10 Giugno 2025

Pegno regolare e irregolare a confronto

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo; sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre, nel pegno regolare, egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (così Cass., 3 ottobre 2018, n. 24137; v. anche Cass., 10 febbraio 2015, n. 2479).

Per quanto, in particolare, riguarda il pegno di titoli, si esula dall’ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disciplina del pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell’adempimento della propria obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, conferendo a quest’ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto. Ciò come delineato dall’art. 1851 c.c., norma riferita all’anticipazione bancaria ma che costituisce, tuttavia, la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, somma che dovrà restituire al momento dell’adempimento ovvero, in caso di inadempimento, restituire per la parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza (Cass., 6 dicembre 2006, n. 26154).

La specificità di contenuto e di effetti del pegno irregolare comporta, dunque, che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventano — diversamente dall’ipotesi di pegno regolare — di proprietà del creditore stesso.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 9811/2025) ha confermato che:

  • il pegno di cose fungibili è irregolare esclusivamente nel caso in cui il contratto costitutivo abbia attribuito al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene oggetto della garanzia (Cass. n. 22096/2020);
  • nel pegno irregolare, invero, le somme di denaro o i titoli depositati in garanzia presso il creditore diventano sin da subito di proprietà del medesimo, il quale, pertanto, da tale momento può senz’altro disporne; in caso d’inadempimento del debitore, è tenuto — come inequivocabilmente prevede l’art. 1851 c.c. — soltanto a restituire l’eventuale eccedenza rispetto alle somme garantite;
  • nel pegno regolare, invece, il creditore ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno, come, in particolare, prevede l’art. 2797 c.c., che, al secondo comma, disciplina l’ipotesi della vendita a prezzo corrente del bene preso in garanzia (Cass. n. 24137/2018).

Il pegno, dunque, se costituito su un bene fungibile, come il denaro, si configura come pegno irregolare soltanto nel caso in cui sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma. Qualora, invece, difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma con l’obbligo di restituire al debitore il tantundem.

In tale ultima ipotesi, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa banca verso quest’ultimo, compensazione che invece opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Ne consegue (pegno regolare) che l’incameramento della relativa somma da parte della banca (se del caso, mediante rimessa solutoria su conto corrente) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 l. fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare (Cass. n. 16618/2016; Cass. n. 31029/2023).

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