DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 1 Febbraio 2022
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19 gennaio 2022, n.1568 Esercizio della responsabilità genitoriale – risoluzione dei contrasti (artt. 315 bis e 316 c.c. – art. 709 ter c.p.c.) Massima: "Le decisioni del giudice emesse in seguito al ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per risolvere le controversie tra genitori in ordine all'esercizio concreto delle modalità di affidamento dei figli, come la scelta della scuola e altre vicende minute e quotidiane, non sono ricorribili in Cassazione. Tali provvedimenti non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, poiché modificabili in ogni momento". CASO Due coniugi divorziati si rivolgono al Tribunale di Messina – con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. – per risolvere il conflitto nato in merito alla decisione di...
Continua a leggere...
DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 18 Gennaio 2022
Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 42142 del 31/12/2021 Decadenza dalla responsabilità genitoriale – stato di adottabilità dei figli minori (artt. 1, 8, 10 e 15 legge n. 184/1983) I problemi di arretratezza cognitiva e culturale del genitore non hanno un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della capacità genitoriale e della dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale dei minori. Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico per verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, sia a quelle psichiche, senza però che esse assumano valenza discriminatoria e valutando la concreta possibilità di supportare i genitori anche mediante l'intervento dei servizi territoriali. CASO Il Tribunale...
Continua a leggere...
DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 21 Dicembre 2021
Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 01/12/2021, n. 37790 Accordi sui tempi di frequentazione col minore – Poteri del giudice – Prevalenza interesse del minore (Art. 337 ter c.c. – Art. 709 ter c.c.) Non è illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e dalla madre del minore, quando le condizioni relative alle frequentazioni col figlio, non siano rispondenti alle esigenze di quest'ultimo. Nella valutazione del prevalente interesse dei figli minori, il giudice è libero nel giungere al proprio convincimento desumendolo dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere obbligato ad accogliere i rilievi emersi in corso di C.T.U. CASO Nel procedimento per l’affidamento del figlio minore, i genitori presentano conclusioni congiunte contenenti accordi circa il...
Continua a leggere...
DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 7 Dicembre 2021
Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n. 34100 Mantenimento figli – spese straordinarie – corresponsione diretta al figlio maggiorenne (art. 337 ter c.c. art. 337 septies c.c.) Le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, corrispondono a bisogni ordinari per uno studente universitario e non hanno il carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo quantificabili in anticipo. Tali spese devono intendersi incluse nell’ammontare dell’assegno di mantenimento ordinario posto a carico di uno dei due genitori e non nelle spese straordinarie. CASO Nel giudizio divorzile, in sede di appello della sentenza di primo grado, la Corte territoriale revocava l’assegno divorzile all’ex coniuge, e statuiva che le somme dovute per il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente, fossero versate direttamente a...
Continua a leggere...
DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 23 Novembre 2021
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021 n. 32406 Mantenimento figlio maggiorenne – principio di autoresponsabilità (Art. 337 septies c.c.- art. 6 comma 6 L. n. 898/78) In applicazione del principio di autoresponsabilità che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, il figlio trentaduenne che ha lasciato gli studi all'età di sedici anni, ha frequentato corsi di formazione professionale, e ha avuto esperienze lavorative, in assenza di circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, non ha più diritto a percepire il mantenimento dal genitore. CASO Un uomo chiede e ottiene la revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e...
Continua a leggere...