21 Marzo 2017

Recenti chiarimenti della Cassazione in tema di opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Due differenti pronunce della Cassazione offrono l’occasione per riepilogare alcune delle questioni affrontate dalla giurisprudenza in materia di opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia. In particolare, nella sentenza n. 365 del 10 gennaio 2017, la Corte riconosce la sussistenza, in capo al giudice dell’opposizione, di un potere-dovere di richiedere a chi ha provveduto alla liquidazione i documenti e le informazioni necessarie alla decisione. Nella precedente pronuncia del 20 dicembre 2016, n. 26378, ribadisce l’orientamento secondo cui legittimato a proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato.

1.Sui poteri officiosi del giudice dell’opposizione: Cass. 10 gennaio 2017, n. 365

Con ricorso ex art. 15, d.leg. 150/2011, un avvocato aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute a seguito di ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento all’attività legale prestata in un procedimento. Il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che l’avvocato non aveva assolto al suo onere probatorio, documentando l’attività svolta, ragion per cui non era possibile valutare la congruità della liquidazione presente nel provvedimento impugnato né stabilire l’esatta entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore. Avverso tale statuizione, l’avvocato proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 15, comma 5, del decreto citato che, nella prospettazione del ricorrente, imporrebbe al Giudice il potere/dovere di richiedere ex officio, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione.

La Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo che la locuzione «può chiedere» ai sensi dell’art. 15 d.leg. citato deve essere intesa nel senso della sussistenza di un potere-dovere in capo al giudice di richiedere i documenti necessari ai fini della decisione.

2.Sulla legittimazione del difensore a proporre opposizione: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26378

In un processo penale per diffamazione a mezzo stampa, l’attuale ricorrente aveva difeso un collaboratore di giustizia, ivi costituitosi parte civile. Dichiarato prescritto il reato in sede di gravame, la Corte d’Appello aveva liquidato le spese legali ponendole a carico dell’imputato. In ordine a tale statuizione, il difensore aveva proposto istanza chiedendo la correzione dell’errore materiale nella parte in cui le spese non erano state poste a carico dello Stato, in ragione dello status soggettivo di collaboratore di giustizia rivestito dalla parte civile. La Corte di merito, qualificata l’istanza come ricorso in Cassazione, aveva inviato gli atti alla Suprema Corte. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e poste le spese processuali a carico dell’avvocato ricorrente; in base alla sentenza, era stata emessa a  carico di quest’ultimo cartella esattoriale. Avverso tale ultimo atto, il ricorrente aveva proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello, con cui rilevava di non aver agito in proprio, ma in qualità di difensore della parte civile.

L’istanza veniva dichiarata inammissibile, in quanto, secondo la Corte, il ricorrente aveva agito in proprio chiedendo la correzione della statuizione con la quale era stata respinta la sua richiesta di liquidazione delle spese e degli onorari per l’assistenza e la difesa della parte civile, quale persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia. Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso in Cassazione, articolato in un unico motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito ammesso la condanna in proprio del difensore della parte civile personalmente.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Cassazione afferma, infatti, che la pronuncia con cui la Corte d’Appello ha sancito il non luogo a procedere non è ulteriormente impugnabile.

Ad abundantiam rileva che è insegnamento costante della Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese sia solo il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato.

3.Quadro normativo ed aspetti problematici

 Il giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato è disciplinato dal combinato disposto del T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d. leg. 1 settembre 2011, n. 150. Ai sensi dell’art. 82 T.U., l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, avverso il quale, ex art. 83 T.U., può essere proposta opposizione. Con riferimento al giudizio di opposizione, l’art. 170 T.U. rinvia alla disciplina dell’art. 15 del d.leg. n. 150 del 2011, che sancisce l’applicazione del rito sommario di cognizione.

La giurisprudenza ha avuto modo più volte negli ultimi anni di pronunciarsi sulle questioni più dibattute circa il giudizio in esame.

Innanzittutto è stato chiarito che il giudizio di opposizione, che ha natura di impugnazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e si svolge secondo le forme del rito civile, anche nel caso in cui l’attività di patrocinio sia stata svolta davanti al giudice amministrativo: cfr., da ultimo, Cass. 23 dicembre 2016, n. 26908, in Foro it., Rep. 2016, voce Spese di giustizia, n. 15, secondo cui il ricorso si propone al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Tar che ha liquidato i compensi oggetto di impugnazione. In generale, il ricorso si propone al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato: cfr. Cass. 11 novembre 2015, n. 23020, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 24; Cass. 4 marzo 2015, n. 4362, id., Rep. 2015, voce Spese di giustizia, n. 25, secondo cui l’eventuale decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; Cass. 5 giugno 2014, n. 12668, id., Rep. 2014, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 28.

Quanto alla legittimazione all’azione, come si è visto, la Corte afferma che il provvedimento di ammissione ai sensi del D.P.R. 115/2002 instaura un rapporto tra Stato e difensore, in forza del quale quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato ad agire avverso il provvedimento che liquida le spese. La pronuncia si conforma alla soluzione accolta dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità: cfr., in tal senso, Cass. 27 gennaio 2015, n. 1539, id., Rep. 2015, voce cit., n. 22; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750, id., Rep. 2014, voce cit., n. 30; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35. Il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario del procedimento, secondo Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516, id., Rep. 2012, voce cit., n. 51.

In base alla pronuncia della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 106, id., 2016, I, 1877, il termine per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso (sulla problematica v. Gerardo, Alla ricerca del termine per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, con particolare riguardo alle competenze del ctu (art. 15, d.leg. 1° settembre 2011, n. 150), in Rass. avv. Stato, 2014, 3, 173).

Con riferimento al potere officioso del giudice, in senso conforme alla massima in epigrafe, cfr. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19690, in Foro it., Rep. 2015, voce Ausiliari del giudice, n. 3; Cass. 7 maggio 2015, n. 9264, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 23.

In generale, per un commento del D.P.R. n. 115 del 2002, v. Giussani, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, in Diritto on line Treccani, 2012; Luiso, Orientamenti giurisprudenziali sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 623 ss.; Scarselli, Il nuovo patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e amministrativi, Padova, 2003.