9 Dicembre 2025

Confini applicativi della revocazione ex art. 391-quater c.p.c.

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 20 novembre 2025, n. 30622, Pres. De Stefano, Est. Gianniti

[1] Processo di cognizione – Revocazione – Revocazione per contrarietà alla CEDU – Limiti di applicabilità.

Massima: “In tema di revocazione straordinaria per violazione della Cedu, introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l’art. 391-quater c.p.c. si applica ratione temporis nei giudizi introdotti innanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato successivamente al 1° gennaio 2023. Ciò in quanto l’art. 35, comma 5, del suddetto decreto [come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197] stabilisce che le disposizioni relative al Capo III del codice di procedura civile (che include per l’appunto l’art. 391-quater c.p.c.) si applicano ai giudizi introdotti dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato a decorrere dalla predetta data”. 

CASO

[1] La lunga e articolata vicenda oggetto del presente commento può essere ricostruita muovendo dall’ordinanza della Corte di Cassazione che, nel 2018, dichiarava l’improcedibilità del ricorso proposto dai ricorrenti ex art. 369, 2°co., n. 2), c.p.c., ossia per mancata allegazione della relata di notifica della sentenza d’appello al tempo impugnata.

Nel 2019, i ricorrenti adivano così la CEDU lamentando, tra l’altro, l’eccessivo formalismo della decisione assunta dalla Suprema Corte. Nel 2023 il procedimento instaurato davanti alla CEDU veniva chiuso in quanto il governo italiano riconosceva le violazioni denunciate.

Conseguentemente, i ricorrenti presentavano ricorso ex art. 391-quater c.p.c., chiedendo la revocazione dell’ordinanza della Cassazione che, nel 2018, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso al tempo proposto.

Si costituivano le parti resistenti le quali, per quanto di interesse ai fini del presente commento, eccepivano l’inapplicabilità ratione temporis del rimedio di cui all’art. 391-quater c.p.c. al giudizio, sul presupposto che quest’ultimo era stato introdotto, nei suoi gradi di merito, in data 12 luglio 1999.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica infondata tale eccezione di inammissibilità.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la nuova revocazione si applica a tutti i ricorsi proposti a far tempo dal 1° gennaio 2023, salvo il termine decadenziale generale per la sua introduzione, decorrente dalla notifica o dalla definitività della sentenza della CEDU.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda i limiti di applicabilità della nuova revocazione per contrarietà alla CEDU di cui all’art. 391-quater c.p.c., inserito dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e poi modificato dal relativo correttivo (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; sull’istituto si rimanda, tra i moti, a S. Menchini, Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU, in www.judicium.it, 14 aprile 2023; A. Graziosi, Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione, in Riv. dir. proc., 2023, 667 ss.; G. Raiti, La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. proc., 2024, 167 ss.).

Anzitutto, è utile ricordare come il richiamato art. 391-quater c.p.c. consente di impugnare per revocazione le decisioni passate in giudicato, il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo contrario alla CEDU, al ricorso di determinate condizioni: a) che la violazione accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; b) che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 41 della CEDU non sia idonea a compensare le conseguenze di tale violazione.

Il ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte EDU, ai sensi del regolamento della Corte stessa. Tale inciso è stato aggiunto dal correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), allo scopo di meglio individuare il momento della decorrenza del termine per l’esperimento della revocazione; tuttavia, mentre il correttivo fa riferimento al momento della “pubblicazione”, tale dicitura appare priva di riscontro nel richiamato regolamento della Corte EDU, ai sensi del quale (art. 77), la sentenza è pronunciata quando se ne dà lettura in pubblica udienza, mentre se la sentenza non viene letta in pubblica udienza, la stessa viene comunicata alle parti e la comunicazione ha il valore della pronuncia (così, C. Consolo (a cura di), Codice civile. Codice di procedura civile, Milano, 2024, 1489).

Per quanto concerne i limiti di applicabilità di tale norma – ossia, la questione affrontata dalla sentenza in commento – la tesi patrocinata da parte resistente, che ha opposto l’inapplicabilità della revocazione ex art. 391-quater c.p.c. al caso di specie, ha operato un interessante richiamo alla necessità di identificare i giudizi in corso con quelli intrapresi in primo grado: interpretazione che, nel caso di specie, potrebbe anche avere una sua giustificazione razionale, atteso che la novella introduce un nuovo rimedio impugnatorio, benché straordinario, non previsto né al momento dell’instaurazione della lite, né al tempo in cui il giudizio è stato definito coi mezzi di impugnazione ordinaria e con sentenza, quindi, passata in giudicato.

Tale lettura, tuttavia, non può trovare seguito, in ragione della lettera della specifica norma transitoria sul punto emanata.

Infatti, a norma dell’art. 35, 5°co., del già citato d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato, poi, dall’art. 1, comma 380, lett. a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197), salvo quanto previsto dal 6°co. del medesimo articolo, le norme di cui al capo III del Titolo III del Libro Secondo del codice di procedura civile, come modificate dal suddetto decreto legislativo n. 149/2022, si applicano ai giudizi introdotti – evidentemente, anche a quelli introdotti innanzi alla Cassazione – con ricorso notificato a decorrere dal 1°gennaio 2023.

E il procedimento in esame risulta essere stato introdotto con ricorso notificato in data 24 luglio 2023.

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