MONDO PROFESSIONE
Privacy: quando i professionisti sono responsabili del trattamento?
Lo scorso 7 febbraio il Garante Privacy ha fornito alcune precisazioni in merito al ruolo e alle responsabilità dei Consulenti del lavoro nel trattamento dei dati dei dipendenti dei loro clienti, tenendo conto delle novità introdotte con il GDPR. I chiarimenti forniti assumono estrema rilevanza, soprattutto in considerazione della possibilità di estendere gli stessi ad altri professionisti ai fini della loro corretta qualificazione. Giova a tal proposito ricordare che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si era pronunciato sul punto con circolare n. 1150 del 23 luglio 2018, escludendo l’obbligo, in capo ai Consulenti del lavoro, di essere nominati responsabili del trattamento. Nell’ambito della richiamata circolare il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si è infatti soffermato sul ruolo…
Continua a leggere...Data breach e GDPR, spunti pratici sulla valutazione della gravità e sull’obbligo di notifica
In premessa precisiamo che il presente contributo, ponendosi come fisiologica prosecuzione dell’analisi normativa precedentemente svolta (rinvenibile al seguente link), analizzerà il fenomeno “data breach” con taglio pratico e con l’intenzione di fornire una serie di esempi e di indicazioni utili agli addetti ai lavori. In particolare, saranno esaminati i profili legati all’eventuale[1] notificazione del breach –prevista agli artt. 33 («notificazione all’Autorità di Controllo») e 34 («notificazione agli interessati») del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”)- e l’inevitabile rapporto che sussiste tra quest’onere posto in capo al titolare e la (corretta) valutazione del rischio che la violazione subita possa compromettere diritti e libertà degli interessati coinvolti. A tal fine risulta assai utile rifarsi ad una serie di esempi pratici riportati all’interno…
Continua a leggere...Il “Responsabile deresponsabilizzato” e il “Titolare irresponsabile”: il teatro dell’assurdo nell’applicazione del GDPR
Le nomine dei Responsabili del trattamento dei dati personali da parte dei Titolari rincorrono percorsi che sembrano ispirati al teatro dell’assurdo e di certo non sembrano perseguire gli obiettivi legati all’accountability che pervadono il GDPR. Proviamo a fare ordine e a sfatare certe logiche legate troppo ai formalismi tipici della normativa precedente che invece il legislatore europeo richiede con forza di superare. *** Sulle sfaccettature del rapporto tra Titolare e Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR), sono stati già versati fiumi d’inchiostro e di bit. Accanto alle esegesi teoriche della norma – o, talvolta, indipendentemente da esse – il dibattito interpretativo si è sviluppato anche in relazione alle molteplici fattispecie in cui, nella prassi…
Continua a leggere...Data breach e GDPR, breve analisi normativa
Nel corso degli ultimi anni il tema legato alla violazione dei dati personali (o “data breach”) è stato oggetto di un interesse crescente che, dapprima limitato ai soli esperti in materia e alle rubriche specializzate, ha di recente attecchito anche all’interno dell’informazione quotidiana e generica. Traspare quindi la necessità di fare chiarezza in merito al substrato normativo in materia, analizzando le disposizioni presenti all’interno del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) e soffermandosi, brevemente, sulle Linee Guida dettate sul punto dal “Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati (WP29)” (in seguito le “Linee Guida”). Per quanto nell’immaginario comune si tenda a far coincidere un data breach con una sottrazione di dati personali altrui, il GDPR, all’articolo…
Continua a leggere...Le regole deontologiche nella normativa nazionale di adeguamento al GDPR
L’art. 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali introdotto dal d.lgs. n.101/2018, disciplina le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri. L’articolo affida al Garante per la protezione dei dati personali l’attività di promozione della sottoscrizione di “Regole deontologiche” negli ambiti in cui il regolamento riserva la materia agli Stati membri. In particolare, il regolamento prevede che il legislatore nazionale possa individuare disposizioni più specifiche, nonché determinare requisiti ad hoc relativamente a: a) trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; c) trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di trattamento, come ad esempio…
Continua a leggere...Privacy by design e privacy by default
I principi della c.d. “privacy by design” e “privacy by default”, congiuntamente col principio della c.d. “accountability” (con cui si pongono in stretto contatto), rappresentano un punto focale del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”), connotando quella che è stata la ratio legis del Legislatore comunitario nell’elaborazione della nuova normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, alla base del Regolamento, traspare chiaramente la necessità di introdurre un generale principio di responsabilità che richieda ai titolari e ai responsabili del trattamento di mettere in atto misure adeguate ed efficaci per garantire che gli obblighi normativamente prescritti siano effettivamente rispettati. Al tempo stesso, sussiste la parallela esigenza di lasciar spazio ad una certa adattabilità che consenta di…
Continua a leggere...Il GDPR e i servizi cloud
Premessa Uno dei temi maggiormente rilevanti posti dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) è certamente l’approccio al cloud computing, realtà ormai affermata nella vita quotidiana di aziende e professionisti ma che deve certamente fare i conti con le disposizioni ora in vigore in materia di protezione dei dati personali. Senza timore di smentita è possibile affermare che l’evoluzione di questa tecnologia sia stata una di quelle che maggiormente hanno spinto il legislatore europeo all’adozione di una normativa applicabile tendenzialmente in tutto il mondo. Per rendersi conto della correttezza di tali affermazioni è sufficiente leggere l’art. 3, comma 2, del Regolamento, laddove si prevede l’applicabilità dello stesso “al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un…
Continua a leggere...Le misure di garanzia per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute
Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, il d.lgs. n. 101/2018 all’art. 2 introduce l’art. 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali che argomentando da quanto sancito dall’art. 9, par. 4 del GDPR il quale prevede una specifica “riserva” della normativa nazionale dispone che il relativo trattamento è subordinato anche al rispetto di misure di garanzia previste dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale. Lo stesso provvedimento dovrà tener conto: a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c)…
Continua a leggere...La profilazione e il processo decisionale automatizzato
Il processo decisionale automatizzato è disciplinato dall’art. 22 del Regolamento EU/2016/679 che prevede che l’interessato abbia il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione (o licenziamento) elettronica senza interventi umani. Anzitutto occorre intendersi su cosa sia un processo decisionale automatizzato: si tratta di una decisione assunta da un algoritmo, senza intervento umano. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine…
Continua a leggere...I registri delle attività di trattamento
I registri delle attività di trattamento si sostanziano in una tipica traduzione a livello pratico del più ampio principio di accountability che permea il Regolamento Europeo 679/16 per la protezione dei dati personali (GDPR o Regolamento). Il detto principio, altresì noto come principio di rendicontazione o di responsabilità, impone al titolare del trattamento l’obbligo di dimostrare l’adozione di un processo complessivo di misure giuridiche, amministrative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi. In altri termini, si richiede al titolare un ampio margine di proattività, diviene fondamentale assumere delle scelte ponderate che si traducano nell’adozione di misure adeguate, efficaci ed in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il GDPR. È…
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