Condizioni testamentarie e profili di illiceità: nullità della condizione limitativa della libertà di convivenza
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFTribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 22/10/2025, n. 9520
Massima: “La condizione testamentaria che impone al beneficiario di non convivere con un determinato soggetto è illecita in quanto viola la libertà personale garantita dall’art. 2 Cost. Pertanto, tale condizione si considera non apposta ai sensi dell’art. 634 c.c.”[1]
(Articoli di riferimento: 634 e 638 c.c.)
CASO
A seguito della morte di X1 nel 2020 si apriva la successione ereditaria in favore dei figli P1 e C1, atteso che la coniuge superstite C4 aveva formalmente rinunciato all’eredità in loro favore.
In una prima fase i coeredi avevano concordemente disciplinato l’utilizzo dei beni comuni ricompresi nell’asse ereditario – composto da una pluralità di beni immobili – convenendo la concessione in locazione a terzi di alcuni cespiti e riservandosi reciprocamente l’uso di altri; in un secondo momento, tuttavia, insorgevano contrasti in ordine alla gestione e al godimento dei beni, con particolare riferimento all’asserita occupazione esclusiva di taluni immobili da parte di C1.
Con atto di citazione del 2022, pertanto, P1 adiva il Tribunale di Napoli chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione del compendio e la condanna del fratello al pagamento di un’indennità e al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione dei beni comuni. Nel corso del procedimento di mediazione emergeva, tuttavia, l’esistenza di un testamento olografo datato 2017 con cui il de cuius aveva disposto attribuzioni ereditarie anche in favore di C2, figlio di C1, e di C3, subordinando inoltre le istituzioni ereditarie all’osservanza di specifiche condizioni, tra cui quella apposta all’istituzione ereditaria di C1 di non condurre mai la propria compagna né nell’ex ufficio né nell’abitazione sita al primo piano del complesso immobiliare.
Costituitisi in giudizio, C1 e C2 contestavano anzitutto le domande attoree negando l’uso esclusivo e contra ius dei beni ereditari e addebitando a P1 una condotta ostruzionistica, con particolare riferimento alla tardiva pubblicazione del testamento e alla mancata comunicazione del relativo contenuto; deducevano, poi, l’obbligo di collazione gravante su P1 in relazione a talune donazioni ricevute in vita dal de cuius e, sotto il profilo testamentario, eccepivano la nullità per illiceità della condizione apposta all’istituzione di erede di C1, sostenendo inoltre che alcune disposizioni del testamento dovessero ritenersi superate alla luce dei successivi sviluppi nei rapporti familiari. In via subordinata i medesimi chiedevano la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima e, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per la condotta dell’attrice.
SOLUZIONE
È pacifico e non controverso tra le parti che con il decesso di X1, avvenuto nel 2020, si sia aperta la relativa successione, e parimenti incontestate sono l’esistenza e l’autenticità del testamento olografo redatto nel 2017 e pubblicato nel 2022. Ne consegue che la successione deve ritenersi regolata dalla volontà testamentaria del de cuius e, per quanto da essa non espressamente disposto, dalla disciplina legale.
Tra le questioni oggetto di controversia assumono rilievo, in particolare, i lasciti contenuti nel testamento, dai quali emerge che X1 ha disposto del complesso immobiliare sito in Pozzuoli in favore della figlia P1, del figlio C1 e del nipote C2, subordinando tali attribuzioni al rispetto di precise condizioni. Nello specifico, è controversa l’istituzione ereditaria di C1 assoggettata alla condizione di non condurre mai la propria compagna né nell’ex ufficio né nell’abitazione, con la previsione che, in caso di violazione, l’attribuzione eccedente la quota di riserva fosse devoluta ad altro beneficiario.
I convenuti C1 e C2 hanno eccepito la nullità per illiceità di tale condizione, questione che, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, deve essere esaminata in via preliminare, atteso che dalla sua risoluzione dipendono sia l’individuazione dei chiamati all’eredità sia la determinazione delle rispettive quote.
