7 Luglio 2020

Pignoramento di titoli obbligazionari e ordinanza di assegnazione

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9872 – Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo

Espropriazione mobiliare presso terzi – Dichiarazione di terzo – Titoli obbligazionari – Ordinanza di assegnazione – Ammissibilità 

Nel caso in cui il pignoramento presso terzi abbia per oggetto titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità del terzo pignorato, è valida l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna la somma ricavata dalla liquidazione degli stessi.

CASO

Nell’ambito di un’espropriazione mobiliare presso terzi, la banca terza pignorata dichiarava di essere debitrice della società esecutata della somma di € 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca e costituite in pegno in suo favore a garanzia di un affidamento.

A seguito della vendita dei titoli obbligazionari, la somma ricavata veniva accreditata sul conto corrente della società esecutata, che presentava saldo negativo.

Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, emetteva ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente, in forza della quale veniva intimato precetto di pagamento alla banca, che nel frattempo aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, che, ravvisando l’inesistenza di un credito certo e determinato nel suo ammontare, dichiarava nulla l’ordinanza di assegnazione.

La sentenza del Tribunale di Trapani veniva quindi impugnata dall’originario creditore procedente mediante ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, la dichiarazione resa dal terzo pignorato fosse da considerarsi positiva e che la circostanza per cui l’oggetto del pignoramento fosse rappresentato da titoli obbligazionari non ostasse alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione.

QUESTIONI

La fattispecie esaminata dai giudici di legittimità ha per oggetto un’espropriazione mobiliare presso terzi in cui, nella dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., il terzo pignorato dava conto dell’esistenza di un credito della società esecutata nei suoi confronti, pari al controvalore di obbligazioni costituite in pegno a favore della banca medesima.

L’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione era stata dichiarata nulla dal Tribunale di Trapani, adito dalla banca con ricorso ex art. 617 c.p.c., sulla base di tre circostanze:

  • il terzo pignorato aveva dichiarato l’esistenza non di un proprio debito, ma di un rapporto di affidamento;
  • un credito certo e determinato nel suo ammontare, dunque, non esisteva;
  • solo somme o crediti esigibili o di celere liquidazione possono costituire oggetto di assegnazione.

La Corte di cassazione ha ritenuto erronee tutte e tre le enunciazioni che avevano condotto all’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca.

In primo luogo, il tenore testuale della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era chiaramente e inconfutabilmente nel senso dell’esistenza del credito della società esecutata verso il terzo pignorato, sicché non potevano nutrirsi dubbi in proposito.

In secondo luogo, l’oggetto del pignoramento era rappresentato dai titoli obbligazionari costituiti in pegno (ovvero dal loro controvalore) e non dal rapporto affidato: anche da questo punto di vista, dunque, l’esistenza di beni o crediti assoggettabili a espropriazione forzata non poteva essere revocata in dubbio.

In terzo luogo, l’assunto secondo cui detti titoli non potevano formare oggetto di pignoramento e di assegnazione, in quanto non suscettibili di celere liquidazione, si scontra con la disciplina recata dagli artt. 552 e 553 c.p.c.

Infatti, a termini dell’art. 552 c.p.c., quando il pignoramento ha per oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione ne dispone la vendita a norma degli artt. 529 e seguenti c.p.c., indipendentemente dalla loro agevole liquidabilità; l’art. 553, comma 2, c.p.c., invece, prevede espressamente la possibilità di assoggettare a espropriazione forzata crediti esigibili in termini maggiori di novanta giorni, essendo in facoltà del creditore procedente, in questo caso, chiederne la vendita, in alternativa all’assegnazione.

Nel caso di specie, trattandosi di titoli obbligazionari che si trovavano nella disponibilità della banca terza pignorata, in quanto costituiti in pegno a suo favore, si doveva procedere alla loro liquidazione (come, in effetti, era avvenuto), distinguendosi solo a seconda che si tratti di certificati obbligazionari cartolari (soggetti al regime di circolazione dei titoli di credito) o di titoli dematerializzati (per i quali sono previste specifiche disposizioni per l’apposizione del vincolo e la liquidazione).

