Nessun diritto di recesso per il socio che ha concorso alla realizzazione dell’operazione
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. I, Sentenza, 14 novembre 2025, n. 30133
Parole chiave: Società di capitali – Deliberazione assembleare – Recesso del socio – Concorso del socio alla deliberazione – Esclusione del diritto di recesso del socio
Massima: “In tema di società di capitali, la previsione dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., come novellato dal D. Lgs. n. 6 del 2003, secondo cui “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (…)”, deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la “deliberazione” assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, sia all’ipotesi in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare.”
Disposizioni applicate: art. 2437, comma 1, codice civile
Sta facendo discutere la recente decisione della Corte di Cassazione con riguardo alla fattispecie in esame, perché, affrontando il tema del diritto di recesso del socio di società di capitali nell’ambito di operazioni complesse articolate in più fasi connesse fra loro, quest’orientamento è destinato ad incidere pesantemente sull’interpretazione dell’art. 2437, comma 1, del codice civile, come novellato dal D. Lgs. 6/2003.
Andiamo ad esaminare nel dettaglio quanto è stato deciso dalla Suprema Corte: la sentenza in esame trare origine da una complessa operazione volta all’integrazione, mediante fusione per incorporazione di un importante gruppo assicurativo in un altro, per dare vita ad un grande polo assicurativo nazionale.
Per andare a buon fine, l’operazione richiedeva di compiere diversi passaggi, tra loro inscindibilmente connessi (in particolare l’aumento di capitale riservato alla società incorporante, il risanamento della situazione patrimoniale della società che sarebbe stata poi oggetto della fusione per incorporazione), fino a giungere alla deliberazione assembleare finale con cui è stata autorizzata la fusione per incorporazione.
Orbene, dopo aver approvato il suddetto aumento di capitale, volto a consentire l’acquisizione dell’81% del capitale del gruppo oggetto della fusione per incorporazione da parte della società incorporante, alcuni soci avevano poi deciso di non partecipare all’assemblea in cui era stata effettivamente deliberata la fusione e successivamente di recedere a norma dell’art. 2437, comma 1 del codice civile, così come novellato dal D. Lgs. 6/2003, secondo cui “hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: (…)”.
Sia il Tribunale di prime cure, che poi la Corte d’Appello territoriale, nel negare la legittimità del recesso, hanno osservato come i soci avessero posto, direttamente ed indirettamente, una pluralità di atti che avevano poi concorso all’adozione della deliberazione relativa alla fusione per incorporazione. In effetti, i giudici hanno avuto modo di valutare che tale deliberazione finale era stato il culmine di un articolato procedimento che i soci recedenti, nella loro qualità di soci di controllo della società poi fusa per incorporazione, avevano contribuito ad attuare, giacché avevano avuto un ruolo centrale sia nella decisione iniziale di sottoscrizione di un accordo di investimento, che in tutte le delibere assembleari propedeutiche all’operazione di fusione per incorporazione, in particolare, avevano svolto un ruolo centrale nella delibera di aumento di capitale.
Ed è proprio nel decriptare cosa abbia inteso il legislatore con il termine “concorso” menzionato nell’art. 2437 del codice civile che la Corte di Cassazione ha chiarito che il concorso non è soltanto il voto favorevole alla deliberazione finale, bensì altresì qualsivoglia comportamento che, in ragione del principio di causalità, abbia concorso anche alla deliberazione di fusione, che ha costituito l’esito finale, programmato ab origine e conosciuto da tutti i soci della società fusa per incorporazione, della complessiva operazione sopradescritta.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte di Cassazione ha chiarito che il “concorso” di cui all’art. 2437, comma 1, del codice civile, non si esaurisce nel mero voto espresso in assemblea e che non ha pertanto alcun diritto di recesso il socio che ha concorso alla realizzazione di un’operazione complessa anche se decide di non partecipare, né votare alla deliberazione assembleare mediante la quale l’operazione si conclude.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