In linea di principio, la condizione in esame, consistendo in un non facere, deve qualificarsi come condizione risolutiva ai sensi dell’art. 638 c.c.: l’istituzione di erede produce effetti immediati, ma è destinata a venir meno qualora l’istituito tenga, per un tempo indeterminato, il comportamento vietato dal testatore. In materia di condizioni testamentarie, tuttavia, occorre ricordare che l’autonomia privata, pur consentendo in via generale l’apposizione di condizioni ai negozi giuridici, incontra limiti particolarmente rigorosi: l’art. 634 c.c. stabilisce, infatti, che le condizioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume si considerano come non apposte, mentre l’art. 626 c.c. estende la nullità all’intera disposizione qualora la condizione costituisca il motivo unico e determinante della stessa.
Pur non incidendo formalmente sulla facoltà di C1 di disporre del bene né privandolo, in astratto, della libertà di accettare o meno l’eredità, la clausola in esame si traduce in un’imposizione indiretta sulle scelte affettive e di convivenza dell’erede, costringendolo a scegliere tra il mantenimento del beneficio testamentario e la prosecuzione della relazione more uxorio con la propria compagna. La valutazione della liceità della clausola, infatti, non può arrestarsi al mero contenuto oggettivo del fatto dedotto in condizione, ma deve necessariamente tener conto dell’intenzione del testatore e dell’effettiva incidenza della previsione sulla sfera giuridica ed esistenziale dell’istituito.
Giova ricordare, sul punto, che sono generalmente ritenute illecite le condizioni testamentarie che, anche solo indirettamente, incidano su diritti personalissimi o condizionino scelte esistenziali fondamentali dell’individuo, determinando un’indebita compressione della libertà di autodeterminazione personale, in contrasto con principi di rango costituzionale.
La condizione apposta all’istituzione di erede di C1, imponendo al beneficiario di non convivere con un determinato soggetto, deve pertanto reputarsi illecita; essa è conseguentemente nulla e, ai sensi dell’art. 634 c.c., deve considerarsi come non apposta, con permanenza dell’efficacia della disposizione testamentaria nei limiti consentiti dall’ordinamento.
QUESTIONI
La pronuncia in esame offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni in ordine all’elemento accidentale della condizione nelle disposizioni testamentarie, con particolare riferimento alla sua operatività alla luce dei limiti che l’ordinamento pone all’autonomia privata in ambito successorio.
In via generale, al pari di quanto avviene per ogni altro negozio giuridico, anche nel testamento la legge consente al suo autore di apporre elementi accidentali. Il testatore pertanto, accanto alla volontà diretta a produrre gli effetti tipici del negozio testamentario, può inserire clausole accessorie idonee a incidere sull’efficacia, sulla durata o sulle modalità di attuazione delle disposizioni. Tradizionalmente tali elementi accidentali si individuano nella condizione, nel termine e nel modo (o onere).
Con specifico riguardo alla condizione, punto di riferimento iniziale è il dettato dell’art. 633 c.c., il quale stabilisce che le disposizioni testamentarie, tanto a titolo universale quanto a titolo particolare, possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva.
A ben vedere in passato si discuteva sulla possibilità di effettuare un’istituzione di erede sotto condizione risolutiva, dubitandosi della sua ammissibilità in ragione dei principi tradizionali del semel heres semper heres e del divieto di sostituzione fedecommissaria, quantomeno al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Tali perplessità possono considerarsi oggi superate, osservandosi come i problemi di compatibilità con la struttura del fenomeno successorio si pongono essenzialmente in relazione all’apposizione di un termine all’istituzione ereditaria, mentre non ricorrono con riferimento alla condizione risolutiva: quest’ultima infatti non limita temporalmente la qualità di erede, ma incide sull’efficacia della disposizione in modo retroattivo determinandone la caducazione ex tunc al verificarsi dell’evento dedotto[2].
Anche in ambito testamentario la condizione presenta, in linea di principio, i medesimi caratteri strutturali e la medesima funzione che essa assume nel negozio contrattuale: essa consiste in un avvenimento futuro e incerto dal quale il testatore fa dipendere l’inizio dell’efficacia della disposizione, nel caso di condizione sospensiva, ovvero la cessazione dei suoi effetti nel caso di condizione risolutiva[3].
