12 Dicembre 2017

Specificità dei motivi d’appello ex art. 342 c.p.c.: il punto dopo sez. un. 27199/2017

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF
  1. L’evoluzione normativa della disciplina

E’ noto che l’atto, a norma del nuovo art. 342 c.p.c. deve contenere, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 163 c.p.c. (ad esclusione del superfluo avvertimento di cui al n. 7: così Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2015, 406; Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 384; in giurisprudenza Cass., S.U., 18 aprile 2013, n. 9407), non più l’esposizione sommaria dei fatti (eliminata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e confluita nella nuova “motivazione” dell’appello; il requisito per altro non dava luogo a particolari difficoltà, essendo indubbio che un’eventuale assenza avrebbe determinato una mera irregolarità non sanzionata dell’atto), bensì «1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

Tale formulazione costituisce l’ultimo approdo di una complessa evoluzione normativa, che conosceva, prima della riforma del 2012, la più generica previsione introdotta dalla l. 26 novembre 1950, n. 353 per cui «l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163 se l’appello è proposto davanti alla corte d’appello o davanti al tribunale».

La riforma del 2012, innovando la disciplina della porzione dell’atto d’appello con cui l’impugnante argomenta in ordine alla fondatezza delle proprie doglianze, si è inserita nella complessa problematica che si agitava intorno all’elemento dei motivi, e, in particolare, alla determinazione del requisito della specificità.

In estrema sintesi, il presupposto era ritenuto soddisfatto dall’enunciazione di censure puntuali e determinate con cui l’appellante avesse allegato l’esistenza di errori del giudice a quo in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 22 luglio 1993, n. 8181; Cass., 15 novembre 1982, n. 6101; Cass., 27 giugno 1981, n. 4196), senza tuttavia poter individuare regole rigidamente determinabili e dunque con la necessità di affidarsi ad una valutazione caso per caso, avendo riguardo alle concrete vicende della fase processuale chiusa dalla sentenza impugnata (Chiarloni, Appello. I- Diritto processuale civile, in Enc. giur., II, Roma, 1995, 3).

 

  1. Il dibattito sul contributo di novità offerto dalla riforma del 2012

Con la tipizzazione dei contenuti della “motivazione” dell’atto d’appello il legislatore ha sostanzialmente dettagliato il requisito della specificità e ha così fatto entrare l’atto d’appello nell’orbita di quel principio di autosufficienza (Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Bologna, 2013, 152)  che, coniato dalla giurisprudenza nell’esegesi dei requisiti formali del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. potrebbe in realtà offrire in grado d’appello risultati non disprezzabili in termini di ragionevole durata del processo, qualora venga applicato dai giudici di secondo grado senza eccedere negli esasperati formalismi cui indulge talvolta la Corte di legittimità.

Esso potrebbe infatti permettere al giudice d’appello di formarsi un’idea della fondatezza o meno in iure dell’impugnazione senza doversi necessariamente addentrare nel fascicolo, e al contempo non pare aggravare eccessivamente il lavoro dei difensori, ai quali, già sotto la norma previgente, l’onere di specificazione dei motivi sconsigliava di limitarsi ad una mera relatio alle difese esperite in primo grado (la pertinenza del principio d’autosufficienza all’atto d’appello – negata da Cass., 11 aprile 2016, n. 6978 – è invece espressamente affermata da App. Potenza, 14 maggio 2013, in Nuova proc. civ., 2013, 4, 136).

Da questo punto di vista, in realtà, la riscrittura della norma in esame ha il merito di chiarire alcuni punti controversi – quali la possibilità per il giudice d’appello di adottare una diversa qualificazione giuridica, in assenza di impugnazione sul punto, rispetto a quella offerta dal primo giudice: dibattito che, secondo la migliore dottrina (Balena, op. cit., 397), l’art. 342, n. 2, c.p.c. risolve definitivamente a favore della tesi negativa – senza introdurre a carico dell’appellante oneri particolarmente gravosi, come ricavabile dall’orientamento prevalente della Cassazione anche anteriormente al chiarimento offerto da Cass., sez. un., n. 27199/2017, su cui v. infra.

È stato infatti semplicemente recepito a livello normativo l’orientamento, ormai pacifico, che predicava l’inammissibilità dell’appello privo di specifici motivi, ovvero, oggi, di “motivazione”.

Non risulta poi dirompente la previsione della necessità di specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato, già sotteso al principio di specificità dei motivi d’appello (un elemento di novità potrebbe semmai essere apportato dall’interpretazione, sostenuta da Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143 e da una parte della dottrina, per cui è “parte” la sezione di motivazione in senso logico appartenente al piano verticale della sentenza, e dunque comprendente non soltanto i “capi della decisione” ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo “autonomo o di causalità” rispetto alla decisione: così Fabiani, Oggetto e contenuto dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 284; Verde, La riforma dell’appello civile: due anni dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 973, secondo cui nella nozione rientrano anche i “luoghi” della motivazione, «che ne costituiscono la base argomentativa»; ma contra Balena, op. cit., 397, nt. 19, secondo cui le parti di provvedimento non possono essere intese in altro senso che non sia quello con cui il termine “parti” è adoperato nell’art. 329 c.p.c., e dunque con riferimento alle statuizioni o capi della sentenza di primo grado suscettibili di passare autonomamente in giudicato).

Sarebbe invece innovativo, e assai gravoso per l’appellante, l’onere di redigere un “progetto alternativo di sentenza”, come sostenuto in alcune decisioni di merito.

