23 Settembre 2025

Non possono assegnarsi crediti pignorati derivanti da un contratto ceduto dal debitore esecutato a terzi

di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14682 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo

Espropriazione mobiliare presso terzi – Pignoramento di crediti futuri e non esigibili – Ammissibilità – Condizioni – Cessione del contratto da cui derivano i crediti pignorati – Assegnazione dei crediti relativi a prestazioni eseguite dopo la cessione – Inammissibilità

Massima: “Sebbene l’espropriazione mobiliare presso terzi possa riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente al momento del pignoramento, qualora i crediti scaturiscano da un contratto a prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica parzialmente eseguite che sia stato ceduto dal debitore esecutato (non importa se prima o dopo il pignoramento), non potranno formare oggetto di assegnazione i crediti maturati a titolo di corrispettivo delle prestazioni eseguite dopo la cessione, in quanto sorti direttamente in capo al cessionario, non potendosi considerare la cessione del contratto inopponibile al creditore pignorante ai sensi dell’art. 2914 c.c.”

CASO

Una società pignorava i crediti vantati dal suo debitore, titolare di un’impresa individuale, nei confronti di un condominio a titolo di corrispettivo dovuto in forza di un contratto d’appalto in corso di svolgimento.

Il condominio terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, che era contestata dal creditore procedente: all’esito degli accertamenti condotti ai sensi dell’art. 549 c.p.c., risultava che, con riguardo ai lavori già eseguiti alla data del pignoramento, il corrispettivo era già stato pagato in precedenza, mentre quelli di completamento erano stati realizzati dalla società che si era resa cessionaria del contratto d’appalto, alla quale, pertanto, era stato direttamente pagato il corrispettivo dovuto in relazione agli stessi.

Il giudice dell’esecuzione, pertanto, rigettava l’istanza di assegnazione, con provvedimento che veniva fatto oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il Tribunale di Paola respingeva l’opposizione, con sentenza gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, sebbene siano senz’altro pignorabili i crediti derivanti da un contratto d’appalto non ancora sorti al momento del pignoramento, perché inerenti a opere che in quel momento debbono ancora essere eseguite, se, dopo l’avvio dell’espropriazione forzata, il contratto d’appalto viene ceduto dal debitore esecutato a un terzo, il credito da corrispettivo per i lavori realizzati successivamente alla cessione maturano in capo a chi li ha effettivamente eseguiti, ossia in capo al cessionario del contratto, sicché non appartengono al patrimonio dell’esecutato e, di conseguenza, non possono formare oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha delineato le conseguenze che si verificano quando il rapporto contrattuale da cui hanno origine i crediti assoggettati a pignoramento nelle forme dell’espropriazione mobiliare presso terzi venga ceduto dal debitore esecutato a un terzo.

Anticipando le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di legittimità, è stato affermato che la cessione del contratto, quand’anche avvenuta dopo il pignoramento, non configura una fattispecie annoverabile tra quelle considerate dall’art. 2914 c.c., che sancisce l’inopponibilità al creditore pignorante delle vicende traslative riguardanti l’oggetto dell’azione esecutiva; di conseguenza, allorché si tratti di un rapporto di durata, ovvero a esecuzione continuata o periodica (com’è a dirsi, per esempio, per il contratto d’appalto o di lavoro subordinato, come pure per quello di locazione), il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite dopo la cessione matura direttamente in capo al cessionario e non configura, dunque, un bene appartenente al patrimonio dell’esecutato (nemmeno sub specie di credito futuro rispetto al momento in cui è stato eseguito il pignoramento) e non potrà formare oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

È ormai pacifico, infatti, che il pignoramento presso terzi possa colpire non solo crediti già esistenti ed esigibili dei quali il debitore esecutato sia titolare, ma pure crediti futuri, condizionati o perfino eventuali, a condizione che essi abbiano titolo in un rapporto già esistente e identificato nel momento in cui viene avviata l’azione esecutiva: pertanto, ciò che assume rilievo ai fini dell’espropriazione mobiliare presso terzi l’attualità non tanto del diritto dell’esecutato nei confronti del terzo pignorato sotto il profilo non dell’esigibilità, quanto piuttosto del rapporto giuridico da cui potrà scaturire tale diritto per effetto del suo fisiologico svolgimento, qualora esso sia destinato a protrarsi nel tempo.

Detto questo, in caso di pignoramento di crediti aventi titolo in un rapporto a esecuzione continuata, periodica o prolungata in corso, occorre distinguere:

  • i crediti maturati, anche dopo il pignoramento, fino al momento in cui interviene l’assegnazione, che vanno considerati quali crediti attuali e, come tali, vanno senz’altro assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c., senza che possa esserne contestata l’esistenza in sede di eventuale esecuzione promossa dal creditore assegnatario nei confronti del terzo sulla base dell’ordinanza di assegnazione;
  • i crediti non ancora maturati al momento dell’assegnazione, che, invece, saranno suscettibili di assegnazione quali crediti futuri ed eventuali, in quanto sussista il rapporto giuridico dal quale potrebbero sorgere, con riguardo ai quali, essendo mancato l’accertamento della loro effettiva venuta a esistenza, questa sarà contestabile dal terzo in sede di eventuale esecuzione promossa dal creditore assegnatario sulla base dell’ordinanza di assegnazione anche in virtù del successivo venire meno del rapporto giuridico dal quale i crediti assegnati avrebbero dovuto sorgere, proprio in conseguenza della mancanza di un accertamento in ordine alla loro effettiva e attuale maturazione.