Con riferimento al requisito della futurità, la giurisprudenza di merito ha in passato osservato che l’evento dedotto in condizione dovrebbe collocarsi temporalmente dopo l’apertura della successione; tuttavia, tanto la dottrina[4] quanto la giurisprudenza di legittimità[5] hanno chiarito che nessuna disposizione normativa impone un simile limite. Ne consegue che, anche in materia testamentaria, la futurità dell’evento deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del negozio – ossia alla redazione del testamento – e non a quello dell’apertura della successione. In tale prospettiva la Cassazione ha ritenuto valida la condizione con cui il testatore istituisce erede un soggetto subordinatamente all’assistenza prestata allo stesso fino alla morte, trattandosi di evento futuro e incerto rispetto al momento della manifestazione della volontà testamentaria.
Quanto al requisito dell’incertezza – che costituisce l’elemento distintivo della condizione rispetto al termine – esso deve essere inteso in senso oggettivo. È pertanto irrilevante l’incertezza meramente soggettiva del testatore il quale ignori che l’evento dedotto in condizione si sia già verificato; al contrario, qualora difetti lo stato oggettivo di incertezza – in quanto elemento essenziale – non vi è possibilità per la disposizione di inquadrarsi come condizione, riducendosi a mera raccomandazione ovvero integrando un termine[6].
Occorre infine ricordare che, in materia testamentaria, l’ambito di operatività delle condizioni incontra un ulteriore limite rappresentato dalla tutela dei legittimari: come espressamente previsto dall’art. 549 c.c., il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota di eredità riservata a quest’ultimi, con la conseguenza che l’apposizione di una condizione può esplicare i propri effetti esclusivamente con riferimento alla quota disponibile.
Sempre in linea di massima, anche in ambito testamentario, analogamente a quanto avviene per gli atti inter vivos, la condizione può assumere diverse configurazioni in ragione della natura dell’evento dedotto e del grado di incidenza della volontà dei soggetti coinvolti.
Si ha innanzitutto condizione potestativa quando la disposizione testamentaria è subordinata al verificarsi di un evento che dipende dalla volontà dell’istituito: in tale ipotesi trova applicazione anche in materia successoria il principio secondo cui è nulla la disposizione sottoposta a condizione sospensiva meramente potestativa, poiché questa rimette l’acquisto dell’attribuzione alla mera scelta arbitraria del beneficiario; è invece ritenuta valida la condizione risolutiva meramente potestativa, in quanto l’istituito acquista immediatamente la posizione giuridica attribuitagli, salvo poi perderla in un secondo momento.
Si configura invece una condizione casuale quando l’istituzione ereditaria o il legato sono subordinati al verificarsi di un evento indipendente dalla volontà dell’istituito, potendo tale evento dipendere dal caso o dal fatto di un terzo. Tuttavia, anche in ambito testamentario, non è ammissibile che l’evento dedotto in condizione dipenda esclusivamente dalla mera volontà del terzo, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il divieto sancito dall’art. 631 c.c. che preclude di rimettere a un soggetto estraneo la determinazione della sostanza o dell’efficacia della disposizione testamentaria.
Infine, si parla di condizione mista quando l’evento dedotto dipende in parte dalla volontà dell’istituito e in parte dal caso o dalla volontà di un terzo[7].
Passando all’esame dei limiti operativi delle condizioni apposte alle disposizioni testamentarie, occorre muovere dall’art. 634 c.c., il quale stabilisce che nel testamento le condizioni impossibili, nonché quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, si considerano come non apposte salvo quanto previsto dall’art. 626 c.c.
Il regime così delineato si discosta in modo significativo da quello previsto per i contratti dall’art. 1354 c.c., ove la condizione illecita determina la nullità dell’intero negozio e la condizione impossibile comporta la nullità del contratto se sospensiva, mentre si considera come non apposta se risolutiva. Tale differenza di disciplina trova giustificazione nel particolare rilievo attribuito dal legislatore alla volontà successoria, secondo il principio del favor testamenti: il testamento, quale atto di ultima volontà, non è infatti suscettibile di rinnovazione dopo la morte del suo autore, sicché l’ordinamento tende a conservarne l’efficacia (in forza della c.d. regola Sabiniana, vitiatur sed non vitiat) ogniqualvolta ciò sia compatibile con il sistema, limitando così l’operatività suppletiva della successione legittima[8]. In questa prospettiva si ritiene che non sia necessario travolgere l’intera disposizione testamentaria qualora la condizione – anche se illecita o impossibile – rappresenti soltanto uno dei motivi che hanno indotto il testatore a disporre; in tal caso la volontà del de cuius non risulta tradita dal considerare la condizione come non apposta, conservando l’efficacia della disposizione principale.
