È possibile decidere direttamente il merito della controversia pur in presenza di eccezioni processuali
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFApp. Bologna, 14 gennaio 2026, Pres. De Rosa, Est. Morlini
[1] Ragione più liquida – rigetto della domanda senza rispettare l’ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. e pur a seguito di eccezione di inammissibilità – sussiste.
Massima: “Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e quindi potendo disattendere una domanda nel merito anche senza avere deciso l’eccezione processuale circa la sua inammissibilità”.
CASO
[1] La vicenda che si commenta trae origine da un ricorso per ingiunzione presentato al Tribunale di Ravenna dal socio unico di una s.r.l. nei confronti di un ex dipendente della stessa, per richiedere la condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma a titolo di rimborso di una serie di pagamenti effettuati a proprio vantaggio utilizzando abusivamente il conto corrente personale del socio, dopo avere creato un profilo di posta elettronica intestato al socio medesimo poi collegato a un account paypal abbinato al conto corrente del socio stesso.
L’adito Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente il ricorso, pronunciando decreto ingiuntivo.
Parte resistente proponeva, conseguentemente, opposizione ex art. 645 c.p.c.
Per quanto di interesse ai fini del presente commento, occorre evidenziare che, costituitosi in giudizio, il socio unico ricorrente per ingiunzione domandava il rigetto dell’opposizione e proponeva domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna dell’ex dipendente al pagamento dell’ulteriore somma richiesta con il ricorso per ingiunzione ma non riconosciuta dal Tribunale con il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Ravenna rigettava l’opposizione proposta, ma dichiarava inammissibile la domanda del ricorrente per ingiunzione, qualificata come riconvenzionale.
Il provvedimento veniva conseguentemente fatto oggetto di appello, da parte dell’ex dipendente, e di appello incidentale, da parte del socio unico della s.r.l., davanti alla Corte d’Appello di Bologna.
SOLUZIONE
[1] L’aspetto interessante del provvedimento bolognese riguarda la decisione assunta circa la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal socio unico della s.r.l., adottata dal Tribunale di Ravenna all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta.
Nel dettaglio, con il proprio motivo di appello incidentale il ricorrente domandava la riforma della parte della sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, qualificandola come riconvenzionale dell’opposto formulata senza il requisito della conseguenzialità rispetto alle difese della controparte, la sua domanda di ottenere il pagamento dell’intera cifra azionata in sede monitoria, e non solo della minor somma accordata con l’ingiunzione, con conseguente condanna dell’ex dipendente a pagare l’ulteriore somma dovuta.
Richiamando l’arresto di Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2025, n. 24172, osserva il Collegio che “indipendentemente dal fatto che la parte della domanda non accolta in sede monitoria sia ammissibile o meno se riproposta dall’opposto nel corso del giudizio di opposizione, detta domanda nel caso che qui occupa è comunque certamente infondata nel merito, e pertanto in base al principio della ragione più liquida ed in deroga a quello dell’ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. va comunque disattesa”: nel caso di specie, sulla base della scrittura privata prodotta, la quantificazione dei prelievi di denaro effettuati non poteva che essere effettuata nella misura indicata dal Tribunale, e non in quella, maggiore, pretesa dall’appellante incidentale.
La Corte d’Appello, in altri termini, afferma la possibilità di decidere direttamente il merito della controversia anche in presenza di eccezioni processuali, senza che vi sia una decisione implicita sulla questione processuale sollevata.
QUESTIONI
[1] La decisione della Corte bolognese tocca una questione controversa, riguardante l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un ordine di decisione delle questioni che sia vincolante per il giudice (sull’argomento, R. Tiscini, Ordine di esame delle questioni, decisione implicita e limiti oggettivi del giudicato civile, in Dir. proc. amm., 2024, III, 642).
Sul punto, la base di partenza è rappresentata dall’art. 276 c.p.c., dal cui 2°co. pare emergere l’esistenza di un rigido ordine tra questioni di rito e questioni di merito, che vede l’esame delle prime necessariamente precedere quello delle seconde nella decisione della causa.
Attorno all’esatto significato da attribuire a tale norma si sono tuttavia consolidati due orientamenti contrapposti.
