 3 anni; con la pena pecuniaria entro quello di 1 anno. Inoltre, l’applicabilità della pena sostitutiva – del tutto insuscettibile di sospensione condizionale – sarebbe condizionata dall’opportunità di favorire la rieducazione del condannato, per prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

In relazione alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, emesso anche in sede di decreto penale di condanna, si determinerebbe la revoca della confisca eventualmente applicata, qualora siano accertati il positivo svolgimento e possibili esecuzioni di condotte risarcitorie o riparatorie.

Passando alla giustizia riparativa, infine, i commi da 18 a 20 determinano l’imprescindibile introduzione della disciplina che offre ossequio alla Direttiva 2012/29/UE emessa in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI, quale garanzia alle vittime di reato di idonei livelli di tutela e assistenza nell’accesso e nella partecipazione al procedimento penale, oltre che in sede extragiudiziale.

L’istituto – accessibile in ogni stato e grado del procedimento (compresa la fase esecutiva) – si attiva su iniziativa dell’autorità giudiziaria e con il consenso di soggetto attivo del reato e danneggiato. Ebbene, il Governo avrà l’onere di disciplinare ogni garanzia per l’accesso ad un adeguato programma riparativo, per la confidenzialità delle dichiarazioni rese e la valutazione processuale dell’esito favorevole, senza dimenticare il ruolo dei mediatori e delle strutture pubbliche convenzionate con il Ministero della Giustizia.

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