Diversamente, l’art. 626 c.c. – al quale l’art. 634 c.c. rinvia espressamente – prevede la nullità della disposizione testamentaria qualora il motivo, tradottosi nella condizione illecita, abbia avuto carattere unico e determinante nella formazione della volontà del testatore: in tale ipotesi la caducazione della sola condizione non sarebbe sufficiente a rispettare l’intento del disponente, sicché la nullità si estende all’intera disposizione.
È invece controverso se analoga soluzione debba adottarsi anche nel caso di condizione impossibile che abbia costituito l’unico motivo determinante della disposizione. Secondo un primo orientamento, di segno negativo, il rinvio contenuto nell’art. 634 c.c. all’art. 626 sarebbe limitato ai soli motivi illeciti, con esclusione di quelli impossibili. Appare tuttavia preferibile l’opinione positiva secondo cui il richiamo all’art. 626 c.c. concerne non già la natura del motivo (illecita o impossibile) bensì il suo valore determinante nella formazione della volontà testamentaria. Ne consegue che anche la condizione impossibile, ove esprima il motivo unico e decisivo della disposizione, è idonea a travolgerla integralmente, in coerenza con la ratio della disciplina e con l’esigenza di rispettare l’effettiva volontà del testatore[9].
Occorre a questo punto precisare che, ai fini dell’accertamento della liceità o illiceità della condizione, non sempre è sufficiente fare riferimento al solo fatto dedotto in condizione, risultando talora necessario indagare anche l’intenzione del testatore e l’incidenza concreta della clausola sulla sfera dell’istituito[10].
Sotto tale profilo è possibile distinguere due categorie di condizioni. Nel primo gruppo rientrano quelle ipotesi in cui l’illiceità emerge direttamente dal contenuto oggettivo della condizione, senza necessità di ulteriori valutazioni sull’elemento soggettivo. Appartengono a tale categoria, tra le altre, la condizione che imponga la commissione di un reato, quella che obblighi l’erede a fissare o mantenere la propria residenza in un determinato luogo, la condizione di inalienabilità perpetua dei beni ereditari, quella che subordini l’attribuzione all’amministrazione dei beni di un soggetto capace da parte di un terzo, nonché la condizione che imponga all’istituito di separarsi o divorziare dal coniuge. In tutte queste ipotesi, la contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume risulta immediatamente percepibile ex se.
In un secondo gruppo si collocano, invece, le condizioni rispetto alle quali la valutazione di liceità non può prescindere dall’analisi dell’intento perseguito dal testatore e dal grado di compressione della libertà dell’istituito. Tra queste vi rientrano, fra le altre, la condizione di non contrarre matrimonio con una determinata persona, quella di intraprendere la carriera sacerdotale ovvero di esercitare una specifica professione. In tali casi la condizione non è necessariamente illecita in astratto, ma diviene tale ove risulti diretta a coartare la volontà dell’istituito o ad incidere in modo indebito su diritti personalissimi e scelte esistenziali fondamentali[11].
Tra le condizioni appartenenti a questa seconda tipologia deve ricomprendersi anche quella oggetto del caso in esame, la quale si configura, nello specifico, come condizione testamentaria di contenuto negativo avente per oggetto un “non facere”. Le condizioni di “non fare” sono espressamente contemplate dall’art. 638 c.c., il quale consente al testatore di disporre che l’erede o il legatario “non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato”, e sono in via generale qualificate dall’ordinamento come condizioni risolutive[12].
Nel caso di specie la volontà del de cuius era chiaramente quella di istituire il figlio quale erede di una quota del proprio patrimonio, subordinando tuttavia tale attribuzione alla condizione che egli non conducesse mai la propria compagna nell’ex ufficio o nell’abitazione del complesso immobiliare. Una simile previsione integra senza dubbio una condizione risolutiva ai sensi del richiamato art. 638 c.c., in quanto l’istituzione ereditaria produce effetti immediati ma è destinata a venir meno qualora l’istituito tenga il comportamento vietato; ciò nondimeno si pone il problema della liceità della clausola.