Sotto questo profilo, le prime applicazioni dell’art. 342 c.p.c. e, per il rito del lavoro, dell’art. 434 c.p.c. si sono segnalate infatti per una eccessiva severità, tanto da ipotizzarsi un vero e proprio onere per la parte di mettere il giudice nella doppia condizione di operare un «preciso e mirato intervento di ‘ritaglio’», come consentito dalle «funzionalità di editing redazionale» del processo civile telematico (App. Salerno, 1° febbraio 2013, in Giusto proc. civ., 2013, I, 481 ss., con nota fortemente critica di Scarselli, Il nuovo contenuto dell’atto di appello ex art. 342 e 434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenza), e di redigere la motivazione «mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante» (Trib. Verona, 28 maggio 2013, in www.ilcaso.it): una richiesta, neanche troppo mascherata, di poter copiare e incollare nella sentenza d’appello le parti ritenute utili dell’appello principale ovvero incidentale, che ha giustamente incontrato le censure della dottrina secondo cui l’incombente «rompe la dialettica e i ruoli che contrappongono le figure del giudice e dell’avvocato, rompe la dialettica tra il privato che chiede giustizia e il pubblico che deve renderla» (Scarselli, op. cit., 490), tanto più che, dalla lettura dei predetti arresti, neppure si comprende su quali elementi testuali i giudici abbiano tratto argomenti per un’esegesi tanto formalistica (Verde, op. cit., 975).

Ad un’interpretazione “debole” dell’art. 342 c.p.c. si è invece ispirata la Cassazione sin dalle prime pronunce in materia, dalle quali emerge che la nuova norma non impone affatto all’appellante di ricalcare la sentenza appellata con un diverso contenuto, ma soltanto di razionalizzare le ragioni dell’impugnazione individuando in modo chiaro e esauriente le parti di provvedimento non condivise, nonché di esplicitare le differenti argomentazioni che sorreggono le ragioni di dissenso (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143).

Esegesi ragionevole, secondo cui l’atto d’appello, senza doversi necessariamente configurare alla stregua di una “seconda sentenza”, deve contenere un profilo volitivo, con cui l’appellante indica i singoli segmenti di decisione che intende sottoporre al secondo giudice; un profilo argomentativo, con cui esplicita le ragioni che fondano le auspicate modifiche al provvedimento; e un profilo causale, con cui l’appellante è tenuto ad illustrare l’esistenza del nesso eziologico tra l’errore del primo giudice e l’esito del giudizio.

 

III. La posizione espressa dalle sezioni unite

Nel dibattito è intervenuta la Cassazione a sezioni unite con la recente decisione 16 novembre 2017, n. 27199, la quale ha affermato il principio di diritto per cui «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

Le sezioni unite erano state chiamate a stabilire, in risposta al quesito posto dall’ordinanza interlocutoria della terza sezione, n. 8845 del 5 aprile 2017, se «sia richiesto all’appellante di formulare l’appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente, ma almeno necessaria, un’analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice».

In motivazione la Corte – dopo aver ripercorso le principali tappe dell’avvicinamento dell’appello al modello della revisio prioris instantiae (rispetto all’opposta concezione del novum iudicium cui il procedimento era improntato fino alla novella del 1990), e alla conseguente limitazione della cognizione del giudice di secondo grado alle sole questioni dedotte dagli appellanti – ha ricordato che la questione inerente al contenuto minimo dell’atto d’appello è stata più volte affrontata dal supremo organo della nomofilachia.

In particolare, con sentenza 6 giugno 1987, n. 4991 le sezioni unite hanno richiesto la manifestazione volitiva dell’appellante indirizzata a ottenere la riforma della sentenza impugnata, e corredata da un apporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione offerta dal primo giudice.

Con sentenza 20 settembre 1993, n. 9628 (confermata, sotto questo profilo, dalla successiva decisione 29 gennaio 2000, n. 16) lo stesso organo ha confermato la necessità che le ragioni dell’appellante, senza particolari forme sacramentali, siano esposte «con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un lato consente di affermare che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluto, esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime».

Vigente l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c., secondo le sezioni unite non si è realizzato un vero e proprio contrasto sul minimum per l’ammissibilità dell’appello, come invece sostenuto nell’ordinanza di rimessione, tale da giustificare l’adesione ad uno specifico orientamento giurisprudenziale, potendosi invece semplicemente confermare (sia pure con alcune precisazioni) l’interpretazione per cui l’appellante deve «consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte» (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143; nello stesso senso Cass., sez. un., 27 maggio 2015, n. 10878, che chiede l’indicazione «chiara e esauriente» del quantum appellatum, ossia dei «punti e capi della decisione investiti dal gravame», nonché delle «ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma»).

Le sezioni unite hanno poi espressamente confermato l’insussistenza di alcun onere di redazione di un «progetto alternativo di sentenza», essendo invece sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che, come già osservato da Cass., 7 settembre 2016, n. 17712, alla pars destruens costituita dalla demolizione dell’iter logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata segua una pars construens che prospetti una «ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice».

A tali approdi le sezioni unite hanno aggiunto due precisazioni – nelle quali è lecito leggere un saggio invito ai giudici d’appello ad utilizzare con parsimonia la sanzione dell’inammissibilità, e, conseguentemente, ad applicare il nuovo art. 342 c.p.c. con approccio scevro da pericolosi formalismi – per cui è sufficiente che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano «chiaramente» enucleati, il che avviene quando l’atto d’appello permette di «comprendere qual è il contenuto della censura proposta»; e la maggiore o minore specificità delle doglianze è conseguenza dell’estensione della motivazione della decisione di primo grado, e dunque «ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado».