5 Gennaio 2020

Onere della prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1° ottobre 2019, n. 24491

Licenziamento – giustificato motivo oggettivo – utile ricollocazione del dipendente – anche con mansioni inferiori – onere della prova gravante sul datore

Massima

Grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale; ciò in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di repêchage anche in ordine alle mansioni inferiori.

Commento

Nel caso in esame una lavoratrice dipendente, assunta quale impiegata amministrativa di quarto livello, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo consistente nella necessità di ridurre il personale a causa di una diminuzione di attività dell’impresa. La lavoratrice impugnava il licenziamento ma rimaneva soccombente in primo grado. La Corte d’appello, adita dalla lavoratrice, riformava la decisione di primo grado, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e, in applicazione della c.d. tutela obbligatoria di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, condannava la società datrice di lavoro a riassumere la ricorrente o, in difetto, a risarcirle il danno in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Nel raggiungere tale conclusione la Corte di merito osservava, tra l’altro, che la ragione addotta a giustificazione del recesso era circostanza smentita dagli avvisi, quasi coevi, con cui l’impresa ricercava un impiegato esperto in materia contabile da assumere, nonché dai dati di bilancio relativi ai due anni precedenti, che avevano evidenziato l’esistenza costante di utili e, nell’anno prima del licenziamento, un rilevante incremento delle disponibilità liquide. Rilevava inoltre il giudice d’appello che la società non aveva fornito alcuna prova circa l’impossibilità di un utile reimpiego della ricorrente. La società ricorreva in Cassazione invocando, tra l’altro, l’applicazione dell’orientamento interpretativo secondo cui grava sul lavoratore l’onere di allegare l’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poter essere utilmente collocato, conseguendo solo a tale allegazione l’onere della parte datoriale di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. Tale presunto onere, assume la società, non era stato minimamente assolto dalla ricorrente. La Suprema, nel ribadire che l’orientamento interpretativo invocato è ormai superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha confermato che incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

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