Come già rilevato e come ribadito dalla giurisprudenza con la pronuncia in commento, ai fini della valutazione della liceità di una simile condizione non è sufficiente arrestarsi al solo fatto dedotto, ma occorre indagare anche l’intenzione del testatore e l’incidenza concreta della clausola sulla sfera personale dell’istituito[13].
Sotto il profilo del fatto dedotto, il Tribunale osserva che la clausola – considerata in astratto – non priverebbe l’erede della libertà di autodeterminarsi sul piano meramente patrimoniale, potendo egli scegliere di utilizzare l’immobile senza la compagna ovvero di convivere con quest’ultima in parti del complesso non espressamente interdette dal testatore. Tale valutazione, tuttavia, non risulta decisiva: determinante, infatti, è il profilo dell’intenzione del testatore, che emerge in modo inequivoco dal contenuto della disposizione e dal contesto. La condizione in esame, così formulata, si risolve di fatto in un’imposizione indiretta volta a orientare e condizionare le scelte affettive e di convivenza dell’istituito, costringendolo a un’alternativa radicale tra il mantenimento del beneficio testamentario e la prosecuzione della relazione more uxorio con la propria compagna; essa comporta, pertanto, una compressione della libertà di autodeterminazione personale dell’individuo, incidendo su scelte che attengono alla sua sfera intima ed esistenziale e ostacolando il pieno sviluppo della personalità all’interno di una formazione sociale – quale la famiglia di fatto – tutelata dall’art. 2 Cost..
In coerenza con l’orientamento maggioritario di dottrina[14] e giurisprudenza[15] deve ritenersi illecita ogni forma di condizionamento testamentario che incida su diritti personalissimi o su valutazioni esistenziali fondamentali, quand’anche la clausola sia giustificata, nelle intenzioni del testatore, dall’interesse del beneficiario. Significativi in tal senso sono i richiami della giurisprudenza di legittimità[16] in tema di condizioni limitative della libertà matrimoniale ex art. 636 c.c., ritenute contrarie a norme imperative e all’ordine pubblico in quanto lesive della libertà individuale tutelata dal richiamato art. 2 Cost., salvo che non si traducano in un mero trattamento patrimoniale più favorevole, privo di efficacia coartativa; ma per quanto qui rileva, nell’intenzione del “nostro” de cuius – che evidentemente disapprovava la relazione del figlio – la disposizione condizionata non era certo destinata a svolgere una funzione meramente regolativa dell’assetto patrimoniale, bensì mirava a incidere in modo penetrante sulle scelte di vita dell’istituito, tanto più in quanto priva di un limite temporale[17].
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha concluso nel senso che la condizione apposta all’istituzione ereditaria, in quanto incidente su diritti personalissimi e su scelte esistenziali fondamentali, debba ritenersi illecita e nulla e, come tale, non apposta ai sensi dell’art. 634 c.c., restando ferma l’efficacia della disposizione testamentaria nei limiti consentiti dalla legge.
[1] Massima tratta da One legale.
[2] Cfr. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2023; AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982.
[3] Cfr. DI MAURO (aggiornato da Fabrizio Volpe), Contenuto particolare del testamento (Cap. XIX), Elementi accidentali (Sez. I), in OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023.
[4] Cfr. per tutti CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Roma, 1982.
[5] Cfr. per tutte Cass. civ. 22 aprile 2002, n. 5871.
[6] Cfr. DI MAURO (aggiornato da Fabrizio Volpe), Contenuto particolare del testamento (Cap. XIX), Elementi accidentali (Sez. I), in OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, op. cit..
[7] Cfr. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, op. cit..
[8] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 634 c.c., Milano, 2006.
[9] Cfr. GENGHINI-CARBONE, Le successioni per causa di morte, Vicenza, 2022.
[10] Cfr. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, op. cit..
[11] Cfr. CAPOZZI, Successioni e donazioni, op. cit..
[12] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 638 c.c., op. cit..
[13] Cfr. CIAN TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, artt. 634 e ss c.c., Milanofiori Assago, 2016.
[14] Si veda ad es. GIANNATASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie, Torino, 1978.
[15] Si veda ad es. Cass. civ. 18 marzo 1993, n. 3196.
[16] Cfr. Cass. civ. 15 aprile 2009, n. 8941.
[17] Cfr. Codice civile a cura di RESCIGNO, art. 634 c.c., op. cit..
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