Un primo indirizzo, fondato sul dato testuale dell’art. 276, 2°co., c.p.c., effettivamente afferma la vigenza di un tale ordine, fondato su un’ontologica dipendenza logica tra rito e merito, concepiti in un rapporto di presupposizione necessaria: solo la corretta instaurazione del rapporto processuale, infatti, potrebbe legittimare lo scrutinio del rapporto sostanziale. Da tale orientamento discenderebbero, peraltro, due corollari: l’impossibilità di applicare il criterio della ragione più liquida per alterare il rapporto rito-merito, e la piena configurabilità di una decisione implicita sulla questione processuale: la pronuncia esplicita su una questione dipendente (di merito) starebbe cioè a indicare che la questione logicamente prioritaria (di rito), sebbene non esplicitata, sia da intendersi come implicitamente decisa (tra le molte, Cass. civ., 26 novembre 2019, n. 30745; Cass. civ., 10 marzo 2021, n. 6762; Cass. civ., 2 agosto 2024, n. 21859).
L’opposto orientamento, più sensibile alle esigenze proprie dell’economia processuale, contesta invece l’esistenza di un rigido ordine tra rito e merito: l’ordine logico tra le questioni andrebbe ricercato nel caso concreto, consentendo al giudice di decidere una questione di merito ove di più pronta soluzione rispetto alle questioni di rito. Il corollario discendente dall’adesione a tale indirizzo è la negazione della formazione del giudicato implicito sulle questioni processuali, le quali resterebbero impregiudicate e pienamente devolute, anche d’ufficio, al giudice dell’impugnazione (in tal senso, Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. civ., 9 gennaio 2024, n. 693).
Il contrasto tra tali orientamenti è stato recentemente risolto dalla citata Cass., sez. un., n. 24172/2025 – cui esplicitamente ha aderito la Corte bolognese – la quale, tra l’altro, ha esattamente chiarito che “nel processo civile, le questioni pregiudiziali di rito devono essere valutate prima delle questioni di merito per garantire la corretta instaurazione del rapporto giuridico-processuale. Tuttavia, il giudice può legittimamente avvalersi del criterio della ragione più liquida per definire la controversia attraverso la questione di più pronta soluzione, purché tale scelta sia esplicitata nella motivazione della sentenza”.
Le Sezioni Unite sposano, così, la possibilità per il giudice di avvalersi del criterio della ragione più liquida allo scopo di sovvertire l’ordine tra rito e merito, in nome delle fondamentali esigenze di economia processuale. L’applicazione di tale principio, però, impone una valutazione prudente in capo al giudice, il quale è sempre tenuto a valutare la tenuta della propria decisione, ponderando se la “scorciatoia” del merito non rischi di essere vanificata nei successivi gradi di giudizio, nonché a rendere una motivazione adeguata, esplicitando la scelta di avvalersi di tale criterio assorbendo, in tal modo, le questioni di rito.
Quando il giudice decide la causa nel merito pretermettendo l’esame di una questione di rito rilevabile d’ufficio solo all’interno del singolo grado, la decisione sarà idonea a ricomprendere una statuizione inespressa di rigetto sulla questione processuale medesima. Di conseguenza, per evitare la formazione di un giudicato interno (implicito) sulla questione processuale, la parte soccombente risulterà onerata di proporre impugnazione incidentale condizionata, unico veicolo idoneo a determinare la demolizione delle rationes decidendi del provvedimento nella parte in cui si assuma essere giuridicamente errato.
Vi sono, tuttavia, tre ipotesi in cui non si forma il giudicato implicito sulla questione di rito pretermessa: a) come avvenuto nel caso di specie, il caso in cui il giudice dia espressamente atto in sentenza di essersi avvalso, nel decidere la questione di merito prescindendo dall’esame della questione di rito, del criterio della ragione più liquida; b) i vizi processuali che ex lege possono essere rilevati in ogni stato e grado del processo; c) le questioni processuali c.d. fondanti, ossia idonee a integrare una violazione dell’ordine pubblico processuale, poiché afferenti a valori cardine come il diritto al contraddittorio o alla stessa potestas iudicandi, sicché la loro omessa rilevazione darebbe luogo a una sentenza inutiliter data.
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