Ne consegue che l’esistenza del rapporto in cui hanno titolo i crediti futuri ed eventuali, che si pone quale presupposto ineludibile della loro assegnazione, assume rilievo anche se il suo venire meno si verifica dopo quest’ultima, risultando pienamente opponibile al creditore assegnatario.

Lo stesso vale, a maggior ragione, se la medesima circostanza si verifica prima dell’assegnazione, per esempio in forza di cessione del contratto da cui hanno origine i crediti assoggettati a espropriazione forzata (com’era avvenuto nella fattispecie portata al vaglio della Corte di cassazione).

Nell’affermare ciò, i giudici di legittimità precisano che la cessione del contratto non comporta necessariamente il trasferimento al cessionario dei crediti che fossero già maturati in capo al cedente (e che, come tali, sono suscettibili di assegnazione in favore del creditore pignorante quali crediti attuali), ma solo di quelli non ancora venuti in essere al momento della cessione perché sinallagmaticamente ricollegati a prestazioni che debbono ancora essere eseguite e che, di conseguenza, competeranno a chi dette prestazioni avrà reso.

In questo senso, dunque, si coglie la ragione dell’affermata inapplicabilità della regola dettata dall’art. 2914 c.c. alla cessione del contratto che non preveda l’attribuzione al cessionario dei crediti già maturati dal cedente: un conto, infatti, è la cessione o l’estinzione dei crediti pignorati in base ad atti riconducibili al debitore esecutato o al terzo, dei crediti pignorati (ipotesi regolata dall’art. 2914 c.c.), mentre altra e differente vicenda è quella della sorte del rapporto giuridico – che non configura un bene pignorabile – dal quale, in ipotesi, potrebbero sorgere i crediti futuri ed eventuali oggetto di pignoramento, in relazione alla quale non sono dettati dalla legge limiti di opponibilità al creditore procedente, non costituendo tale rapporto, di per sé, un bene pignorabile.

Al limite, l’art. 2914 c.c. potrebbe venire in rilievo qualora alla cessione del contratto si accompagnasse quella dei crediti già maturati dal cedente per attività di adempimento del contratto allo stesso riconducibili, limitatamente alla quale spiegherebbe efficacia il portato della disposizione posta a tutela del creditore pignorante; fermo restando, invece, il trasferimento al cessionario della posizione contrattuale e, con essa, dei crediti – futuri ed eventuali – scaturenti dall’esecuzione delle prestazioni in quel momento non ancora eseguite, quali corrispettivo delle stesse.

Allo stesso modo, la cessione del contratto va tenuta distinta dalla cessione dei (soli) crediti che matureranno in futuro in capo al cedente per corrispettivi aventi titolo in prestazioni rese dal medesimo cedente successivamente alla cessione (e avente per oggetto, quindi, crediti futuri), che, come tale, resta assoggettata al regime di opponibilità sancito dall’art. 2914 c.c.

Pertanto, in caso di cessione di un contratto di durata con prestazioni corrispettive non ancora del tutto eseguite, i crediti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni successive a opera del cessionario sorgeranno direttamente in suo favore e non potranno dirsi oggetto di un acquisto a titolo derivativo dal cedente; d’altra parte, poiché, in virtù della cessione del contratto, non persiste in capo al contraente cedente alcuna obbligazione di eseguire le prestazioni ancora dovute, egli più non ha alcun credito al relativo corrispettivo alle stesse sinallagmaticamente ricollegato.

È stata, dunque, reputata corretta l’inesistenza, in capo al debitore esecutato, di crediti suscettibili di assegnazione in forza del contratto d’appalto concluso con il condominio terzo pignorato e ceduto a una società terza (non importa se prima o dopo il pignoramento), essendo stato accertato, da un lato, che il corrispettivo delle opere eseguite prima della cessione era già stato pagato al cedente in data anteriore al pignoramento (circostanza idonea a escludere che la cessione del contratto abbia comportato anche una cessione di crediti inopponibile ai sensi dell’art. 2914 c.c.), mentre quello delle opere realizzate dopo la cessione non competeva al debitore esecutato, ma al cessionario del contratto, essendo il relativo credito sorto e maturato in suo favore.

In considerazione dei principi espressi con l’ordinanza annotata, al creditore che si veda opposta la cessione a un terzo del contratto da cui sarebbero potuti derivare crediti assegnabili in favore del proprio debitore cedente non resterà che fare ricorso allo strumento dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., onde fare accertare l’inefficacia di detta cessione nei suoi confronti.

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