Peraltro, come osservato dai giudici di legittimità, l’assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla liquidazione dei titoli (la quale, secondo quanto riportato in sentenza, era stata invece accreditata sul conto corrente della società esecutata) era condizionata dal privilegio che la banca terza pignorata godeva in virtù del pegno, che l’avrebbe legittimata ad assumere, in sede esecutiva, le opportune iniziative processuali volte a farlo valere. Di qui l’invito rivolto al giudice del rinvio a valutare se il pegno menzionato nella dichiarazione resa dal terzo pignorato sia o meno opponibile al creditore procedente.

L’aspetto da ultimo menzionato merita un approfondimento.

In effetti, il fatto che il terzo pignorato avesse dichiarato che i titoli obbligazionari erano costituiti in pegno a suo favore rende discutibile la qualificazione come positiva della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., alla luce di quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19059: secondo tale pronuncia, non può considerarsi positiva una dichiarazione sostanziantesi nell’indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta costituita in pegno in favore di altri, giacché essa realizza il duplice effetto di rendere il creditore procedente edotto della circostanza che il bene oggetto del pignoramento è – in realtà – indisponibile e di rendergli opponibile il contratto di pegno, con la conseguenza che, in presenza di una siffatta dichiarazione del terzo, il creditore procedente è tenuto, a pena di estinzione del processo esecutivo, a chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Nella succitata pronuncia è stato evidenziato che la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c. è funzionale a consentire l’individuazione della cosa assoggettata a espropriazione e che solo se, per effetto di essa, tale individuazione è possibile, il processo di esecuzione può procedere verso l’ordinario esito della vendita o dell’assegnazione.

Quando, invece, la dichiarazione manca o, per il suo contenuto, non consente l’utile prosecuzione del processo esecutivo (ovvero l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, quale suo esito fisiologico), si rende necessario procedere, tramite gli accertamenti previsti dall’art. 549 c.p.c., a quell’individuazione cui la dichiarazione è preordinata.

Secondo il menzionato arresto, l’indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta già costituita in pegno in favore di altri non può reputarsi idonea a dare conto dell’esistenza di un bene o credito suscettibile di valida ed efficace assegnazione, perché dà conto della circostanza che il bene pignorato è, in realtà, indisponibile e a rendere opponibile al creditore procedente la prelazione pignoratizia.

L’espletamento degli accertamenti previsti dall’art. 549 c.p.c. e, ancora prima, la richiesta della loro esecuzione (che non può ritenersi implicitamente contenuta nell’atto di pignoramento ovvero nell’istanza di assegnazione) si pongono quindi come antecedenti indispensabili per l’utile prosecuzione del processo esecutivo (pena la sua dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c.), influendo il loro esito sulla pronuncia del provvedimento conclusivo dell’esecuzione.

Applicando tali principi al caso esaminato dalla sentenza che si annota, quindi, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità dell’ordinanza di assegnazione perché emessa a fronte di dichiarazione da qualificarsi come negativa (in quanto esplicitante la presenza di pegno gravante sulle cose pignorate) e in assenza della preventiva esecuzione degli accertamenti prescritti dall’art. 549 c.p.c. (la mancata richiesta dei quali è da considerare, secondo il precedente citato, alla stregua di inattività rilevante ai fini della declaratoria di estinzione del processo esecutivo), essenzialmente volti a verificare l’opponibilità del pegno al creditore procedente.

È noto, infatti, che un conto sono i requisiti dettati ai fini della valida costituzione del pegno, un conto sono quelli richiesti ai fini dell’opponibilità della prelazione ai terzi (e, in particolare, al creditore procedente), i quali assumono un particolare e precipuo rilievo nell’ambito del processo esecutivo, posto che la sussistenza dei primi non necessariamente implica pure la ricorrenza dei secondi.

Fermo restando che, come affermato da una recente pronuncia, se all’esito di un pignoramento presso terzi viene pronunciata ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa, un tale vizio deve essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in difetto della quale resta sanato (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2020, n. 11287).

D’altro canto, secondo quanto stabilito dall’art. 499 c.p.c., il creditore che vanti un diritto di pegno sui beni oggetto di espropriazione forzata è legittimato a intervenire nel processo esecutivo promosso in danno dell’esecutato, per partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita, che – in quanto il pegno risulti validamente costituito e opponibile – dovrà essere prioritariamente destinato alla soddisfazione delle sue ragioni, per effetto della prelazione accordata dalla legge.

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