7 Aprile 2020

L’affido condiviso e la frequentazione dei figli durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte d’appello di Bari 26 marzo 2020

Lo scopo primario delle norme poste dai DPCM emanati è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio diretta al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini anche dei minori. Il diritto/dovere di visita dei genitori è da considerarsi recessivo rispetto alle limitazioni poste alla circolazione delle persone, legalmente stabilite a norma degli artt. 16 e 32 Cost.

Affidamento condiviso e frequentazione genitori/figli – sospensione – diversa modalità

Art. 337 ter c.c. – DPCM 22 marzo 2020

IL QUADRO ATTUALE DELLA NORMATIVA

Il DPCM del 22 marzo 2020, che ha previsto ulteriori restrizioni alla circolazione per contrastare il contagio da Covid-19, ha imposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Rispetto a quanto disposto dall’art. 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020, risultano soppresse “le situazioni di necessità” e non sono più consentiti gli spostamenti per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In questo quadro normativo si pone il problema di come gestire la frequentazione tra i genitori separati e i figli, in relazione alle visite con il genitore non convivente.

In un primo momento, sembravano essere consentiti gli spostamenti dei genitori che si recavano a prendere i figli in ottemperanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che aveva precedentemente disposto modalità di affidamento e frequentazione.

Le disposizioni erano state interpretante nel senso che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio” (FAQ sito web del Governo).

La Circolare del Ministro dell’interno del 23 marzo 2020 ha tentato di fare chiarezza sulle nuove misure limitative degli spostamenti.

La previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata a impedire gli spostamenti in Comuni diversi da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Nel modello di autocertificazione rilasciato il 26 marzo 2020, sono stati inseriti tra i “motivi di necessità” da dichiarare gli “obblighi di affidamento di minori”.

I PRIMI PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI

Un recentissimo provvedimento è stato adottato dal Presidente della Corte di Appello di Bari Sezione Famiglia, con ordinanza del 26 marzo 2020.

La madre aveva presentato istanza urgente di sospensione delle visite dei figli con il padre, residente in un altro Comune.

Il giudice, accogliendo l’istanza, ha disposto la sospensione delle visite del padre e indicato quale modalità di esercizio di frequentazione, lo strumento della videochiamata o Skype, mettendo un termine temporale (fino al 3 aprile 2020).

Nella motivazione si legge che lo scopo primario delle norme poste dai DPCM emanati è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio diretta al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini anche dei minori. Il diritto/dovere di visita dei genitori è da considerarsi recessivo rispetto alle limitazioni poste alla circolazione delle persone, legalmente stabilite a norma degli artt. 16 e 32 Cost.

Dal punto di vista procedurale, si è fatta applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. g, n. 1) del DL. n. 11/2020 (disposizione riprodotta, con alcuni emendamenti, nel D.L. n. 18/2020, art. 83, co. 3, lett. a, in G.U. 17.03.2020), nella parte in cui non è prevista la sospensione dei termini per “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.

Si rilevano altre due pronunce sul tema. Il Tribunale di Milano, con provvedimento reso in via d’urgenza l’11 marzo 2020, ha respinto l’istanza di un genitore che aveva chiesto l’emissione di un ordine d’immediato rientro dei minori (che si trovavano con il padre fuori Milano) presso l’abitazione materna e la limitazione del diritto di visita dell’altro genitore, a causa della situazione derivante dalla pandemia di Covid-19 e del rischio di contagio.

Il Tribunale, rilevato come il DPCM dell’8 marzo 2020 non precludesse il rientro presso la residenza o domicilio, e che comunque che lo stesso Governo nelle proprie FAQ aveva chiarito essere autorizzati gli spostamenti per permettere a ciascun genitore di esercitare il diritto di visita e frequentazione dei figli, ha respinto la richiesta e imposto il rispetto dell’accordo già raggiunto.

Un altro provvedimento è stato emesso dalla Corte d’appello di Lecce il 20 marzo 2020. Nel caso in esame i due figli minori erano stati collocati presso l’abitazione del padre al quale era anche stata attribuita la responsabilità genitoriale in via esclusiva.

In base ai provvedimenti esistenti, la madre avrebbe potuto vedere i figli presso una struttura protetta, ma la situazione di emergenza aveva reso impossibile gli incontri.

Il giudice, rilevando la necessità di garantire la relazione tra i minori e la madre con le modalità che consentano la tutela della salute di ciascuno, ha disposto in via d’urgenza che il padre consentisse ai minori collegamenti con la madre via Skype o con videochiamata.

IL BILANCIAMENTO DEI DIVERSI DIRITTI IN GIOCO

All’attualità, questi ultimi provvedimenti contrastano con le linee guida indicate dal Governo sul proprio sito delle FAQ, dove nella sezione Spostamenti, è specificato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Diversi sono i diritti coinvolti, il diritto alla bigenitorialità del figlio in primis, e dell’altro genitore alla sua frequentazione (come stabilito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria), ma è pur vero che rientra nei doveri di un genitore quello di tutelare la salute fisica del figlio. A ciò si aggiunga il diritto alla salute pubblica, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione e sulla cui base sono state emanate le misure limitative nell’abito del contenimento della pandemia.

Nell’ambito del bilanciamento, ciò che da più parti si auspica, è quello di evitare decisioni unilaterali, e giungere piuttosto a soluzioni concordate tra i genitori, tenuto conto delle singole e particolari situazioni in cui si viene a trovare ogni famiglia.

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