4 Novembre 2025

Presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società di capitali a ristretta base azionaria ed estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale

di Ilaria Tironi, Dottoressa in legge Scarica in PDF

Cassazione civile sez. trib. – 02/02/2025, n. 2464

Massima: “In materia di società di capitali a ristretta base azionaria è ammissibile la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci, incombendo su questi ultimi la prova della mancata distribuzione degli utili (in quanto accantonati o reinvestiti dalla società) o della totale estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale”.

Parole chiave: Avviso di accertamento – presunzione di distribuzione utili extrabilancio – società di capitali – ristretta base azionaria – prova contraria.

CASO

La vicenda in esame trae origine dalla notifica, da parte della Guardia di Finanza ad una S.r.l., di quattro avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del maggior reddito della società, i quali, non impugnati dalla società, sono diventati definitivi. Successivamente, la Guardia di Finanza ha  notificato anche ai due soci titolari dell’intero capitale sociale (ognuno per una quota pari al 50%) due distinti avvisi di accertamento aventi ad oggetto la tassazione di maggiori redditi di capitale, dedotti dai maggiori ricavi accertati in capo alla società e dalla conseguente distribuzione di utili-extrabilancio, ritenuta sussistente in via presuntiva,  in considerazione della ristretta base partecipativa della società.

Entrambi i soci hanno quindi dapprima proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha  rigettato per non aver i contribuenti fornito la prova a loro spettante in ordine alla mancata distribuzione degli utili extrabilancio. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale ha invece riformato la sentenza di prime cure, ritenendo la prova della ristretta base azionaria – valutata alla luce delle prove contrarie fornite dai contribuenti (quali l’assenza di incrementi finanziari nei loro conti correnti, l’assenza di incrementi patrimoniali derivanti da pignoramenti immobiliari connessi a sofferenze economiche della società, il rilascio di garanzie in favore della società, incompatibili con la percezione di utili in nero, nonché l’incasso diretto di tutti gli utili fatturati e non dichiarati dalla società) – insufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili.

L’Erario, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale.

QUESTIONI

La Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento maggioritario, ha in primo luogo ribadito l’ammissibilità, in materia di imposte sui redditi e  nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondandosi tale presunzione sul presupposto che la ristrettezza della compagine societaria implichi un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, il quale rende plausibile che tutti siano consapevoli dell’ esistenza di utili extrabilancio e alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5, Ordinanza n. 24719 del 2023, Cass., n. 2752/2024).

Successivamente, in tema di prova contraria, la Cassazione ha dato seguito al proprio recente arresto espresso nella pronuncia Cass., Sez. V, n. 26473/2024, affermando che il contribuente può provare la mancata distribuzione degli utili non solo dimostrando che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti, ma anche provando la propria assoluta estraneità alla gestione sociale, la quale è idonea a far cadere la presunzione basata sulla ristrettezza della base azionaria.

SOLUZIONE

Alla luce di tali argomentazioni, nel caso di specie – non avendo i contribuenti dimostrato alcuna delle circostanze sopra menzionate – la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Erario.

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