Diritto Bancario

Il principio di vicinanza della prova nelle controversie bancarie

Il principio di vicinanza della prova stabilisce che l’onere probatorio debba essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione. Pertanto, è ragionevole assegnare l’onere della prova alla parte a cui il fatto da dimostrare è più vicino: la banca, essendo l’ente che predispone i contratti, gestisce i conti correnti e tiene traccia delle operazioni finanziarie, è generalmente considerata la parte più vicina alle prove documentali. Tuttavia, l’applicazione del principio di vicinanza della prova, in quanto deroga al principio generale sull’onere della prova, è giustificata solo in situazioni eccezionali, quando la parte onerata si trovi in una condizione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire…

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Frodi informatiche: brevi appunti

Le frodi informatiche mirano a catturare le credenziali di accesso ai servizi bancari online, al fine di effettuare operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente. Una delle frodi più comuni è il phishing, in cui la vittima riceve un’e-mail che la invita a inserire dati personali attraverso un link a un sito che solitamente imita quello della propria banca. Esistono varianti di questa truffa, come il vishing, che avviene tramite telefonate, e lo smishing, che sfrutta messaggi SMS. Frodi più sofisticate includono lo spoofing, in cui i truffatori mascherano la provenienza di e-mail, SMS o telefonate, facendo sembrare che il messaggio provenga dall’intermediario bancario. Un’altra tecnica avanzata è il “man in the browser,” un tipo di malware che si interpone…

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Tribunale delle imprese e fideiussione omnibus schema ABI

La questione dell’invalidità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole frutto di intese restrittive della concorrenza in violazione della L. n. 287/1990 è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (richiamando gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 159/2003), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022; Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 30437/2023; Cass. n. 22305/2024. La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità…

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Fideiussione omnibus e importo massimo garantito

La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate…

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La costituzione del pegno su titoli nell’anticipazione bancaria

L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro (mediante versamento o costituzione di una disponibilità) contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno. Ai sensi degli artt. 1846 e 1851 c.c., l’anticipazione bancaria può essere assistita da pegno su «titoli», «merci» o «danaro». La garanzia reale che assiste l’operazione è dunque pragmaticamente circoscritta all’insieme di quei beni (mobili) per i quali sia possibile rinvenire quotazioni di mercato o che, comunque, siano di pronta e facile liquidabilità, e per i quali risulti agevole tanto…

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Brevi note sulla domanda di accertamento negativo del credito

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 1146/2003) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, La…

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Mancato perfezionamento del contratto in forma scritta: oneri probatori

Costituisce ius receptum che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (ex multis Cass. n. 7697/2023; Cass. n. 10025/2023; Cass. n. 12993/2023). L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste…

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Le comunicazioni periodiche alla clientela (art. 119 TUB)

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia, ad es. l’ammontare dell’esposizione del debitore principale, cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, § 3, Comunicazioni alla clientela). Il CICR indica il contenuto e…

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La convenzione degli interessi nei contratti bancari

Come noto, il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a norma del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). La Cassazione, infatti, ha spesso ribadito che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e…

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Usura bancaria: brevi note sul worst case

La prevalente giurisprudenza, da ultimo Trib. Potenza 30.4.2024, si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell’elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369). Tale approccio deriva dall’applicazione inappropriata di formule di calcolo (non…

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